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L’obbligo dell’intervento nel sinistro stradale. Anche dei rilievi tecnici?

Il tema dell’obbligo di intervento nel sinistro stradale, da parte dei cd soccorritori (118, automedica, ecc.) riteniamo sia un discorso assodato ed indiscutibile; in questo senso, come obbligo di prestare soccorso anche semplicemente allertando gli organismi preposti e salvaguardando la sicurezza della circolazione, si può affermare senza possibilità di smentite che anche l’intervento da parte degli organi di polizia stradale tutti, senza distinzione alcuna tra le divise, è obbligatorio nel sinistro stradale. Infatti, non è pensabile che su richiesta di un cittadino coinvolto in un incidente, a fronte di un’ indisponibilità, motivata e comprovata, da parte di un organo di polizia competente in quella particolare area, secondo il modello di ripartizione territoriale delle Forze di Polizia in campo, come vedremo nel dettaglio, un’altra Forza di Polizia non intervenga per questioni di ordine territoriale (cfr. Art. 11 e 12 D.lvo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni).

Tema diverso è quello dell’obbligo dei rilievi, su cui ci soffermeremo, perchè si tratterà di comprendere che l’obbligo del soccorso in capo all’operatore della centrale di Polizia che riceve l’allerta sul sinistro consiste nell’ adoperarsi affinchè i feriti siano innanzitutto soccorsi,  mentre il doversi procedere obbligatoriamente  al compimento di derminati atti, una volta giunti sul posto, rimane da stabilirsi: i rilievi sì o no? Quali? Quando? In ogni caso?

Percorriamo insieme l’iter logico-giuridico che condurrà a dirimere la questione relativa all’obbligatorietà dei rilievi, tipizzando anche gli atti da doversi compiere. Torniamo a quel lontano 2007, quando il MINISTERO DELL’INTERNO con sua circolare Nr. 225/B/2007 – 140 – U Roma, 2 gennaio 2007, avente ad oggetto OGGETTO gli  “Interventi nel campo dell’infortunistica stradale” sottolineò come ci siano state nel tempo “ampie difformità di applicazione rispetto alle direttive emanate con pregresse circolari e, per ultima, la nr.558/A/283.8/5-A del 1999 a firma del Signor Capo della Polizia

Avendo rilevato detta criticità, la circolare del 2007 tornava a  ribadire che l’espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 30 aprile n. 285 è affidato, in via principale alla Polizia Stradale, Specialità della Polizia di Stato, nonché alle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) ed ai Corpi di Polizia Municipale. Emergendo la necessità di procedere ad una “razionalizzazione dell’impiego delle forze territoriali disponibili” per i servizi in questione, la circolare stabiliva che “nell’ottica di una fattiva collaborazione nella gestione della sicurezza, ed al fine di non svilire il dispositivo di sicurezza del controllo del territorio, erano state invitate ad ottenere una maggiore partecipazione dei Corpi di Polizia Municipale nella rilevazione degli incidenti stradali in ambito urbano. In molte aree del territorio, invece, di frequente si sono verificati episodi di criticità legati al mancato raccordo tra le diverse Forze di polizia ed i Corpi di Polizia Municipale, con evidenti, negative ricadute sia per la professionalità che per i disagi ai cittadini ed il clamore sugli organi di informazione.

