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La Guida Accompagnata: Normativa e Sanzioni

I minorenni, che hanno  compiuto i 17 anni, e già titolari della patente A1 o B1, possono esercitarsi alla guida di autoveicoli, per prepararsi a sostenere, una volta raggiunta la maggiore età, l'esame di guida per il conseguimento della patente “B”.

Il sistema è stato ereditato dalla Francia, dove si chiama “conduite encadrée”: lì ha già dimostrato nel corso degli anni di avere una sua ragion d’essere, ed infatti le assicurazioni propongono premi più bassi a chi ha preso la patente seguendo questo percorso, sapendo che permette di acquisire uno stile di guida più prudente e sicuro.

La  normativa inerente la guida accompagnata è prevista e regolamentata dall’ articolo 115 del codice della strada, dalla legge 120 del 29 luglio 2010, e dal decreto ministeriale n. 213 dell’11/11/2011, oltre che da circolari ministeriali, e prevede una serie di vincoli da rispettare.

In particolare è necessario che il minorenne:

  1. sia munito di un’apposita autorizzazione rilasciata dal Dtt. L’iter per ottenere l’autorizzazione ha avvio con la domanda firmata dal genitore, o tutore, e dal richiedente. Vi è la possibilità di procedere all’emissione di un duplicato, sia della ricevuta di presentazione dell’istanza che dell’autorizzazione alla guida accompagnata, nei seguenti casi: 
    • rinnovo di validità dei predetti documenti, a seguito di rinnovo di validità della patente posseduta dal minore; 
    • integrazione o sostituzione degli accompagnatori designati; 
    • deterioramento;
  1. abbia effettuato almeno 10 ore di corso pratico di guida presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato (di cui almeno 4 in autostrada o strada extraurbana e 2 in condizioni di visione notturna); al termine del corso, l’autoscuola rilascia un attestato di frequenza corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida;
  1. si eserciti alla guida con veicoli di massa non superiore a 3,5 t e senza rimorchio;
  1. sia accompagnato da un soggetto titolare di patente di guida di categoria B o superiore conseguita da almeno dieci anni. Gli accompagnatori (al massimo 3) dovranno avere, inoltre, un’età non superiore ai 60 anni.  on meno di 5 anni;

E’ possibile designare come accompagnatori i titolari di patente che, pur avendo un’età inferiore a 60 anni al momento del rilascio dell’autorizzazione, avranno superato tale età alla scadenza di validità della stessa; in tali casi sarà annotata sull’autorizzazione la data limite ridotta per l’accompagnatore, cioè fino al compimento del sessantesimo anno di età. In ogni caso la patente deve essere:non inferiore alla categoria B

– in corso di validità e non sospesa negli ultimi 5 anni;

– nel caso di patente italiana: conseguita da almeno 10 anni;

– nel caso di patente rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o appartenente al SEE (Spazio economico europeo): riconosciuta da non meno di 5 anni;

  1.   rispetti i limiti di potenza specifica previsti dall’art. 117 c. 2/bis ( l’auto deve avere un rapporto potenza/peso non superiore a 55 kW/t e comunque una potenza non superiore a 70 kW);
  1. rispetti i limiti  in vigore per i neopatentati  (100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle extraurbane principali);
  1. non trasporti passeggeri oltre all’accompagnatore;
  1. esponga il contrassegno recante le lettere alfabetiche maiuscole «GA», di colore nero su fondo giallo retroriflettente.

Nel caso in cui il minore aspirante al rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata sia minorato o mutilato, che ha necessità di installare dispositivi di adattamento sul veicolo, all’istanza dovrà essere anche allegato un certificato rilasciato da una Commissione medica locale indicante gli adattamenti richiesti per la guida. 

