Un numero sempre maggiore di giovani dichiara di essere, o di essere stato in passato, vittima di violenze riconducibili al bullismo, e molti di loro individuano in internet il contesto in cui sono avvenute queste forme di violenza.
Nell’ultimo anno di didattica a distanza, dovuta alle restrizioni per combattere la diffusione del Covid-19, si è registrato un forte aumento delle vittime di cyberbullismo che ha aggravato una condizione di difficoltà già consolidata. Infatti, la maggior parte degli adolescenti ha affermato di soffrire di solitudine, in questo periodo di lontananza e di sospensione non solo della didattica in presenza, ma anche della regolarità dei rapporti umani.
Cos’è il cyberbullismo
“Per «cyberbullismo» -( Legge 29 maggio 2017, n. 71 art.1/ comma 2 )- si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
Il cyberbullismo, quindi, consiste in un fenomeno dato da una pluralità di comportamenti possibili, realizzati per via telematica, reiterati nel tempo e caratterizzati da un elemento soggettivo e da un elemento oggettivo.
L’elemento soggettivo è rappresentato dalla volontà dell’autore di ridicolizzare, isolare o umiliare la vittima attraverso una serie di azioni opprimenti e persecutorie.
L’inquadramento dell’elemento oggettivo, invece, è strettamente collegato alle caratteristiche della condotta dell’autore.
La condotta dell’autore deve essere violenta, intesa come condotta volutamente scorretta e dannosa per la vittima. Tale condotta violenta, inoltre, non deve necessariamente consistere in un’aggressione fisica, ma può trattarsi anche di forme di violenza psicologica. Infine, i comportamenti dannosi possono essere tenuti da un singolo come da un gruppo di persone.
È importante riconoscere il fenomeno.
Il fenomeno del cyberbullismo può essere definito, come un insieme di atti di bullismo commessi tramite l’utilizzo di internet e delle piattaforme che esso offre agli utenti comuni.
Si tratta di un fenomeno che condiziona in negativo la sicurezza degli adolescenti durante la navigazione sul web, un’attività pressoché giornaliera, con l’utilizzo di tecnologie di messaggistica come Whatsapp o Messenger, oppure di social come Facebook, TikTok o Instagram.
L’utilizzo di questi strumenti per porre in essere comportamenti umilianti e lesivi causa, tendenzialmente, una diffusione incalcolabile del fenomeno, ingrandendo il carattere degradante e la sofferenza della persona colpita.
Si pensi all’invio continuo di messaggi minatori, alla diffusione di fotografie o contenuti umilianti riguardanti la vittima ad un numero potenzialmente illimitato di persone, ai commenti diffamatori od offensivi. Gli atti di cyberbullismo, a differenza del bullismo nelle aule scolastiche, possono essere compiuti in modo del tutto anonimo, ad esempio attraverso la creazione di account falsi sui social, e non hanno nessun limite spaziale o temporale, rendendo difficile arrestare il fenomeno e rintracciare gli autori.

Con un computer o uno smartphone, il bullo può reiterare le proprie condotte dannose anche ogni giorno, a qualunque ora e in qualunque luogo si trovi, rendendo estremamente difficile per la vittima sottrarsi.
Vittime di cyberbullismo: cosa fare?
Non subire in silenzio questa violenza psicologica, ma reagire parlandone con persone fiducia.
Se da un lato è vero che il bullismo e il cyberbullismo non costituiscono, autonomamente considerati, un reato, è anche vero che alcune loro manifestazioni possono integrare gli estremi di singole fattispecie criminose anche molto gravi.
I minori vittime di cyberbullismo, persone fragili e indifese spesso arrivano a tentare gesti gravissimi. Per questo , i soggetti che ruotano intorno alla vita della vittima devono prestare attenzione ai segnali in modo da poter intervenire subito, siano essi amici, genitori o insegnanti.
Se il ragazzo/a si chiude in sé stesso/a e manifesta sofferenza durante le normali attività quotidiane che svolgeva serenamente, può voler dire che stia subendo forme di violenza e di intimidazione che gli impediscono di proseguire la propria esistenza. Lo scopo del cyberbullo è quello di mettere in ridicolo la vittima, umiliarla ed isolarla e, proprio per il carattere degradante del fenomeno, è molto importante capire i segnali di allarme e le richieste di aiuto, spesso silenziose, avvicinandosi alla vittima e guidandola verso le possibili soluzioni, siano esse di sostegno psicologico, legale o semplicemente affettivo.
L’ordinamento giuridico
Il legislatore ha introdotto la legge 29 maggio 2017, n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.
Quest’ultima legge non crea un vero e proprio reato , ma prevede una sequenza di tutele offerte alle vittime della pubblicazione o diffusione di contenuti online che integrano gli elementi costitutivi del cyberbullismo ai sensi dell’art. 1 di tale normativa.
Le forme di intervento previste dal legislatore possono essere così riassunte:
- l’oscuramento dei contenuti: ogni minore che abbia compiuto i 14 anni, oppure ogni genitore o soggetto esercente la responsabilità parentale, può inoltrare al gestore del sito internet un’istanza per ottenere l’oscuramento e/o la rimozione del contenuto entro 48 ore. Nel caso dei social network come Facebook, è possibile contattare il servizio assistenza per segnalare l’abuso mediante l’apposita sezione. Qualora il gestore del sito non provveda all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto entro 48 ore, l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali (art. 2, l. 71/2017);
- l’ammonimento: per porre fine ad episodi di cyberbullismo, ci si può rivolgere anche al questore per chiedere un ammonimento, purché non sia già stata presentata una denuncia per diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati. Il questore provvederà ad incontrare il minore bullo e ad ammonirlo affinché la diffusione del contenuto lesivo sia interrotta (art. 7, l. 71/2017);
- il ruolo delle scuole: in ogni scuola dovrà essere presente un docente con funzioni di coordinatore al fine di predisporre tutte le misure necessarie per prevenire il fenomeno del cyberbullismo in ambito scolastico. Inoltre, il dirigente scolastico deve informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti in atti di cyberbullismo non appena ne venga a conoscenza e, se necessario, dovrà convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima, predisporre eventuali sanzioni disciplinari qualora ricorrano le condizioni e percorsi rieducativi per il minore bullo.
Poiché non esiste un reato di cyberbullismo, ma questo può essere qualificato in fattispecie criminose distinte a seconda del comportamento posto in essere dal bullo, altre forme di tutela possono essere di natura penale. In particolare, tra gli esempi principali, l’aggressione di un cyberbullo può integrare reati quali:
- diffamazione (art.595 c.p.)
- minacce (art, 612 c.p.)
- trattamento illecito dei dati personali (art.167 codice prot.dati personali)
- violenza privata (art.610 c.p.)
- estorsione (art.629 c.p.)
- detenzione di materiale porografico (art.600/quarter c.p.)
In questi casi, è possibile presentare una querela. Tuttavia, occorre precisare che un procedimento penale presso il tribunale per i minorenni può essere avviato solo nei confronti di un minore che abbia compiuto i 14 anni e sia capace d’intendere e volere. Se invece il minore non ha compiuto i 14 anni non può rispondere penalmente per gli atti commessi, ma i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno, come previsto dal Codice civile, per i fatti commessi dal figlio.