Il mancato raccordo determinava una criticità, ovvero che non tutti gli incidenti venivano rilevati, con grande disappunto della cittadinanza. Ecco, dunque, dove nasce la scelta di far intervenire le pattuglie della Questura in caso di necessità per il verificarsi di altri incidenti, proprio per evitare quanto sopra lamentato; la predetta circolare va a stabilire anche le modalità con cui effettuare i rilievi e, in attuazione di quanto indicato nella circolare nr. 300/A/55393/131/C/14 del 24 settembre 1998, con oggetto “Corso di formazione per formatori per il rilevamento di incidenti stradali destinato a operatori di Questure e Commissariati”, il Ministero decise di  non seguire queste scelte passate di formazione per il personale delle volanti  “ma di avviare opportuni periodi di aggiornamento in sede locale“. Questo tipo di formazione viene introdotta per far fronte a tutte le richieste da parte dei cittadini in caso di sinistro stradale: Per quanto concerne la Polizia di Stato, ferma restando l’opportunità di far intervenire la Polizia Stradale sulla viabilità extraurbana per i rilievi di incidenti stradali con danno alle persone, in ragione della specifica professionalità nel settore dell’infortunistica stradale, per quanto attiene invece agli interventi per incidenti con soli danni alle cose, il personale delle Questure e dei Commissariati deve concorrere nell’attività, nel pieno rispetto della normativa di settore, avendo cura di trasmettere, senza ritardo, gli atti relativi all’intervento al Reparto territorialmente competente della Polizia Stradale. Per questi casi il Servizio Polizia Stradale ha elaborato un prontuario che consente di rilevare rapidamente ed in condizioni di piena autonomia questo tipo di incidenti. In particolare, nei casi in cui l’entità dei danni non rende necessario richiedere l’intervento della Polizia Stradale (ad es. elevato numero dei veicoli coinvolti, particolare natura del carico trasportato), l’impegno sul campo del sinistro è limitato alla sola effettuazione dei rilievi descrittivi, senza necessità di procedere a quelli foto-planimetrici che comportano l’uso di strumenti tecnici specifici e richiedono conoscenze specialistiche. Ne deriva, pertanto, oltre alla non necessità di una specifica preparazione tecnica per rilevare incidenti con danni alle cose, anche quella di non dover disporre di una particolare attrezzatura per questi interventi. Giova inoltre sottolineare che in caso di sinistro in cui le parti in causa siano disposte alla compilazione della cosiddetta “constatazione amichevole di incidente” (CID), il personale di polizia intervenuto non ha altra incombenza che quella di assicurare le condizioni di sicurezza e viabilità per la circolazione. Il prontuario redatto dal Servizio Polizia Stradale è scaricabile nella versione digitale aggiornata dal sito Web della Polizia di Stato e potrà essere fornito in formato cartaceo dalle Sezioni della Polizia Stradale. Per incidenti stradali con danni alle persone in ambito urbano, non essendo contemplato l’impiego della Specialità nell’ambito dei Piani Coordinati di Controllo del Territorio stabiliti in seno ai Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, dovrà essere prioritariamente previsto l’intervento della Polizia Municipale.” 

Per un razionale impiego delle risorse, quindi, la circolare invita a le Istituzioni interessate a procedere ad effettuare una suddivisione territoriale nella quale far ricadere l’obbligo d’intervento, poi divenuto tassativo, in cui  “le Polizie Municipali dovrebbero provvedere allo svolgimento dei servizi di polizia stradale nel territorio di competenza con particolare riguardo all’ambito urbano; la Polizia Stradale espleta i servizi sulla viabilità autostradale, sulle arterie extraurbane principali e sulle grandi vie di comunicazione in genere sulla base di piani di vigilanza stradale compartimentali; sulla restante viabilità ordinaria interviene l’Arma dei Carabinieri. La richiesta d’intervento della Polizia Stradale in ambito urbano, per il rilevamento di incidenti stradali con danni alle persone, dovrà essere limitato solo a casi di assoluta necessità e gravità“.

Orbene, alla luce di questa circolare ciò che si sottolinea è l’obbligo dell’intervento. Le modalità in cui questo viene espresso nella fattispecie concreta dipendono dall’Art. 189 C.d.S., che spiega quali siano i comportamenti che i conducenti devono tenere quando si verifica un sinistro stradale. In ragione di ciò gli organi di polizia stradale, quelli menzionati, per intenderci, nell’Art. 12 del CdS,  sono obbligati oltre all’effettivo soccorso anche a verificare l’ottemperanza alla sopra citata norma. Ma nulla viene detto sui rilievi, su che cosa consistano espressamente e come debbano essere effettuati. Pertanto, si deve  fare riferimento al Codice di Procedura Penale che richiama all’accertamento in conseguenza di evento reato. Le lesioni stradali sono un evento reato (art. 590 C.P.), perseguibili a querela se qualificabili come gravi, ovvero non superanti i 40 gg di prognosi, altrimenti procedibili d’ufficio.

