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Il T.S.O. e i diritti umani

TSO E DIRITTI UMANI

di Angela Iacovetti e Monica Di Sante

Il T.S.O. è una procedura sanitaria, disciplinata dalla legge, attualmente applicata a pazienti psichiatrici che rifiutano un trattamento medico necessario alla loro patologia, e tale rifiuto è opposto in ragione del loro stato psichico, al fine di tutelare la loro salute.

In Italia, tale fattispecie fu istituita dalla legge n° 180 del 1978 (c.d. Legge Basaglia) ed è attualmente disciplinata dalla legge n° 833/1978. In quest’articolo, tuttavia, ci occuperemo della disciplina internazionalistica in materia; la normativa esterna, per quanto apparentemente avulsa dal contesto nazionale, in realtà lo riguarda più di quanto comunemente si pensi, poiché (a parte gli obblighi che lo Stato assume con gli altri soggetti della comunità internazionale, attraverso gli accordi), in virtù dell’adattamento (1) le norme internazionali costituiscono parte dell’ordinamento giuridico statale, creando diritti ed obblighi per le persone fisiche e giuridiche.

Le norme internazionali sul T.S.O.

La tematica giusinternazionalistica che viene principalmente in rilievo, quando si parla di T.S.O., è quella dei diritti umani. Il movimento per la loro tutela ha avuto un notevole sviluppo dopo la seconda guerra mondiale; l’azione dei Governi, in tale ambito, ha prodotto atti politicamente molto importanti, ma con scarso valore giuridico (come la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948) e alcune convenzioni che, in quanto accordi internazionali stipulati e resi esecutivi dagli Stati firmatari, costituiscono un obbligo giuridico per le Parti e le loro Istituzioni interne.

Tra queste convenzioni ricordiamo la “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” del 1950 e, su scala universale, i due “Patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali“. Le predette convenzioni contengono un elenco dei diritti umani che esse tutelano.

Accanto alle convenzioni si sono formate delle norme consuetudinarie internazionali, che nella scala gerarchica delle fonti del diritto internazionale – a differenza di quello interno- occupano il posto apicale, composte da un nucleo fondamentale denominato gross violations.
L’obbligo di rispetto dei diritti umani, da parte degli Stati, presenta una connotazione negativa, di astensione dal ledere i diritti in parola, ed una connotazione positiva, che consiste nel sorvegliare che le persone fisiche e giuridiche presenti nel territorio statale non ledano, a loro volta, i medesimi diritti.
Nel caso di specie, abbiamo una risoluzione O.N.U., la n° 46/119 del 1991. La risoluzione O.N.U. non è un atto vincolante, ma ha un’autorità morale tale che gli Stati, generalmente, si conformano alle relative prescrizioni.
Orbene, tale risoluzione ha affermato delle procedure in tema di ricovero coatto, che hanno costituito la base di molte norme, o modifiche di esse, in materia. In modo particolare, la risoluzione de qua afferma il principio che il ricovero coatto debba essere stabilito in base all’analisi fatta dai medici della salute mentale e secondo le linee guida internazionali soggette a periodica revisione.


Altro principio importante è che il trattamento deve essere quello meno restrittivo della libertà personale e meno invasivo possibile, discusso col paziente e oggetto di un piano terapeutico individuale.


Le limitazioni all’esercizio di tali principi sono consentite solo se apportate dalla legge e al fine di proteggere la salute o la sicurezza e i diritti fondamentali e le libertà del malato e dei terzi. In altre parole, l’esecuzione di un Trattamento Sanitario non deve essere praticato alla stregua di un potere di polizia, cioè come azione coercitiva di privazione della libertà personale attraverso l’uso di mezzi di contenzione fisica, se non quando la circostanza lo determini oggettivamente ed in atto. Non può essere un pericolo potenziale del soggetto psichiatrico a dare inizio alla procedura obbligatoria, ma un’ azione concreta di resistenza attiva ed esercitata con minacce e violenza.

Questo aspetto è fondamentale, perché l’immaginario collettivo ed il senso comune vedono il malato di mente come un pericolo attivo sempre, anche quando così non è; questo accade perché la psichiatria ha abdicato la cura dei pazienti, per tutta una serie di ragioni, riconducendola alla sola emergenza. Quello che qui si vuole affermare è che si ricorre troppo spesso al T.S.O. poiché il paziente non è seguito durante la sua vita, dal primo esordio dei sintomi della patologia, se non quando si ripresenta l’emergenza. Questa affermazione si regge su una base statistica che vede un numero elevato di trattamenti di soggetti già presi in carico.

Il senso dell’intervento di Basaglia con l’abolizione dei manicomi: restituire i diritti al malato.

Occorre tornare ai dettami della Legge Basaglia, dove per volontà stessa dello psichiatra, il paziente deve essere curato nel proprio ambiente e dove il T.S.O. è davvero l’extrema ratio. Per fare un minor ricorso a tale strumento coercitivo che, ricordiamo, è a carattere sanitario e non di polizia, bisogna investire sulla salute mentale attraverso dipartimenti efficienti. Ogni medico dovrebbe avere un carico di pazienti tale per cui periodicamente possa sincerarsi del loro stato di salute al fine di intervenire prima che si debba agire in emergenza, appunto con un T.S.O..

Questo è l’unico modo per tutelare i diritti umani, i diritti del paziente psichiatrico, che deve essere trattato sanitariamente alla stregua di qualunque altro malato, evitando di ricorrere solo al T. S. O. che, peraltro, non è una delega di attività sanitaria alle forze di polizia, per risolvere la questione.

(1) L’adattamento è l’insieme delle modifiche che l’ordinamento statale apporta a se stesso, per rendere cogenti al suo interno le norme del diritto internazionale che, in quanto appartenenti ad ordinamento esterno a quello statale, rappresentano, per quest’ultimo, dei meri fatti, inidonei a generare diritti, facoltà ed obblighi per i soggetti interni. In estrema e semplificata sintesi: si tratta di un processo di produzione di norme interne (effettuato con modalità diverse, che qui non è il caso di trattare) aventi il medesimo contenuto di quelle internazionali.

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