La recente proliferazione dei sistemi comunali di lettura targhe dei veicoli ha innescato un meccanismo automatico di potenziamento inedito dell’attività investigativa di tutti i corpi di polizia locale e dello stato.
Tra i sistemi di analisi video che hanno assunto importanza primaria nel campo della videosorveglianza urbana, vi sono le tecnologie di lettura delle targhe veicolari, spesso abbinate a tradizionali telecamere di contesto.
Già da tempo utilizzati nel campo del controllo stradale e in ambito privato, i sistemi di riconoscimento ottico dei caratteri (noto con l’acronimo OCR) permettono di registrare i transiti dei veicoli in un determinato tratto stradale, rilevando i caratteri alfanumerici della targa.
Questi sistemi consentono di individuare, all’interno dell’immagine ripresa da un’apposita telecamera, la targa del veicolo: l’area viene esaltata in modo automatico agendo sul contrasto e sulla luminosità, al fine di consentire la rilevazione del numero impresso a fronte della calibrazione dell’apparato in funzione e delle peculiarità tipiche dei caratteri delle targhe automobilistiche.
La porzione d’immagine d’interesse viene convertita dal software di elaborazione, in una stringa alfanumerica corrispondente al numero di targa del veicolo.
L’applicazione di tale tecnologia è varia ed è di sicuro molto utile nel videocontrollo delle città.
Da una parte vi è l’archiviazione dei transiti veicolari, che possono poi essere consultati in fase di indagini giudiziarie successive o a fini statistici, dall’altra vi è la possibilità di comparazione in tempo reale (con risposte nel giro di pochi secondi dal transito) dei dati delle targhe rilevate con quelli presenti in sistemi informatici di diversa natura e tipologia.
Queste banche dati possono costituire sia archivi nazionali (come, ad esempio, il sistema informativo della Motorizzazione civile), ma anche generate direttamente dall’autorità che dispone dell’impianto di videosorveglianza.
La comparazione con gli archivi nazionali fornisce un potente strumento di accertamento di transiti abusivi da parte di veicoli da ricercare (rubati o segnalati per altre esigenze di polizia) ovvero di veicoli non in regola con gli obblighi assicurativi o di revisione.
Diversamente, la comparazione con gli archivi generati dal Comando di polizia locale avviene mediante liste popolate direttamente dagli operatori addetti al sistema di videosorveglianza, con veicoli segnalati per diversi motivi.
Anche nel caso di sistema di lettura targhe, all’elaborazione dell’immagine con rilevazione dell’evento (nello specifico l’individuazione del numero di targa) e alla comparazione con la base di dati, dovrà conseguire una segnalazione di allarme in caso di corrispondenza positiva.
La quasi totalità dei sistemi presenti sul mercato della videosorveglianza professionale permette sia l’invio di avvisi sonori e visivi diretti agli operatori addetti al controllo, sia di messaggi costituiti da testo e immagini, tramite applicazioni di messaggistica istantanea o e-mail su ogni tipo di device .
In questo modo è possibile valutare in tempo reale la modalità di intervento e, allo stesso tempo, mantenere aggiornato il personale operante su eventuali situazioni di rischio per la sicurezza, prevenendo e reprimendo condotte che potrebbero pregiudicare l’ordinata convivenza.
I dispositivi di lettura targhe possono essere previsti in configurazione mobile e veicolare, e integrati in un unico sistema di videosorveglianza.
La totalità dei software di gestione dei moderni sistemi di videosorveglianza dotati di lettori OCR permettono di organizzare elenchi di targhe relativi a veicoli ritenuti interessanti per l’attività della polizia locale e delle forze di polizia dello Stato.
Gli elenchi, o meglio le liste, consentono di monitorare il transito di tali mezzi: generalmente i software prevedono almeno la gestione di white list (lista bianca) e di black list (lista nera), ma non è escluso che possano prevederne l’inserimento di ulteriori.