Ma se il sinistro è senza feriti, occorre che l’intervento sia finalizzato a rimuovere ogni pericolo e intralcio alla sicurezza della circolazione;  tale obbligo va letto in combinato disposto con l’articolo 189 C.d.S., e in particolare col comma 3, che dispone per i coinvolti in un sinistro con soli danni alle cose l’obbligo di evitare intralcio per la circolazione; pertanto, il legislatore, sanzionando la violazione di tale precetto, impone di fatto la rimozione immediata dei veicoli. Questa previsione normativa  fa venire meno, implicitamente, l’accertamento tecnico dei rilievi, e anche su questo punto viene in aiuto la circolare su richiamata: “Giova inoltre sottolineare che in caso in cui le parti in causa siano disposte alla compilazione della cosiddetta “constatazione amichevole di incidente” (CAI-CID…), il personale di polizia intervenuto non ha altra incombenza che quella di assicurare le condizioni di sicurezza e viabilità per la circolazione.”

E se il sinistro dovesse diventare con feriti poichè una delle parti, in un secondo momento, produce un certificato medico all’organo di polizia che ha effettuato l’intervento senza che si sia proceduto ai rilievi?

La circolare rende manifestamente chiaro quanto sopra richiamato, in evidente contrapposizione alla corrente di pensiero di chi ritiene la sussistenza di un generale obbligo, per gli organi di polizia stradale, di rilevare tutti gli incidenti, indipendentemente dalle conseguenze degli stessi, facendo leva sul fatto che è proprio l’articolo 11 C.d.S. a stabilire che tra i compiti della polizia stradale vi è quello dei “rilievi di incidenti“. C’è da chiedersi, innanzitutto, in che cosa consistano esattamente queste attività, visto che nel richiamato articolo 11 non se ne fa menzione.

Comunque la si possa pensare, l’intervento in luogo deve esserci. Primo assioma! Quindi, una volta che gli agenti si trovino sul luogo del sinistro e acquisiscano certezza dell’evento (sinistro con soli e lievi danni, sinistro con veicoli gravemente incidentati ma in assenza di feriti e sinistro con lesioni o mortale), devono procedere alla verifica di quanto richiamato nell’articolo specifico circa il comportamento che i CONDUCENTI debbono tenere in caso di incidente stradale  a norma dell’Art. 189 CdS, ossia se vi abbiano ottemperato. Successivamente, gli atti da compiere in una prima fase, e per tutte le tipologie di sinistro, attengono al controllo documentale, a situazioni non deduttive ma obbiettive (cfr. Sanzioni Postume nella ricostruzione della dinamica di incidente stradale).

Oggi più che mai, con l’introduzione delle norme sull’omicidio stradale, non può essere considerata preoccupazione dell’organo di polizia fare perizie civilistiche, come qualcuno vorrebbe far credere, tanto che in passato si è pensato anche alla polizia privata da impiegarsi nell’intervento sugli incidenti senza feriti. La polizia stradale (Locale, statale) non può agire nell’interesse privato ma in quello dello Stato che garantisce e si preoccupa dell’incolumità e della sicurezza delle persone, per cui punisce i responsabili. Questa è la ratio moderna, alla luce della circolare sopra richiamata, ovvero che si dia priorità all’accertamento giudiziario sulla scena del sinistro stradale mediante tutti i rilievi e le attività di natura giudiziaria secondo il Codice di Procedura Penale, TITOLO IV “Attività a iniziativa della polizia giudiziaria”,  non dimenticandosi di intervenire su tutti i sinistri ma con modalità diverse a seconda di che trattasi: polizia amministrativa o giudiziaria. Il compito della Polizia, nel sinistro stradale  è quello, dunque, di far rispettare le norme e, una volta accertata l’effettiva violazione, procedere a sanzionare e/o deferire all’Autorità Giudiziaria.

In definitiva, il precipuo compito nel sinistro con lesioni è quello di mettere in campo un Sopralluogo Giudiziario finalizzato all’acquisizione di tutti gli elementi di prova e sul quale impiantare la ricostruzione dell’evento.

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