Aspetti Amministrativi e Penali
Viaggiando su e giù per lo stivale ci si rende conto che sono poche le città italiane che non hanno i propri parcheggiatori non autorizzati. In alcuni casi sono figure “storiche” che si impadroniscono delle aree di parcheggio libere, situate soprattutto presso luoghi o zone molto trafficate, pretendendo in maniera petulante un compenso in denaro dagli automobilisti che parcheggiano. Talvolta, in occasione di fiere, feste o eventi particolari, l’attività abusiva viene esercitata anche nelle zone con sosta a pagamento o addirittura in località vietata, per cui l’automobilista per stare tranquillo, e non avere una spiacevole sorpresa al ritorno, è costretto a pagare oltre la tariffa anche il parcheggiatore.
Con questo breve approfondimento cercherò di analizzare i vari aspetti in cui un operatore di polizia potrebbe imbattersi nel sanzionare un parcheggiatore abusivo. Spesso crediamo che sia semplicemente un problema di natura amministrativa, una normale violazione al Codice della Strada, invece, come vedremo, bisogna prestare notevole attenzione in quanto vi sono diverse condotte punite penalmente.
Vediamo come la legge italiana cerca di affrontare questo diffuso, quanto irritante, fenomeno.
La figura del parcheggiatore non autorizzato è indicata nell’art. 7 c. 15bis del Codice della Strada, completamente sostituito dall’ art. 21-sexies del Decreto Legge 113/2018. In quest’ultima modifica sono state introdotte alcune novità riguardanti gli importi della sanzione amministrativa pecuniaria, leggermente ridotti, e gli effetti della recidiva nella violazione, andando ad eliminare la parola reiterazione di cui all’art. 8 bis della L. 689/81 che rendeva l’applicazione sicuramente più difficile.
Il nuovo art. 7 c. 15 bis, oggi in vigore è il seguente: “Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 769 ad euro 3.095. Se nell’attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II”
Bisogna subito precisare che tale violazione è applicabile anche se commessa in area privata aperta all’uso pubblico (Circolare Prot. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10.01.2019).
Leggendo il c. 15bis ci rendiamo conto che la norma inquadra questa fastidiosa figura in:
Parcheggiatore – colui che facilita la sistemazione del veicolo, indicando i posti liberi e agevolando con segnalazioni la manovra;
Guardamacchine – colui che si occupa anche della custodia e vigilanza del veicolo;
Anche se le relative attività sono spesso congiunte la sanzione amministrativa è sempre una sola.
ASPETTI AMMINISTRATIVI : VIOLAZIONE AL C.D.S.
Nei confronti della persona che viene sorpresa, per la prima volta, ad esercitare senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore e/o guardiamacchine verrà redatto processo verbale ai sensi dell’art. 7 c. 15-bis del C.d.S, sanzione amministrativa di 769,00 euro pagamento entro 60 giorni (entro 5 giorni 538,30 euro), con contestuale sequestro amministrativo ai fini della confisca delle somme percepite durante l’attività abusiva (art. 13, legge 24.11.1981, n. 689).
La sanzione amministrativa accessoria della confisca, secondo le disposizioni dell’art. 210 C.d.S, essendo una misura che consegue di diritto la violazione amministrativa pecuniaria, è sempre obbligatoria.
A tal proposito il Ministero dell’Interno, con la circolare Prot. n. 300/A/1/21614/103/12/2 del 22.10.2007, ha chiarito che le somme sequestrate devono essere convenientemente versate direttamente in Tesoreria Statale al Capitolo 3560 “Conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell’Interno” – Capo XIV dello “stato di previsione” del Ministero dell’Interno e, pertanto, tali somme devono essere consegnate alla Banca d’Italia che svolge la funzione di tesoreria per conto dello Stato. Copia della quietanza di versamento, poi, deve essere inviata alla Prefettura nel cui territorio è stata commessa la violazione.
E’ d’uopo sottolineare che, in merito alla sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, è possibile procedere al sequestro degli introiti contenuti in scatole, casse, borselli e simili, ma non nelle tasche del parcheggiatore poiché non è assolutamente ammessa la perquisizione personale per la ricerca delle somme (Circolare Prot. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10.01.2019).
ORDINE DI ALLONTANAMENTO (Art. 9, co. 1 e 2 D.L. n. 14 del 2017)
Il D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017 n. 48 ha posto le basi per l’attuazione di nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana. Per cui, ai sensi dell’art. 9, c. 1 e 2, quando tale attività abusiva viene esercitata nelle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, nei confronti di chi commette la violazione, oltre al verbale al C.d.S., viene disposto l’allontanamento dal luogo in cui è stata commessa la violazione.
Inoltre il c. 3, dà potere ai Sindaci, i quali possono ampliare l’ambito di applicazione delle misure previste dai commi 1 e 2. Difatti – tramite lo strumento del regolamento di polizia urbana adottato dal Comune – è possibile determinare il novero dei luoghi oggetto di protezione come aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico.
Né discende che qualora l’operatore di polizia si trovi nei luoghi di cui sopra, oltre a sanzionare la persona per lo svolgimento dell’attività di parcheggiatore abusivo, ai sensi del C.d.S., dovrà redigere anche un verbale di Ordine di Allontanamento.