Queste espressioni, mutuate dal lessico informatico, ma ormai molto diffuse anche in altri ambiti, indicano, rispettivamente, un elenco di soggetti ai quali è consentito l’accesso ad una determinata risorsa (white list) e un elenco di soggetti a cui l’accesso è invece interdetto (black list).
Molte applicazioni consentono la creazione di un numero pressoché illimitato di liste nere, in modo da dedicare ciascuna di esse ad una categoria di veicoli da monitorare.
Molti software permettono anche di importare liste generali da altri archivi di targhe, come ad esempio quello del S.I.V.E.S (Sistema Informatico Veicoli Sequestrati), nel quale sono elencati i veicoli sottoposti a sequestro, fermo e sequestro amministrativo.
I software dedicati consentono altresì di coordinare community di videosorveglianza, interfacciando così gli impianti installati in più Comuni, il cui servizio è gestito in forma associativa, oltre all’opportunità di sorvegliare in modo capillare l’intera area in cui ricade il complesso impianto, inviando tutti gli allarmi ad un’unica centrale operativa, ovvero inviando gli alert a tutti i comandi associati, indipendentemente dal luogo ove il transito si è verificato.
Questa funzionalità permette di creare liste di veicoli sospetti condivise con tutta la community.
L’operatività di questi sistemi può essere estesa anche ad altre realtà sovracomunali, permettendo così di costituire vaste aree controllate in modo unitario, al fine di monitorare i transiti di veicoli sospetti e meglio organizzare le operazioni di intercettazione e controllo degli stessi.
Ulteriore aspetto funzionale è la possibilità per la maggior parte dei software, di integrare e, quindi, gestire in modo unitario le liste sia per i dispositivi fissi (c.d. varchi) sia per i dispositivi mobili e veicolari, in modo da poter individuare, in ogni condizione di controllo del territorio, eventuali veicoli sospetti, adottando le opportune cautele e modalità di controllo. Per quanto concerne i sistemi di analisi video tramite lettori targhe OCR e, di conseguenza, per la gestione delle liste, non è possibile prescindere dalle norme in materia di trattamento dei dati.
A fronte di una estrema varietà e complessità dei fenomeni di traffico sulla rete stradale, cresce l’esigenza di monitoraggio e controllo dei flussi.
Tali attività comportano trattamenti di dati personali, che se non definite in aderenza ai principi di privacy by design e by default, producono l’insorgere di rischi, di livello elevatissimo per la sicurezza dei cittadini, anche alla luce del fatto che con gli ultimi sviluppi tecnologici in ambito internet of Things, Al e Machine learning, la raccolta massiva di dati e informazioni diviene ingrediente essenziale per le politiche degli enti.
Per questo è fondamentale che vengano previste e dichiarate le diverse finalità del trattamento, che peraltro possono presentare tra loro elementi di disomogeneità tali da determinare differenti livelli di criticità e di impatti sulla protezione dei dati.
A titolo esemplificativo, il monitoraggio del traffico può assolvere a vari scopi, oltre a quello già trattato in precedenza del controllo ai fini del codice della strada con relativa procedura sanzionatoria:
- regolazione del traffico
- informazione all’utenza
- assistenza alla guida
- sorveglianza passaggi a livello
- sicurezza delle gallerie e protezione di opere d’arte
- manutenzione della carreggiata
- supporto studi e ricerche
È onere dell’ente condurre una valutazione d’impatto su tali utilizzi della videosorveglianza e configurare il sistema in aderenza al principio di minimizzazione dei dati.
Già nel 2010 il Garante per la protezione dei dati personali (nel Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile) rappresentava che ciascun sistema informativo, ed il relativo programma informatico, venisse conformato già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili, quando le finalità del trattamento potevano essere realizzate impiegando solo dati anonimi.
L’Autorità faceva un espresso riferimento alle operazioni di monitoraggio del traffico, valutando che fossero sufficienti all’esaudimento delle finalità solo riprese generali che escludessero la possibilità d’ingrandire le immagini e rendere identificabili le persone, con l’obbligo di valutare la proporzionalità dei dati trattati e le finalità specifiche perseguite dall’ente, tenuto conto che i sistemi, oggi, consentono elaborazioni dei dati certamente più strutturate.
