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La Riforma del Codice Processuale Penale

E’ stato normato con DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150 la Riforma del Processo Penale, in “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” (GU Serie Generale n.243 del 17-10-2022 – Suppl. Ordinario n. 38).
Era ipotizzabile, a nostro avviso, una rivisitazione di quelli che sono stati gli effetti punitivi della famosa legge sull’Omicidio Stradale. Il primo aspetto che abbiamo voluto approfondire in ragione delle evidenti ripercussioni in tema di gestione delle attività giudiziarie correlate ai sinistri stradali.
Nei procedimenti d’ufficio, ovvero quando le lesioni superavano i 40gg di prognosi, veniva instaurato un iter processuale penale senza che, in tali procedimenti, la persona offesa fosse veramente interessata alla punizione del responsabile. Spesso, infatti, in quei fatti dove non si evidenziano comportamenti eccessivamente rilevanti in termini di colpa/dolo eventuale nell’antagonista del sinistro, e specie quando la parte che subisce il sinistro viene risarcita dalle compagnie di assicurazione, perdendo del tutto l’interesse all’azione penale, di fatto l’azione penale va avanti per mero effetto di legge ma senza parti attive. Anzi, la celebrazione di un giudizio finisce per essere un “pensiero” in più e durevole soprattutto sulla vicenda, da parte della persona offesa, che non ha nessun interesse a mantenere viva la questione, nemmeno con un minimo rancore sulla vicenda.

Necessità della condizione di procedibilità: la querela per le lesioni gravi e gravissime

Con il nuovo regime, le lesioni personali stradali gravi e gravissime, salvo non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dallo stesso articolo 590-bis, necessita della condizione di procedibilità: la querela, altrimenti il reato non è procedibile e quindi non si instaura il procedimento penale. Con il cambio di regime di procedibilità, soprattutto, la riforma della giustizia mira a ridurre i tempi del processo penale e a favorire forme di definizione anticipata, anche attraverso la riparazione dell’offesa. Restano invece procedibili a querela le più gravi ipotesi di colpa cui si riferiscono i commi successivi dell’art. 590-bis c.p., le quali sono caratterizzate in gran parte dalla consapevole (o addirittura temeraria) assunzione di rischi irragionevoli: ad es. da parte di chi si ponga alla guida di un veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti o significative quantità di alcool, ovvero superi del doppio la velocità massima consentita, circoli contromano o, ancora, inverta il senso di marcia in prossimità di una curva o di un dosso, in altre parole che ponga in essere condotte particolarmente pericolose (circostanze aggravanti).

Il Decreto Legislativo apporta numerose ulteriori novità al codice penale e a quello di rito.

L’intervento normativo richiamato introduce il regime di procedibilità a querela della persona offesa anche per altri delitti sinora perseguibili d’ufficio, oltre al delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, vi è il furto anche aggravato e molteplici reati dolosi che si presentano con una certa frequenza nella prassi e che si prestano a condotte risarcitorie e riparatorie.

…si è inteso prevedere l’estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell’ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d’ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità.

Infatti, una delle linee di fondo della riforma è quella di incentivare l’estinzione del reato prima della celebrazione del processo, a beneficio dell’imputato, della vittima e del sistema giudiziario. Si pone molto l’accento sul forte incentivo alla riparazione dell’offesa nonché alla definizione anticipata del procedimento penale, attraverso remissione della querela ed estinzione del reato ai sensi dell’art. 162-ter c.p.. Se pensiamo al reato di furto, negli ultimi anni sono stati avviati 5.598.356 procedimenti penali, nella gran parte dei casi procedibili d’ufficio. Pare ragionevole, quindi, vi siano messe in campo azioni ad effetto deflattivo riducendo i casi di procedibilità d’ufficio dei furti, salvo l’aggravante comune di cui all’art. 61, n. 7 c.p., relativa al danno patrimoniale di rilevante gravità.
Altra particolarità riguarda la procedibilità a querela limitatamente all’ipotesi meno grave di sequestro di persona prevista dal primo comma dell’art. 605 c.p., facendo tuttavia salva la procedibilità d’ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità: “La dimensione personale del bene giuridico tutelato suggerisce di prevedere la procedibilità a querela rispetto a ipotesi non aggravate che – come manifesta il basso limite minimo edittale della pena detentiva comminata (sei mesi) – possono presentare e non di rado presentano nella prassi una ridotta offensività. È questo ad esempio il caso in cui si tratti di limitazioni della libertà di durata assai breve.
Sempre nell’ottica dello snellimento dei processi si è previsto l’obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che “con l’atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni, prevedendo la possibilità di indicare, a tal fine, un idoneo recapito telematico“.
Introdotto allo scopo, la previsione, quale remissione tacita della querela, anche l’ingiustificata mancata comparizione del querelante all’udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone.

Per ulteriori approfondimenti si legga la relazione illustrativa alle modifiche al Codice Penale e Processuale Penale.

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