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Quando si esclude l’obbligo dell’avviso di farsi assistere dal legale nell’accertamento etilometrico

L’obbligo dell’avviso di farsi assistere dal legale discende dall’art. 114 disp. att. C.P.P. ed è posto a garanzia del diritto di difesa. L’avviso deve necessariamente essere dato ogni qualvolta la polizia giudiziaria si trovi a dover compiere accertamenti, quale l’etilometro per accertare il reato di guida in stato di ebbrezza.

Si tratta di una previsione volta a garantire il controllo da parte del difensore della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria.

Tale avviso, tuttavia, per potere esplicare la sua funzione, presuppone che il soggetto destinatario dello stesso versi in una condizione tale da poterne comprendere il significato ed agire di conseguenza decidendo se avvalersene o meno. Questo in quanto l’avvertimento ex art. 114 disp. att. c.p.p., è previsto nell’ambito del procedimento diretto a verificare lo stato di ebbrezza, dove l’eventuale presenza del difensore è finalizzata a garantire che il compimento dell’atto in questione, in quanto atto a sorpresa e non ripetibile, venga condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.
Una recente pronuncia della Cassazione, chiamata ad esprimersi poiché un imputato lamentava la nullità delle operazioni eseguite dalla polizia giudiziaria per omessa effettuazione dell’avviso della facoltà di farsi assistere da un avvocato di fiducia, ex art. 114 disp. att. c.p.p., ne fissa i limiti qualora il soggetto si rifiuti di sottoporsi all’alcoltest.

Secondo la recente pronuncia della suprema Corte di Cassazione, l’obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, non ricorre quando il conducente abbia rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico.

Qual’è la logica argomentativa?

Essendo il reato perfezionato all’atto dell’espressione della volontà di sottrarsi all’accertamento etilometrico, va da se che il soggetto oggettivamente non può essere assistito dalla garanzia di farsi assistere dal legale. In altre parole, non c’è nessun atto a cui deve essere sottoposto dalla polizia giudiziaria in ragione del rifiuto opposto.
È quanto emerge dalla Sentenza 18 ottobre 2022, n. 39134 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Tuttavia non rappresenta una novità poiché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest, non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.

Attenzione alla necessaria locuzione: “nel procedere al compimento degli atti”

E’ bene evidenziare che l’art. 354 c.p.p., riguardante gli accertamenti urgenti demandati alla polizia giudiziaria, laddove utilizza la locuzione “nel procedere al compimento degli atti”, indica chiaramente il momento in cui ci si accinge a compiere l’atto, ovvero il momento in cui intende procedere alla rilevazione dell’alcolemia mediante etilometro, e quindi, se ci si sta apprestando a compiere l’atto, significa che l’interessato vi abbia acconsentito; l’eventuale rifiuto è da considerarsi che avvenga in un momento antecedente.

Annotazione delle circostanze sintomatiche dell’esistenza dello stato di ebbrezza

Secondo la Suprema Corte, tale interpretazione, risulta confermata dal testo dell’Art. 379, comma 3, del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., laddove, disponendo sull’accertamento della guida in stato di ebbrezza e sulle modalità di verbalizzazione da parte degli operanti, prevede che “nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto all’interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell’art. 347 c.p.p., le circostanze sintomatiche dell’esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida”. Sicché, oltre a chiarire le modalità di effettuazione del test, chiarisce, altresì, attraverso l’utilizzo della congiunzione disgiuntiva “ovvero”, l’alternativa tra l’ipotesi dell’accertamento e quella del rifiuto.
Ne deriva che, se si deve dare atto delle circostanze sintomatiche “nel procedere agli accertamenti”, in caso di “rifiuto opposto dall’interessato”, trattandosi di un rifiuto che precede l’inizio del compimento dell’atto cui è rivolto il procedimento, e per il quale deve realizzarsi la garanzia difensiva prevista dall’art. 114 disp. att. c.p.p., l’avviso di farsi assistere decade poiché viene meno concretamente l’atto di accertamento consistente nella rilevazione del tasso alcolemico mediante apparecchiatura etilometrica.

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