È di tutta evidenza che la complessità di un sistema di monitoraggio del traffico varia in rapporto agli obiettivi del monitoraggio stesso, ai metodi o alle tecnologie adoperate, alla catena di misura, trasferimento e trattamento dell’informazione.
Con riferimento all’utilizzo di tecnologie di Al e machine learning l’ente dovrebbe utilizzare un approccio trasparente, con l’obiettivo di consentire agli utenti di comprendere con quali finalità sono raccolti i dati che li riguardano e con quali modalità verranno utilizzati.
Al fine di promuovere studi ed elaborazioni da parte di privati, l’ente potrebbe rendere disponibili al pubblico i dati statistici, di traffico ed eventi necessari alla gestione della viabilità ed infomobilità e dovrebbe dare la maggiore diffusione possibile ai prospetti informativi relativi ai trattamenti di dati personali effettuati a mezzo delle operazioni di monitoraggio traffico.
All’epoca, i software gestionali forniti alle amministrazioni locali, unitamente agli impianti per il rilevamento dei transiti, furono immediatamente collegati alla banca dati del Ministero dell’Interno dei veicoli rubati, disponibile sul web per qualsiasi utente. In pratica i sistemi di videosorveglianza comunale muniti di telecamere di lettura targhe, fino al mese di marzo 2017, potevano confrontare in tempo reale (come già detto in precedenza), tutte le targhe in transito con quelle contenute nel database ministeriale dei veicoli oggetto di furto. Al passaggio del veicolo segnalato, veniva diramato un allarme alle forze dell’ordine, che puntualmente erano in condizione di intercettare potenziali autori di reati.
Pochi giorni dopo l’avvenuta approvazione del pacchetto sicurezza, il DL 14/2017, che ha definitivamente sancito l’utilità di un uso condiviso interforze degli impianti tecnologici ed informativi delle diverse forze di locale e dello stato, il Viminale ha inaspettatamente interrotto questo tipo di consultazione massiva ed agevole della banca dati dei veicoli rubati.
Dal mese di marzo 2017 è possibile effettuare solo singole visure sul sito web del ministero dell’interno, previa introduzione di un codice di sicurezza per ogni accesso.
Questa brusca interruzione del servizio, giustificata formalmente da motivi tecnici e di privacy, ha avuto un’immediata ripercussione negativa sull’attività operativa. I moderni sistemi di lettura targhe, infatti, oltre a permettere di verificare in tempo reale la copertura assicurativa e la revisione dei veicoli e ad intercettare eventuali veicoli sospetti inseriti in black list, hanno la prerogativa di essere consultabili da remoto da qualunque operatore abilitato, su smartphone o tablet. Per questo motivo, i comandi di polizia locale, più attenti alle esigenze del territorio, avevano iniziato da tempo a condividere l’utilizzo da remoto di questi gestionali con le forze di polizia dello stato, in genere su semplice richiesta formale del comando carabinieri, commissariato o questura. Questa condivisione sperimentale, bruscamente depotenziata dal mese di marzo 2017 con l’avvenuta interruzione della possibilità di effettuare la consultazione massiva dei veicoli rubati, ha evidenziato un’altra criticità molto rilevante, circa il tempo di conservazione dei transiti.
È stato ampiamente dimostrato, nella pratica operativa, che il rispetto dei canonici sette giorni di conservazione previsto dal Provvedimento del Garante del 2010 per l’attività di sicurezza urbana comunale è inadeguato rispetto alle esigenze investigative degli organi di polizia e dell’autorità giudiziaria.
L’unico modo per interfacciare in maniera massiva i sistemi di lettura targhe dei comuni con la banca dati dei veicoli rubati, dopo lo stop forzato all’accesso libero dal web, risulta solo quello di avviare un collegamento formale interforze con il sistema centrale nazionale targhe e transiti (SCNNT).
