Il 29 ottobre 2021 è stato approvato il DDL di conversione del Decreto Infrastrutture 121/2021 – AC 3778-A.
Con la sua approvazione definitiva sono entrate in vigore le nuove norme del Codice della Strada (L. 9 novembre 2021, n. 156).
Il Decreto Trasporti (anche noto come Dl Infrastrutture), oltre alla stretta sui monopattini, ha introdotto diverse novità. Dal foglio rosa all’esame di guida e all’inasprimento delle sanzioni per quelle violazioni che rappresentano anche un danno all’ambiente circostante, come il gettare oggetti dai veicoli o sporcare la strada.
I CONTENUTI DEL DECRETO IN SINTESI
- 26 articoli complessivi (9 inseriti in sede di conversione in legge)
- Semplificazioni nelle agevolazioni per veicoli di persone con disabilità ;
- Investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali e idriche, ferroviarie, trasporti terrestri, nuovi siti per i caselli autostradali correlati alle stazioni alta velocità, trasporti marittimi, servizio di trasporto pubblico non di linea a mezzo di natanti, trasporto aereo;
- Misure sulla funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, della Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali;
- Istituzione, nel giorno 8 ottobre, della Giornata nazionale “Per non dimenticare” (le vittime degli incidenti stradali);
- Incentivi all’acquisto di veicoli meno inquinanti e per altri veicoli;
- Misure per gli edifici adibiti a uffici giudiziari (in realtà parla solo di Bari);
- Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni (essenzialmente obbligo di SPID per tutto);
- Agevolazioni per i Comuni.
LE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA
- L’Art.1 viene ampliato nel suo scopo primario con l’introduzione della tutela dell’ambiente:
«0a) all’articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonchè la tutela dell’ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”»
- Nuovi obblighi in corrispondenza di attraversamenti pedonali.
La precedenza ai pedoni viene estesa anche alla corrispondenza degli attraversamenti stessi e non solo alla segnaletica a terra di “strisce pedonali”. Su questo aspetto torneremo con un approfondimento specifico in tema di infortunistica stradale. Sul punto è interessante l’introduzione del termine utenti “vulnerabili“, anziché “deboli“, per meglio caratterizzare le circostanze ambientali in cui versano determinati utenti della strada che nella circolazione sono maggiormente esposti a rischio incolumità.
- Parcheggio gratuito per i disabili e modifica della terminologia, in quanto si sostituisce la frase “disabili in carrozzella” con “persone con disabilità“.
Nelle definizioni stradali e del traffico, previste dall’Art. 3 C.d.S., come il termine “utente debole della strada” diviene “utente vulnerabile della strada”, nell’elencazione il “disabile in carrozzella” diviene una “persona con disabilità”.
- Semplificazione nell’ immatricolazione macchine agricole.
- Prolungata la validità del foglio rosa.
Passa da 6 mesi a un anno. Questa agevolazione consente a coloro che devono effettuare l’esame di guida di poter ripetere la prova pratica per ben tre volte (prima erano due). I neopatentati potranno, inoltre, guidare un mezzo con potenza superiore ai 95 cavalli fin dal conseguimento del permesso di guida, a patto, però, che sia presente al loro fianco una persona di età non superiore a 65 anni e con una patente conseguita da almeno 10 anni. Consegue un inasprimento sanzioni per esercitazioni senza istruttore.
- Conducente ciclomotore o motociclo responsabile anche per chi viene trasportato.
In caso di mancato uso del casco da parte del passeggero di un motociclo o di un ciclomotore, ne risponde sempre anche il conducente, pur se il passeggero non è minorenne. I motocicli elettrici con potenza superiore a 11 kilowatt possono circolare anche sulle autostrade.
- Equiparazione tablet, notebook, ecc al telefono se si allontana le mani dal volante.
Il divieto, ora espressamente previsto per i telefonini, si estende all’uso di computer portatili, notebook, tablet e qualunque altro dispositivo che comporti anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante. Confermate le sanzioni per chi non rispetta questa regola che vanno da un minimo di 165 euro a un massimo di 660 euro. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi se la stessa persona commette un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.
- Divieto fermata e sosta su aree ricarica veicoli elettrici.
È stato ampliato il divieto di sosta in alcune specifici spazi e sono state aumentate le sanzioni amministrative per chiunque violi le nuove disposizioni. In particolare, la fermata e sosta sono ora vietate anche:
- Negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici [comma 1, lettera h-bis)]
- Negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici [comma 1, lettera h-ter)]. “Tale divieto è previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l’operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un’ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata stabilmente costruiti e gestiti da operatori professionali”.
- Negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico [comma 2, lettera d-bis)]
- Negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di permesso rosa [comma 2, lettera g-bis)].
- Inasprimento sanzioni per chi getta oggetti o rifiuti
È previsto un raddoppio delle sanzioni per chi getta in strada oggetti o rifiuti, da un minimo di 216 a 866 euro per chi viene sorpreso a gettare i rifiuti da auto ferme o in movimento (prima la sanzione era di 108-433 euro) mentre chi getta dal finestrino oggetti con il veicolo in movimento, la sanzione corre tra i 56 e i 204 euro contro i 26-102 euro precedenti. La riflessione sul punto riguarda la “messa in pericolo” e quindi la compromissione della sicurezza stradale dato dal gettare qualcosa dal finestrino rispetto all’insudiciamento della sede stradale che, conti alla mano, sembrerebbe più grave che non rischiare di provocare un incidente gettando del materiale (oggetti ed altro all’improvviso, si pensi, ad esempio, ad una lattina di una qualche bevanda.