In tale atto, verranno riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato il provvedimento, specificando che lo stesso cessa d’efficacia trascorse 48 ore dall’accertamento del fatto.
Nel verbale verrà indicato che la violazione all’ordine di allontanamento commesso nelle successive 48 ore è soggetta alla sanzione amministrativa da € 100 a € 300, aumentata del doppio (Art. 10 c. 1 – L. 18 aprile 2017, n. 48).
Si sottolinea la necessità di trasmettere la copia del provvedimento, con immediatezza, al Questore competente per territorio nonché contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari solo quando ne ricorrono le condizioni ovvero quando sono coinvolti dei minori.
D.Ac.Ur (Art. 10, co. 2 e 3 D.L. n. 14 del 2017)
Questo provvedimento, il cui acronimo sta per “Divieto di Accesso alle Aree Urbane”, così come il D.A.Spo, rientra nelle misure di prevenzione personale applicate dal Questore. Per cui l’operatore di polizia, nel controllare un parcheggiatore abusivo, essendo la persona probabilmente avvezza a questi comportamenti illeciti, dovrà prestare attenzione poiché potrebbe trovarsi di fronte una persona su cui pende tale provvedimento.
Il D.Ac.Ur è stato introdotto dall’art. 10, co. 2 del D.L. n. 14 del 2017, prevedendo in caso di reiterazione delle violazioni summenzionate, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, il Questore ha il potere di disporre, con provvedimento motivato, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all’articolo 9, espressamente specificate, per un periodo non superiore a 12 mesi, individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto.
Né consegue che il verbale di allontanamento è di fondamentale importanza, per cui si ribadisce la necessita di trasmetterlo con immediatezza al Questore del luogo ove è stata commessa la violazione e di essere il più precisi possibile nel descrivere la condotta tenuta dal soggetto.
La violazione del divieto è punita con l’arresto da sei mesi ad un anno.
L’art. 10 co. 3, inoltre, prevede una forma “aggravata” della misura di prevenzione in argomento, qualora le condotte di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, risultino commesse da un soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni, per reati contro la persona o il patrimonio. In tale ipotesi, il divieto del Questore può durare da un minimo di dodici mesi ad un massimo di due anni.
Tale violazione è punita con l’arresto da uno a due anni.
AMBITO PENALE
Analizzando sempre il co. 15 bis notiamo che ci sono delle aggravanti per cui l’attività di parcheggiatore abusivo integri ipotesi di reato. Nello specifico:
- Impiego di minori: quando l’esercizio dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine senza l’apposita autorizzazione è svolto impiegando minori.
In questo caso il legislatore ha voluto punire penalmente il parcheggiatore abusivo in quanto è più marcata la sua pericolosità poiché sottrae il minore ad attività più consone alla loro età biologica (ad esempio andare a scuola).
- Recidiva: con la nuova formulazione, l’applicazione della sanzione penale a seguito di recidiva, richiede che la prima violazione, di natura amministrativa o penale, sia definita. In termini pratici, si intende DEFINITA, e quindi si dovrà deferire all’A.G., colui che è stato sorpreso nuovamente a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo nel caso in cui la prima violazione di natura:
- Penale – il relativo procedimento risulta essere definito con condanna passata in giudicato.
- Amministrativa – il trasgressore ha provveduto al pagamento ovvero non vi abbia provveduto entro i prescritti 60 giorni, quando siano decorsi inutilmente i termini per presentare il ricorso ovvero in caso di presentazione dello stesso e questo sia stato respinto con provvedimento definitivo (Circolare Prot. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10.01.2019).
Entrambe le aggravanti determinano l’arresto da 6 mesi a 1 anno e l’ammenda da 2.000 a 7.000 euro, oltre, ovviamente, alla confisca delle somme percepite.
Tuttavia l’attività di parcheggiatore abusivo può assumere connotazioni molto più gravi. Basti soffermarsi sull’inizio del precetto dell’art. 7 comma 15-bis C.d.S – “Salvo che il fatto costituisca reato…..” – difatti, come vedremo a breve, si potrebbero configurare altri tipi di reati, diversi da quelli previsti dall’art. 7 c. 15bis, che si configurano a secondo della modalità attraverso la quale il parcheggiatore riceve le somme di denaro.
Durante gli anni anche la giurisprudenza ci è venuta in soccorso. L’operatore di polizia chiamato ad intervenire, per un diverbio o lite, tra un automobilista e un parcheggiatore abusivo potrebbe trovarsi dinanzi a situazioni di rilevanza penale al quanto gravi.
Nello specifico potrebbe verificarsi il reato di:
- Estorsione – Art. 629 co. 1 C.P.
Il parcheggiatore abusivo che mediante violenza o minaccia costringe taluno a pagare la sosta e’ punito con la reclusione da 5 a 10 anni e con la multa da € 1.000 a € 4.000. Su questo punto la Corte di Cassazione – Sezione II penale – con sentenza n. 30365 del 5 luglio 2018 è stata chiarissima: “un conto è chiedere un’offerta (eventualità comunque illecita e contestabile) e un altro è pretendere soldi con parole o gesti che possano intimidire l’automobilista. In questo caso si prefigura il reato di estorsione”.
- Truffa – Art. 640 co. 1 C.P.