In buona sostanza, alla luce del DL 14/2017 e dopo lo stop forzato all’accesso massivo alla banca dati dei veicoli rubati disponibile sul web, il solo sistema per ripristinare una fattiva collaborazione interforze tra polizia locale e forze di polizia statali, nel rispetto delle diverse prerogative, con uso condiviso delle strutture evolute di videosorveglianza urbana, risulta quello di costruire un percorso formale ben articolato e strutturato, anche in riferimento alla normativa privacy, finalizzato a permettere un adeguato bilanciamento delle esigenze operative di tutti gli attori coinvolti.
Da una parte la polizia locale, con imprescindibili necessità sulla sicurezza urbana, stradale e di protezione passiva del personale operante (in caso di rintraccio di veicoli rubati o utilizzati da malviventi), dall’altra le forze di polizia dello stato e l’autorità giudiziaria, con evidenti interessi investigativi di sicurezza e ordine pubblico. Con la circolare del 12 gennaio 2018 il dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno ha ben evidenziato questa necessità progettuale. Secondo le precedenti direttive impartite dal Viminale con la circolare n. 558/sicpart/421.2/70 del 2 marzo 2012, i progetti di realizzazione dei sistemi di lettura targhe gestiti dalle amministrazioni comunali devono essere oggetto di valutazioni in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, volte all’approvazione delle caratteristiche infrastrutturali (ubicazione del sistema centrale e dei dispositivi di lettura targhe sul territorio) e dell’eventuale interconnessione primaria verso i sistemi di acquisizione dislocati presso gli uffici territoriali della polizia di stato.
A valle di tali valutazioni, qualora si intenda procedere all’ulteriore riversamento dei dati acquisiti con i suddetti sistemi nella banca dati del sistema SCNNT, ospitato presso il centro elettronico nazionale della polizia di stato, sito in Napoli, dovrà essere inoltrata esplicita richiesta a questa direzione centrale, corredata dalla documentazione tecnica che descrive le modalità di interconnessione.
Gli interventi tecnici per realizzare l’effettivo collegamento all’SCNNT dovranno essere eseguiti secondo le specifiche tecniche allegate, con il supporto e l’approvazione delle zone telecomunicazioni territorialmente competenti, di concerto con il centro elettronico nazionale ed il 5° settore dell’ufficio per i servizi tecnico gestionali della segreteria della pubblica sicurezza.
Ciò premesso, si rappresenta che il sistema SCNNT è stato regolamentato normativamente dallo schema di decreto che individua il trattamento dei dati effettuati dalle forze di polizia in attuazione del D. Lgs 51/2018 per la protezione dei dati personali: l’SCNNT prevede, infatti, un trattamento dei dati “relativo al transito degli autoveicoli acquisiti tramite telecamere dedicate, trasmessi a server allocati presso gli uffici periferici della polizia di stato ed a loro volta, inviati presso la banca dati del CEN, finalizzato ad attività di sicurezza pubblica, nonché all’accertamento o alla repressione dei reati a supporto delle indagini di iniziativa o delegate dell’autorità giudiziaria”.
L’architettura dello stesso, costruita in modalità distribuita, prevede che i server periferici di gestione dei transiti (LPR – License Plate Recognition) siano ubicati presso gli uffici di polizia ed interconnessi in termini di flussi dati e funzionalità con la banca dati ubicata presso il CEN. A tale proposito, considerata la sensibilità dei dati trattati, è opportuno che in fase di valutazione della composizione dei sistemi, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presti particolare attenzione ai seguenti punti:
- il sistema deve consentire di distinguere i profili autorizzativi delle diverse utenze, al fine di controllare l’insieme di informazioni visibili in base alla competenza istituzionale dell’utilizzatore (forze di polizia a competenza generale, polizie locali, ecc.);
- prima dell’avvio in esercizio del sistema, è necessario definire formalmente i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti, descrivendo le finalità che si intendono perseguire e la loro gestione operativa, coerentemente con la normativa in tema di protezione dei dati personali.
