La ricostruzione del sinistro stradale non è un atto discrezionale e soggettivo. Gli elementi raccolti sono fonti di prova e sono questi elementi che poi condurranno alla ricostruzione della dinamica, ovvero al riscontro di quali siano stati i comportamenti tenuti dai conducenti e che hanno determinato il sinistro stradale. In questa attività di accertamento, da parte dell’operatore di polizia stradale, vi rientrano due distinte operazioni, connotate da due aspetti fondamentali:
- di percezione diretta delle violazioni inerenti il controllo documentale;
- di deduzione (ricostruzione) della condotta illecita alla luce di una attenta ponderazione della logica concordanza degli elementi oggettivi (indizi); tipico accertamento postumo di infrazione al C.d.S. che scaturisce dai rilievi foto-planimetrici e descrittivi del sinistro stradale (le c.d. violazioni inerenti la ricostruzione della dinamica).
La differenza sostanziale tra le due tipologie di accertamento risiede nella obbligatorietà della contestazione, in difetto del quale l’operatore di polizia intervenuto nei rilievi potrebbe incorrere nel delitto di cui all’art. 328 Codice Penale, per il reato di omissione di atti d’ufficio. I rilievi, infatti, vedono una fase legata al controllo documentale (verifica del possesso dei documenti di circolazione e della loro regolarità) dalla quale, una volta che, ad esempio, si accerti una mancanza come potrebbe essere quella della copertura assicurativa, la violazione va contestata una volta accertata.
Oltre questo aspetto, esiste un’altra fase (spesso negli incidenti con feriti) che vede la messa in atto di accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.) con lo scopo d’individuare un reato e/o condotte passibili di sanzione amministrativa. Il verbale, oltre ai rilievi e alla descrizione dello stato dei luoghi, alle dichiarazioni rese dalle parti coinvolte o da eventuali testimoni, può contenere anche le deduzioni degli accertatori sulla dinamica del sinistro. E’ ormai consolidata dalla dottrina e da una giurisprudenza univoca sull’argomento, che il verbale così redatto, dagli operatori di polizia intervenuti, fa piena prova fino a querela di falso, ma la sua efficacia è limitata esclusivamente ai fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza e verbalizzati senza alcun margine di apprezzamento, agli atti da lui compiuti e alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale. Tutto il materiale probatorio prodotto sarà liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti nel corso del procedimento. Questo significa e’ che in fase processuale sarà determinata la verità non propriamente storica circa i fatti accaduti ma appunto processuale. Ecco spiegata la ragione per la quale le sanzioni postume frutto dell’attività ricostruttiva non determinano una obbligatorietà nella contestazione, perchè sono violazioni a cui l’operatore non ha assistito de visu ma a cui e’ giunto secondo una ricostruzione postuma di ciò che è accaduto. Nel caso questi elementi siano chiaramente ed inequivocabilmente presenti allora l’operatore di polizia stradale potrà sanzionarli motivando nel corpo del verbale che essi sono scaturiti dagli accertamenti postumi di sinistro stradale. Indubbio, quindi, che non si possa rispondere del reato penale se, ad esempio, nella omessa redazione del verbale di passaggio con il semaforo rosso come accertata infrazione desunta dall’attività ricostruttiva, mentre si può incorrere nel reato di omissione di atti se non si procede, per lo stesso sinistro al Sequestro di cui al 193 C.d.S. per la mancanza della copertura assicurativa emersa dal controllo documentale sul sinistro. L’obbligatorieta’ dipende dalla natura dell’accertamento se de visu o postumo.
Giudice di Pace di Padova – Dott. Avv. Fiorenza Crivellaro – Sentenza n. 597/13
Sanzione amministrativa del Codice della Strada – Contestazione differita – Ricostruzione presuntiva della dinamica da parte degli Agenti Accertatori – Attendibilità dell’accertamento – Esclusione – Ricorso in opposizione a sanzione amministrativa – Accoglimento.
“Ad un’attenta verifica del verbale di accertamento impugnato emergono taluni elementi che non consentono di considerare del tutto attendibile l’accertamento svolto attese le risultanze d’incidente […] in atti – […] sia con riferimento alla posizione statica dei veicoli coinvolti e allo stato giustappunto dei luoghi. La contestazione verbalizzata è stata certo rilevata non nell’immediatezza ma differita ad un tempo successivo e sulla base d’una ricostruzione dei fatti meramente presuntiva e indiziaria e, quindi, sprovvista dei requisiti di oggettività richiesti dalla legge alla P.A. in base al fondamentale principio della trasparenza operativa nell’ambito, come nel caso, applicativo sanzionatorio, cosicchè considerato ciò, la prova dell’effettiva commissione dell’infrazione in questione appare incerta e contraddittoria e per ciò stesso non sussiste al riguardo prova idonea di responsabilità del ricorrente nell’infrazione stradale de qua per cui ex art. 23/12^ co L. 689/81 il ricorso va accolto e annullato il verbale qui opposto.”
Vuole essere un esempio possibile della fase di valutazione di un giudice di merito che in sentenza, trovando alcune incertezze e contraddizioni nella ricostruzione, essendo il verbale di accertamento basato sulla valutazione degli elementi di prova, decide di accogliere il ricorso. In questi casi, dunque, se la violazione non è provata oltre ogni ragionevole dubbio, in forma certa appunto, sarebbe meglio astenersi dall’elevare un verbale di violazione al CdS postumo alla ricostruzione di incidente stradale, mentre di contro, non dimentichiamo mai, di contestare le violazioni che scaturiscono da accertamenti de visu o d’ufficio inerenti la validità ed il possesso dei documenti di circolazione.