Il 18 giugno del 2017 è entrata in vigore la Legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 maggio 2017 N.71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. Quest’ultima si propone come obiettivo principale quello di prevenire il fenomeno, sempre più emergente, anche nel nostro contesto nazionale del cyberbullismo, aiutando i ragazzi a servirsi di Internet e dei social network in maniera consapevole e sicura, promuovendo di conseguenza una più forte cultura del rispetto della privacy e della protezione dei propri dati personali.
Sebbene le ricerche giurisprudenziali, sociologiche e psicologiche siano ancora in una fase iniziale, tutte quelle finora svolte sul campo hanno delineato un triste quadro psicologico e sociale nell’odierno panorama giovanile: vi sono infatti sempre più testimonianze, da parte di bambini e ragazzi, di storie di prevaricazione sui social network vissute in prima persona. I rischi sul piano psicologico non sono da sottovalutare, anche perché si tratta per lo più di soggetti che stanno attraversando una delicata fase di crescita emotiva e psichica portando in alcuni casi anche ad episodi di suicidio o di tentato suicidio da parte delle giovani vittime.
Risale a soli due giorni fa la notizia della morte di Ammy Everett, famosa ragazzina quattordicenne australiana che era diventata famosa in tutto il Paese per aver prestato il volto, alcuni anni fa, a una campagna pubblicitaria di un’azienda produttrice di cappelli tipici.
Anche lei vittima di cyberbullismo così come Carolina Picchio, ragazzina quattordicenne italiana che il 5 gennaio 2013 ha deciso di suicidarsi gettandosi dal terzo piano di casa perché stanca di essere derisa dal gruppo di amici che qualche settimana prima aveva postato un filmato che la ritraeva ubriaca e in loro totale balìa.
Sarà la sua morte a spingere il Parlamento italiano ad emanare la legge 71/2017 contro il cyberbullismo dopo ben quattro anni di “lavori da scriba”.
Ma vediamo adesso cosa prevede tale legge e quali risultano essere in sintesi gli aspetti positivi e le criticità al suo interno.
La Legge N.71/2017
Il nuovo atto normativo si compone di sette articoli:
Il primo definisce e chiarisce per la prima volta in Italia cosa si intenda per “cyberbullismo”, ossia “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione , acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
Al comma 1 invece viene spiegato l’obiettivo di tale legge, ovvero quello di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.
L’intervento del legislatore è stato salutato con entusiasmo dalla stampa e dai media in generale ma ciò che emerge è che quest’ultimo non appare scevro da critiche, in particolare con riguardo alla sua utilità.
Ciò che si nota infatti è che non si è inteso introdurre una specifica fattispecie di reato in quanto, gli atti di cyberbullismo continueranno ad essere sanzionati penalmente solo se riconducibili a precise fattispecie incriminatrici quali diffamazione, minacce, percosse, etc. Oltre a ciò risulta improponibile circoscrivere gli interventi di prevenzione solo all’interno dell’ambito scolastico in quanto, trattandosi di azioni commesse per via telematica, ci sarà la necessità di attuare dei controlli anche all’interno dei contesti famigliari.
Riguardo all’articolo 2 intitolato “Tutela della dignità del minore” risulta di fondamentale importanza l’aumento delle tutele previste per il minore che disporrà di una sorta di diritto all’oblio o all’oscuramento del materiale che lede la sua dignità tramite segnalazione al gestore del sito responsabile.Qualora quest’ultimo non adempia a rimuovere il dato entro 48 ore sarà inoltre previsto che il minore possa mandare ulteriore istanza al Garante dei dati personali che dovrà provvedere anche quest’ultimo a rimuovere il materiale entro le 48 ore successive alla richiesta.
Intervento legislativo utile e che eviterà le lungaggini dovute alle procedure di denuncia presso la Polizia postale.
All’articolo 3 invece viene previsto il “Piano di azione integrato” ovvero un tavolo tecnico composto dal Ministero della Giustizia, Ministero dell’Interno, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello Sviluppo economico, del Ministero della Salute, dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per l’infanzia e l’adolescenza con lo specifico obiettivo di proporre piani e successivi interventi per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo ( senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ).
Mancanza di finanziamenti che si evidenziano anche leggendo i commi dell’articolo 4 in cui viene prevista l’istituzione e la formazione di un referente sul cyberbullismo all’interno di ogni autonomia scolastica senza specificare con quale mezzi tale formazione debba essere eseguita.
Quello che dunque emerge leggendo il quarto articolo della Legge 71/2017 è un ennesimo sforzo del Parlamento di scaricare sulle realtà locali la responsabilità di riempire di contenuti e di azioni la cornice vuota delineata dalla legge stessa. Dato che emerge anche dallo stesso comma 5 dello stesso articolo in cui si affida alle scuole, fatta salva la loro autonomia statutaria e “nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente” pratiche educative sull’uso consapevole della rete Internet e della connessa comunicazione mediale tramite le ICT (“Information Communications Technology”).
In poche parole quello che emerge da una lettura attenta del testo normativo è che da una parte il legislatore affida ulteriori compiti e funzioni alla scuola ma senza fornire gli strumenti finanziari per realizzarli in quanto ogni intervento dovrà realizzarsi a costo zero, vale a dire senza alcun incremento della spesa pubblica e a legislazione vigente.
L’articolo 5 consta invece di due commi, di cui il primo impone al dirigente scolastico di informare tempestivamente gli esercenti la responsabilità genitoriale quando abbia ricevuto notizia di atti di cyberbullismo, mentre il comma seguente prevede l’integrazione dei regolamenti delle istituzioni scolastiche del patto di corresponsabilità “con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti”.
Un’ulteriore intervento alquanto blando risulta anche l’istituto dell’Ammonimento del Questore previsto all’articolo 7 (così come previsto anche per il reato di stalking), ovvero viene prevista la convocazione sia del minore che ha commesso l’atto di cyberbullismo che dell’esercente la potestà genitoriale di fronte al Questore che lo ammonisce, escludendo altri tipi di interventi più incisivi.
In conclusione se certamente questa Legge rappresenta una novità all’interno del panorama giurisprudenziale nazionale italiano è fuor di dubbio che qualsiasi novità venga apportata se non sostenuta da reali finanziamenti pubblici finisca per vanificare gli effetti della legge stessa.
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