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Cyberbullismo, ora è legge dello Stato

E’ ormai sotto gli occhi di tutti, sempre più persone sembrano perdere la capacità di riflettere sui propri comportamenti, non considerando affatto il disvalore dei propri gesti, quando invece sarebbe opportuno che venissero modificati in termini prosociali. Inoltre, la crisi valoriale che attraversa la nostra società, con la conseguente distruzione di ogni modello di riferimento politico, religioso, sociale, familiare, gli adolescenti, ma anche gli adulti, tendono a non preoccuparsi più della conseguenza dei loro gesti, anche per il fatto che non vivono la realtà con una attenzione particolare al futuro, limitandosi, invece,  a vivere il presente quale contesto temporale nel quale agire impulsivamente i propri comportamenti tendenti a soddisfare nell’immediato un bisogno.

Il cyberbullismo è un comportamento che vede sempre più coinvolti i bambini, ne avevamo parlato in un precedente articolo, fatto questo che rende necessario un intervento incisivo perchè a differenza di quanto accade nel bullismo in cui le giovani vittime, una volta rientrate a casa, trovano, quasi sempre, un rifugio sicuro, un luogo che le protegge dall’ostilità e dalle angherie del bullo, nel cyberbullismo le persecuzioni possono non terminare mai. I cyberbulli, sfruttando la tecnologia, non più vincolati da limiti temporali (la durata della giornata scolastica) e geografici (la presenza fisica degli studenti in un determinato luogo) possono agire indisturbati ovunque e a tempo indeterminato. La rete si sa agevola il perdurare dell’azione attraverso la conservazione e la divulgazioni di immagini, frasi, ecc. contro il volere della persona oggetto di tali attacchi.

Finalmente è stata varata una legge che introduce una serie di misure a carattere educativo e formativo, finalizzate in particolare a favorire una maggior consapevolezza tra i giovani del disvalore di comportamenti persecutori che, generando spesso isolamento ed emarginazione, possono portare a conseguenze anche molto gravi su vittime in situazione di particolare fragilità. Si tratta, nello specifico, dell’approvazione della proposta di legge n. 3139-B  “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo“, che dovrà ora essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

 

“Permettetemi un saluto irrituale ma doveroso al dottor Picchio, il padre di Carolina che a soli 14 anni si è tolta la vita. È la prima vittima riconosciuta di cyberbullismo nel nostro paese a lei e alle altre vittime dedichiamo questo provvedimento, un primo passo ma necessario”

Queste le parole del presidente della Camera, Laura Boldrini, all’atto della presentazione  in aula e prima del voto, che in estrema sintesi prevedrebbe:

IDENTIKIT DEL CYBERBULLO. Entra per la prima volta nell’ordinamento una puntuale definizione legislativa di cyberbullismo. Bullismo telematico e’ ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identita’, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori. Nonche’ la diffusione di contenuti online (anche relativi a un familiare) al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo.

OSCURAMENTO DEL WEB. Il minore sopra i 14 anni vittima di cyberbullismo (o anche il genitore) puo’ chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato puo’ rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore. Dalla definizione di gestore, che e’ il fornitore di contenuti su internet, sono comunque esclusi gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.

DOCENTE ANTI-BULLI IN OGNI SCUOLA. In ogni istituto tra i professori sara’ individuato un referente per le iniziative contro il cyberbullismo. Al preside spettera’ informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo informatico e attivare adeguate azioni educative. L’obbligo di informazione e’ circoscritto ai casi che non costituiscono reato. Piu’ in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l’altro, sulla formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, mentre ai singoli istituti e’ demandata l’educazione alla legalita’ e all’uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali.

AMMONIMENTO DA PARTE DEL QUESTORE. In caso di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali via web, fino a quando non vi sia una querela o denuncia il cyberbullo, sulla falsariga di quanto gia’ e’ previsto per lo stalking, potra’ essere formalmente ammonito dal questore che lo invitera’ a non ripetere gli atti vessatori. Insieme al minore sara’ convocato anche un genitore. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore eta’.

E’ il primo passo verso il riconoscimento del disvalore sociale di un comportamento per quanto mirato ad un singolo individuo, in realtà genera apprensione e riprovevolezza in tutta la società. Ci auguriamo che si attui un costante monitoraggio sul fenomeno in modo da approntare via via modifiche ed integrazioni al presente provvedimento in modo che si torni a mettere il valore della prosocialità al centro della vita comune dell’individuo.

http://www.camera.it/leg17/1132?shadow_primapagina=6821

http://www.camera.it/leg17/126?tab=1&leg=17&idDocumento=3139-B&sede=&tipo=

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