Abbiamo già più volte trattato l’argomento per chiarire taluni aspetti salienti, sia dal punto di vista giuridico che operativo. E’ un argomento talmente importante, vista la sua invasività nella sfera delle libertà della persona, che non è esauribile in pochi articoli. Quindi continuiamo la nostra rassegna sull’argomento.
In questo articolo si vuole approfondire il tema dei diritti della persona sottoposta al regime di TSO con particolare riferimento alla fase esecutiva.
Innanzitutto, quando la persona viene raggiunta da un provvedimento di Trattamento Sanitario Obbligatorio, con ricovero presso il servizio psichiatrico, accade che i diritti di questa (primo tra tutti quello alla libertà di movimento e di scelta) vengano limitati essendo obbligata a subire passivamente i trattamenti che le dovranno essere somministrati. Ciò, però, non comporta tout court che la persona non possa esercitare taluni diritti, tra questi anche appellarsi al provvedimento amministrativo che lo obbliga al trattamento sanitario. Nonostante le problematiche di salute mentale, diversamente dal passato, ante riforma Basaglia, continuano a permanere una serie di altri diritti inalienabili.
Durante la fase esecutiva del TSO la persona ha il diritto di comunicare con chi vuole
Durante la fase esecutiva del TSO la persona ha il diritto di comunicare con chi vuole, anche attraverso telefonate, qualora lo richieda, come del resto non è ammissibile che durante la degenza in ospedale si selezionino le persone da autorizzarsi per entrare nel reparto (art.33 legge 833/78).
Tra altre le richieste che devono essere esaudite è quella della chiamata al legale.
Se la persona oggetto del trattamento dichiara di voler consultare un legale, ciò deve essere consentito perché nonostante la situazione, ella non decade da questa sua facoltà di farsi assistere. Permanendo il carattere di urgenza del trattamento de quo, va chiarito che il personale sanitario e di polizia presente, benché si adoperi per esaudire la richiesta, di fatto non sono tenuti ad attenderne l’arrivo, potendo, tra l’altro, esercitare l’assistenza legale comunque.
Ciò va valutato nel caso concreto. Innanzitutto la disponibilità del legale a raggiungere il luogo nell’immediatezza con il carattere d’urgenza dell’aspetto sanitario; dipenderà dalla valutazione del medico, che, ricordiamo, non deve mai mancare alla sua esecuzione, potendo, l’esecuzione stessa, avere carattere potenzialmente pericoloso. La valutazione, quindi, è di natura sanitaria, in capo al personale medico poiché si tratta, è bene sottolinearlo ancora una volta, della esecuzione di un provvedimento a carattere sanitario e non di polizia, la cui valutazione circa l’eventuale messa in pericolo derivante dall’attesa, attiene alla salute stessa del malato come degli astanti. Giammai si parlerà di pericolosità sociale, attenzione a questo passaggio, perché la riforma Basaglia ha inteso dare una veste totalmente difforme rispetto al passato a questa realtà. Per approfondire l’argomento leggere “L’abolizione dei manicomi: l’inizio di un processo di cambiamento nella cura della malattia mentale“.
Il diritto di fare ricorso contro il provvedimento coercitivo sanitario
La persona, dunque, può fare ricorso al Sindaco contro il TSO. Anche gli amici, i familiari, chiunque abbia a cuore la persona ha questa possibilità. La legge infatti recita espressamente che “CHIUNQUE” può fare ricorso. Il Sindaco ha l’obbligo di rispondere entro 10 giorni (art. 33 legge 833/78). Si rammenta che entro le 48 ore successive al ricovero, deve essere notificata una copia al Giudice Tutelare. Se la risposta da parte del Sindaco è negativa, il paziente può presentare la richiesta di revoca direttamente al Tribunale (art. 35 legge 833/78) chiedendo contemporaneamente la sospensione immediata del TSO e delegando, per rappresentarlo in giudizio davanti al Tribunale, una sua persona di fiducia. In caso di notifica della mancata convalida da parte del Giudice Tutelare dovrà seguire una azione concreta quale l'”Ordinanza di Revoca” affinché il trattamento sia interrotto; oppure, qualora sia previsto, venga riproposta l’ordinanza sanata di quei vizi eventualmente rilevati dal giudice tutelare. Il TSO molto spesso decade qualora non siano state sufficientemente specificate nel provvedimento le motivazioni che hanno reso necessario il Trattamento Sanitario Obbligatorio. Non una motivazione stereotipata che ricorra in tutti i casi simili ma esattamente la condizione attuale del paziente da trattarsi.
Diritto all’Informativa sulle cure
Benché la persona non possa rifiutare le cure, questa ha il diritto di essere informata sulle terapie a cui viene sottoposta nonché di scegliere anche tra una serie di proposte alternative.
Diritto a scegliere il luogo di cura
Nel caso in cui la persona affetta da patologia psichiatrica decida, anche in fase di esecuzione di TSO, di essere curato in un luogo di cura prescelto (che sia concretamente un luogo idoneo e raggiungibile) il personale intervenuto dovrà cessare il TSO per dare esecuzione al TSV (Trattamento Sanitario Volontario).