Per tentare di agevolare questi complessi rapporti interforze il ministero mette a disposizione degli interessati un fac-simile di protocollo d’intesa, da utilizzare come modello.
È evidente che anche il tema della conservazione allungata dei transiti per esigenze investigative andrà adeguatamente valutato durante la strutturazione dell’architettura del sistema di videosorveglianza urbana integrata, con tutti i passaggi previsti dalla legge.
Un altro importante e fondamentale tema da considerare per l’utilizzo dei lettori targa è quello relativo all’aspetto sanzionatorio.
Con la circolare n. 300/A/4684/20/127/9 del 3 luglio 2020, il Ministero dell’Interno ha fornito alcuni chiarimenti, vista l’ampia disomogeneità di comportamento su vari territori, in merito alla contestazione immediata delle violazioni previste dagli artt. 80 (revisioni) e 193 (obbligo assicurazione RC auto) del codice della strada, accertate tramite l’utilizzo di strumenti e dispositivi di rilevamento.
Nella citata circolare, il Ministero ha stabilito che la mancanza della revisione e dell’assicurazione RC auto è sanzionabile in modalità differita con appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, purché siano gestiti direttamente dagli organi di polizia e abbiano ottenuto l’omologazione o approvazione specifica per il rilevamento di queste infrazioni da parte del MIT. In mancanza di omologazione o approvazione specifica, la contestazione differita è consentita solo alla presenza dell’operatore di polizia e purché ricorrano le circostanze previste nell’art.201 Cds, che permettono di derogare alla contestazione immediata, di cui l’accertatore dovrà dare conto nel verbale di contestazione.
In questi casi, infatti, l’utilizzo del dispositivo non omologato o approvato serve solo per segnalare la presenza di un veicolo che potrebbe essere non in regola con la revisione o assicurazione. In tale situazione, perciò, l’apparecchio non accerta la violazione e costituisce un semplice “supporto” per la documentazione della violazione che è stata accertata direttamente dall’operatore di polizia stradale presente. Egli, infatti, deve attestare che il transito del veicolo e l’effettiva circolazione dello stesso sulla strada, è avvenuta in sua presenza, anche se attraverso il supporto strumentale dell’apparecchio.
- In tale contesto, quando ricorre una situazione di fatto che ha reso impossibile la contestazione immediata – le cui motivazioni devono essere dettagliatamente descritte nel verbale – l’organo di polizia stradale potrà attivarsi per la contestazione differita:per la violazione prevista dall’art. 80, l’organo di polizia dovrà dare atto di aver esperito un accertamento successivo, attraverso la banca dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all’art. 226 Cds, e in caso sia confermata la mancanza della revisione, procedere con la contestazione della violazione prevista, redigendo il verbale nel quale saranno indicati i motivi della mancata contestazione immediata e che sarà successivamente notificato al soggetto obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 Cds. In tali casi non sarà necessario attivare la procedura dell’invito ai sensi dell’art. 180, comma 8 Cds, in quanto non espressamente prevista e in quanto la banca dati del Ministero può essere considerata strumento attendibile per tale scopo.
- Anche per la contestazione della violazione prevista dall’art. 193 Cds, si dovrà esperire preliminarmente un riscontro della mancanza della copertura assicurativa, attraverso la banca dati del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e quindi, procedere alla contestazione dell’illecito in parola tramite la notifica del verbale all’obbligato in solido, ai sensi dell’art. 196 Cds. Anche in questo caso, essendo stata la circolazione del veicolo, accertata direttamente dall’operatore di polizia, si ritiene non sia necessario attivare la procedura dell’invito ad esibire il certificato di assicurazione ai sensi dell’art. 180, Comma 8 Cds, perché tale procedimento, preliminare alla contestazione e notificazione di un verbale di accertamento, è espressamente prevista dall’art. 193, comma 4-quater Cds, solo nei casi in cui il transito del veicolo senza assicurazione sia stato accertato attraverso l’utilizzo dei dispositivi di cui alle lettere e), f).e g) dell’art. 201, comma 1-bis, tra i quali non ricadono i dispositivi in parola.