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Danni causati da animali randagi

Necessaria la prova della responsabilità del Comune o della ASL ai fini del risarcimento

Potrebbe accadere che un cane randagio attraversi improvvisamente la strada e provochi un incidente stradale. Ci si chiede di chi sia la responsabilità in questi casi. Viene immediatamente da pensare che la responsabilità sia degli enti pubblici che devono garantire l’incolumità della collettività anche da situazioni legati al randagismo.

Quali sono questi ENTI?

Li possiamo individuare nell’ente proprietario della strada, che di norma è il Comune, mentre la Asl, competendo il servizio di accalappiacani, deve agire alla cura degli animali sul territorio, evitando il fenomeno del randagismo.

Tuttavia, per stabilire chi deve rifondere i danni patiti, se cioè deve essere il Comune o la Asl, occorre verificare il contenuto delle norme ed in particolare la rispettiva legge regionale del territorio in cui si è verificato l’evento dannoso.

È quest’ultima infatti, nella maggior parte dei casi, ad affidare alla Asl la gestione, la cura e la prevenzione del randagismo. In tale ipotesi, la richiesta di risarcimento va inoltrata alla Asl (ad esempio, è il caso della Puglia e della Calabria, trattati nelle sentenze della Cassazione). In caso di mancanza di una legge ad hoc, il risarcimento è a carico solo del Comune, secondo i principi sanciti dalla Suprema Corte.

Tuttavia, la strada per il risarcimento prevede che:

«La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dall’art. 2052 c.c., sicché presuppone l’allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell’ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi.»

Sono questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione in una ordinanza depositata in data 26 giugno 2020 dove si rimarca che l’ente pubblico tenuto alla vigilanza sui cani randagi è il Comune, che esercita alcune delle funzioni in materia, per mezzo della Azienda Sanitaria Locale, la quale è tenuta ad intervenire ai fini di prevenzione del randagismo, in caso di segnalazioni da parte degli organi comunali di polizia o delle forze dell’ordine.

Nel fatto specifico, la Suprema Corte ha però rilevato che il ricorrente non aveva fornito prova che vi fosse stata una effettiva richiesta, da parte del Comune e nei confronti della ASL, affinché controllasse il territorio comunale per procedere all’individuazione dei cani randagi. In tal caso l’ASL è sollevata dalla responsabilità.

«La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all’ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge [ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991] il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l’attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagísmo, quale è il controllo delle nascite della popolazione canina e felina, avendo quest’ultimo ad oggetto il mero controllo “numerico” degli animali, a fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo.”

Ne deriva che ci deve essere una conoscenza diretta circa l’esistenza del pericolo e non è sufficiente una mera responsabilità oggettiva. In altri termini, occorre ci sia un comportamento omissivo da parte della ASL e/o del Comune nel non essersi attivato nella rimozione del pericolo. Non solo.

Dimostrazione del “caso fortuito”.

La parte danneggiata dovrà comunque dimostrare che il fatto sia avvenuto per “caso fortuito”, che non riguarderà semplicemente e direttamente il nesso di causa tra la concreta e specifica condotta dell’animale ed il danno causato da tale condotta, ma consisterà nel dimostrare che la condotta dell’animale si sia posta del tutto al di fuori della sfera di possibile controllo da parte del danneggiato. E’ sufficiente la presenza di un cartello che indichi, ad esempio, la presenza di fauna selvatica per far cadere l’imprevedibilità, salvo dimostrare il contrario, ma sarà comunque onerato di dover dare prova di avere compiuto tutto il possibile per evitare il danno, in particolare di aver adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.

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