Il TSO non giustifica necessariamente la contenzione
Il TSO nella sua fase esecutiva non deve prevedere tout court il ricorso alla contenzione e comunque mai la violenza fisica. Qualora si renda necessario il ricorso alla contenzione fisica, questa dovrebbe essere applicata solo in via eccezionale e per un periodo di tempo non superiore alla somministrazione della terapia. L’art 1 della legge 833 del 23 Dicembre 1978 afferma che “la tutela fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e libertà della persona”. L’utilizzo punitivo della contenzione, eventuali violenze verbali e fisiche degli operatori, fatti questi non ammissibili legalmente, sono reati perseguibili penalmente. In tal caso il paziente può presentare una denuncia/querela alla magistratura.
L’intervento da parte delle Forze di Polizia è invece mirato a tutelare i diritti della persona, e se necessita il ricorso alla forza è solo per vincere una violenza agita
Il ricorso alla contenzione deve essere ricondotto alla necessità di impedire un male, sarebbe illogico rischiare di procurare delle lesioni ad una persona solo perché la si vorrebbe curare. Tanto vale farla permanere nel suo stato se per curarla si rischia il ricorso alla violenza. Si chiama “desistenza”, la scelta da parte degli operatori intervenuti per dare esecuzione, di rimandare, in caso di compromissione della salute stessa del paziente psichiatrico, la scelta del momento dell’esecuzione. Potrebbe capitare un caso come quello di Torino dove un ragazzo che, seppure doveva essere trattato sanitariamente, in quel momento era tranquillo, seduto su una panchina, e la sua resistenza era semplicemente volta a non volersi alzare ma che ne ha compromesso la vita. L’assunto in questi casi è: sia sempre e solo il medico a determinare la scelta della necessaria azione coercitiva e contenzione fisica, piuttosto che quella di rimandare l’esecuzione ad altra situazione, perché è sempre in gioco la salute della persona. L’intervento da parte delle Forze di Polizia è invece mirato a tutelare i diritti della persona, e se necessita il ricorso alla forza è solo per vincere una violenza agita.
Diritto alle dimissioni e accesso alla cartella clinica
Terminato il periodo di TSO, non sono necessari né una firma per uscire dal reparto, né la presenza di qualcuno che prenda in carico il paziente, per assumersene la responsabilità. La persona che viene ricoverata in un reparto psichiatrico, è bene sottolinearlo, non è né incapace né interdetta solo per effetti del trattamento sanitario coercitivo, conserva invece tutti i diritti e doveri al pari di chiunque altro. Ne consegue che può chiedere di essere dimessa in qualsiasi momento e questa richiesta deve essere immediatamente esaudita se sono trascorsi i sette giorni canonici se altrimenti non rinnovabili, le cui conseguenze ricadono nella fattispecie di reato di sequestro di persona agendo contra legem. Il paziente ha il diritto di ricevere tutte le informazioni relative alla sua cartella clinica e tutte le informazioni concernenti il suo stato di salute e i trattamenti a cui viene sottoposto. Ha inoltre il diritto di conoscere i nominativi e le qualifiche di chi opera nel reparto. Ogni infermiere deve avere sul camice un cartellino di riconoscimento.
Conclusioni
Le conclusioni non possono che essere quelle volte a sottolineare come il TSO sia un’attività precipuamente sanitaria, lì dove la presenza del personale di polizia è volta a determinare la legittimità dell’operato sanitario, che avvenga nel rispetto delle norme e nella direzione della tutela dei diritti della persona. Solo in caso di esercizio doveroso di qualifiche di polizia giudiziaria che l’agito si trasforma in atti di polizia volte a reprimere un reato o ad impedirne il verificarsi. Si tratta di azioni necessitate e scriminate dall’adempimento del dovere che non può certamente basarsi su un provvedimento amministrativo. Quel che qui si vuol sottolineare è che il provvedimento su cui si basa l’attività coercitiva è relativa alla cura e non ad altre attività sulla persona. Il provvedimento amministrativo non abilita all’uso della contenzione, questo è pacifico. Per questo Basaglia ha inteso introdurre il recupero del consenso attraverso il dialogo in modo che l’opera di convincimento praticato dal personale medico comporti la trasformazione del TSO in TSV. Purtroppo, però, vi sono psicopatologie che non permettono questo recupero del consenso, per questa ragione deve essere sempre un sanitario a condurre il colloquio e non un poliziotto, salvo che il paziente non si trovi più a suo agio ed in empatia con quest’ultimo.
Una buona esecuzione è quella che termina con un trattamento volontario o con un’opera di convincimento ad accettare l’intervento curativo senza l’uso della forza...che rappresenta l’estrema ratio necessaria in caso di comportamenti lesivi o potenzialmente tali.
Sembrerà strano che si stia parlando di tutti questi aspetti nonostante siano passati molti anni dal periodo manicomiale. Purtroppo, la malattia mentale fa ancora paura, esistono stereotipi ancora duri a morire. Eppure, è sufficiente che ogni persona che a vario titolo sia implicato nel procedimento si adoperi affinché la persona possa recuperare attivamente la sua vita di relazione nonostante le difficoltà legate alla patologia che l’affligge. L’obiettivo del TSO, teniamolo a mente, è la cura non la coercizione.