Ha valore solo per i conducenti firmatari e non per i proprietari dei veicoli
Il modello CAI di norma viene sottoscritto dai soggetti coinvolti nell’incidente stradale. Quando gli stessi conducenti non sono anche proprietari dei veicoli, è bene sapere, che il modulo ha un valore confessorio stragiudiziale solo nei confronti dei firmatari e non anche del proprietario del veicolo. Questo è ciò che è emerso in una recente sentenza di un Giudice di Pace di Termini Imerese n. 508/2022.
I fatti vedono un’autocarrozzeria, alla quale la conducente di un mezzo incidentato aveva ceduto il credito per 2500,00 euro, agire in giudizio dopo aver chiesto alle compagnie assicurative dei mezzi, considerato il basso valore dell’auto, di cercare un veicolo, similare nelle stesse condizioni, da affidare al cedente, per procedere con la rottamazione di quello danneggiato.
Una compagnia assicurativa nel costituirsi in giudizio eccepisce l’improcedibilità della domanda, l’improponibilità dell’azione risarcitoria per il mancato inoltro della fattura di riparazione e la nullità del contratto di cessione del credito perché lo stesso risulta solo futuro e incerto, contestando con diverse altre motivazioni tutte le richieste risarcitorie.
Il Giudice di Pace di Termini Imerese, senza dilungarsi sull’esame delle questioni portate alla sua attenzione, rileva prima di tutto la contumacia della conducente quale cedente il suo credito derivante dal supposto tamponamento della autovettura che conduceva. Inoltre, il Giudice fa presente che la questione come sorta nell’ambio del contenzioso civile, riguarda il valore probatorio delle dichiarazioni contenuto nel CAI se lo stesso, firmato da entrambe le parti, rappresenta l’unica prova del sinistro.
Il Giudice ricorda sul punto che la Corte di Cassazione ha stabilito che la valenza probatoria del CAI ha valore di confessione stragiudiziale solo tra le parti, se poi lo stesso, come nel caso di specie, viene sottoscritto dal conducente non proprietario del veicolo, esso non ha valore confessorio neppure nei confronti di quest’ultimo.
In definitiva le dichiarazioni contenute nel modulo C.A.I. rappresentano a tutti gli effetti una confessione stragiudiziale resa dal conducente responsabile. Ai sensi dell’art. 2735, comma 1 c.c., “la confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale”. Pertanto, il modulo C.A.I. ha valore di piena prova nei confronti del confitente, in applicazione dell’art. 2733, comma 2, c.c., che recita “essa – la confessione giudiziale – forma piena prova contro colui che l’ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili”.
Il CAI, anche se contiene la doppia firma, però, per rimanere nei fatti in causa, produce una presunzione sui fatti in causa che però non ha valore di piena prova, poiché ai sensi dell’art. 2733, comma 3, c.c. “la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal Giudice”. Quindi, se la persona chiamata a rendere interrogatorio formale non si presenta, in assenza di testimoni, viene a mancare la prova ed accade che non è possibile integrare il valore di legalità delle dichiarazioni dei conducenti. Ecco perché la domanda viene rigettata, “poiché fondata solo su produzioni fotografiche e senza ulteriori prove a sostegno”.
Il proprietario del veicolo è sempre liticonsorte
In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è importante conoscere che anche in caso di indennizzo diretto, il proprietario del veicolo è sempre litisconsorte e quindi necessario alla compagnia assicurativa in quanto assicuratore del veicolo, mentre il conducente, quale responsabile della conduzione del mezzo, è coobbligato in solido con il responsabile civile, di conseguenza è solo litisconsorte facoltativo. Questo vale ai fini risarcitori e non per le responsabilità al Codice della Strada.