- Divieto pubblicità offensiva
Diviene invece legittima l’esposizione, con l’introduzione dell’Art. 7-bis, in deroga al Comma 1, l’installazione di un cartello indicante il nome dell’impresa o enti affidatari del servizio di manutenzione del verde, fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm per lato.
- Invito a presentarsi non necessario.
Non è stata abrogata la previsione della sanzione di euro 41 per chi non ha al seguito la patente o gli altri documenti di circolazione, ma viene meno l’obbligo di recarsi entro 30 giorni in un ufficio di polizia per esibire il documento dimenticato nella circostanza del controllo. La legge dispone, infatti, che “l’invito a presentarsi per esibire i documenti non si applica nel caso in cui l’esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da Amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l’accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione”.
- Ricorso al prefetto via pec.
Si modifica l’art. 203 del Codice della Strada, poichè si stabilisce che i trasgressori che intendono non pagare la sanzione in misura ridotta, possono fare ricorso al Prefetto presentandolo all’ufficio o al comando che ha effettuato l’accertamento, non più solo inviandolo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ma ora è possibile anche a mezzo pec.
- Sequestro veicolo e alienazione comunicati con pubblicazione sul web-site prefettura semplificazioni materia trasporti eccezionali
Al comma 5 dell’articolo 213 del CdS è stata aggiunta una precisazione relativamente all’obbligo di rendere edotto l’avente diritto che non avesse assunto la custodia del veicolo, già sottoposto a sequestro amministrativo. Esiste ora la possibilità di farlo nei successivi 5 giorni dal deposito dei veicoli presso il “custode acquirente”, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e di custodia. Diversamente. in caso di inottemperanza, il veicolo sarà alienato o rottamato. Nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell’autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati ad un “custode-acquirente”, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro amministrativo recante l’avviso ad assumerne la custodia, è notificato senza ritardo dall’organo di polizia che ha eseguito la misura cautelare.
L’organo di polizia dovrà dare comunicazione del deposito del veicolo presso il “custode-acquirente” mediante pubblicazione di apposito avviso nell’albo pretorio del Comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione.
Qualora, per comprovate difficoltà oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e il veicolo risulti ancora affidato ad un “custode-acquirente”, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell’albo pretorio del Comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione.
È posta a carico dell’organo di polizia procedente, la comunicazione del provvedimento con il quale è disposto il sequestro amministrativo del veicolo ai competenti uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile (MCTC) per l’annotazione al PRA. In caso di dissequestro, il medesimo organo di polizia provvederà alla comunicazione per la cancellazione dell’annotazione nell’Archivio nazionale dei veicoli e al PRA.
- Norme sui monopattini elettrici
Il Governo ha introdotto nuove regole allo scopo di arginare in qualche modo il gravoso numero degli incidenti stradali, in taluni casi anche ad esito mortale.

In particolare, viene ridotta la loro velocità che da 25 km/h passa a 20 km/h, fuori dalle aree perdonali. A partire dal 1° luglio 2022, viene anche resa obbligatoria l’installazione degli appositi indicatori di direzione e del doppio freno, quindi sia anteriore che posteriore.
Purtroppo, però, non è stata introdotta l’obbligatorietà dell’assicurazione, e la ragione risiede nel fatto che essi continuano ad essere equiparati ai velocipedi. Tuttavia, se i monopattini sono concessi in sharing da parte delle società di noleggio, queste ultime sono obbligate alla relativa copertura assicurativa.
Ulteriori novità sui monopattini:
▶︎ Casco obbligatorio per i minorenni, con divieto d’uso da parte dei minori di 14 anni.
▶︎ Non possono essere previsti posti a sedere, né tantomeno è possibile traportare altre persone, oggetti o animali sul monopattino, né si potranno trainare altri veicoli.
▶︎ Il motore elettrico non potrà avere una potenza nominale superiore a 0,50 kW.
▶︎ Dovranno essere dotati di un segnalatore acustico.
▶︎ Dal 1 luglio 2022 quelli posti in commercio dovranno essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote, mentre per i monopattini già in circolazione l’adeguamento dovrà avvenire entro il 01 gennaio 2024.
▶︎ Dopo il tramonto e comunque in caso di scarsa visibilità, i monopattini potranno essere posti in circolazione solo se dotati di luce anteriore e posteriore funzionante. In questi casi il conducente sarà tenuto ad indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
▶︎ Non possono circolare sui marciapiedi, dove però potranno essere condotti a mano.
▶︎ E’ assolutamente vietato il contromano, fatta eccezione lì dove è consentito, come nelle piste ciclabili a doppio senso.
▶︎ Possono circolare solo su strade urbane aventi limite di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali o ciclabili. In questi casi, non possono superare la velocità di 6 km/h se circolano su aree pedonali