 Il decreto Ministeriale, del 20/04/2012, recante “Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell’aspirante al conseguimento della patente di cat. B, prevede inoltre che:

  • L’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare almeno sei ore di esercitazioni obbligatorie di guida presso un’autoscuola, con istruttore abilitato ed autorizzato.
  • Le lezioni sono individuali. Ciascuna lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere.
  • Le autoscuole adottano un libretto delle lezioni di guida. Ogni foglio del libretto delle lezioni di guida è in doppio esemplare, l’uno originale e l’altro copia, da compilarsi con carta a ricalco. Il libretto ha pagine numerate in ordine progressivo, è vidimato dal competente ufficio motorizzazione civile prima del suo utilizzo e, fermo restando quanto previsto dal comma 6, è conservato dall’autoscuola per almeno 5 anni.
  • Le esercitazioni di guida svolte e comprovate dall’attestato di frequenza sono utili ai fini di una nuova istanza di conseguimento della patente di guida di categoria B, a condizione che la predetta istanza venga presentata entro e non oltre i sei mesi successivi alla data della seconda prova pratica di guida non superata ovvero, se non sostenuta, di scadenza dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida precedentemente rilasciata. Il libretto delle lezioni di guida può essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida. Tale dispositivo, da istallarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Infine si ricorda che nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, è vietato al predetto minore di impegnare altre corsie all’infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiataSi applica, in tal caso, la sanzione di cui all’articolo 176, comma 21, del Codice della strada, e successive modificazioni. 

Aspetti sanzionatori:
Il quadro sanzionatorio per il sistema della guida accompagnata si presenta piuttosto articolato in quanto riconducibile a varie fattispecie.


 Guidare con autorizzazione ma senza avere a fianco l’accompagnatore ovvero un accompagnatore non indicato nell’autorizzazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 122, comma 8, primo e secondo periodo, del C.d.S. ed il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, nonché la revoca dell’autorizzazione stessa [1]. La medesima sanzione si applica se l’accompagnatore è privo di uno o più dei previsti, e prima richiamati, requisiti soggettivi (età, categoria, validità e sospensione patente) [2].

 La conduzione di un veicolo in violazione dei limiti di velocità indicati nel paragrafo precedente è sanzionata dall’articolo 117, comma 5, del C.d.S.

La violazione dell’obbligo di munire il veicolo dell’apposito contrassegno identificativo, invece, trova espressa sanzione nell’art. 115, comma 1 quater, C.d.S., che rinvia alle sanzioni dell’art. 122, comma 9, del C.d.S. La stessa sanzione è applicata per la violazione del divieto di trasportare una persona diversa dall’accompagnatore.

  In tali casi, oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 117, comma 5, e dell’art. 122, comma 9, trova applicazione la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo secondo l’art. 115, comma 6, del Codice della Strada [3].

La guida senza autorizzazione, avendo a fianco persona provvista dei requisiti dell’accompagnatore, è soggetta alle stesse sanzioni previste per la mancanza del , ossia quelle previste dall’articolo 122, comma 7 [4]. La contestuale mancanza di autorizzazione ed accompagnatore darà luogo, invece, alle sanzioni di cui all’articolo 125, commi 3 e 5 [5], e dell’articolo 115, commi 3 e 6 del C.d.S.

Ad identico trattamento sanzionatorio sarà soggetto [6] il minore che guida un autoveicolo di massa complessiva superiore a 3,5 t ovvero oltrepassi i limiti di potenza di cui all’articolo 117, comma 2-bis, richiamati nel paragrafo precedente, o che traini un qualunque tipo di rimorchio.

 La momentanea mancanza dell’autorizzazione o della patente di guida, nonché del documento comprovante la qualifica di istruttore di autoscuola abilitato ed autorizzato, sono perseguibili ai sensi dell’articolo 180, comma 7. In tali casi si applicano altresì le disposizioni dell’articolo 180, comma 8.

Nei confronti del proprietario del veicolo o di chiunque, in sua vece, avendone la materiale disponibilità ne affida o ne consente la condotta ad una persona che, pur essendo autorizzata, non ha al suo fianco uno degli accompagnatori indicati nell’autorizzazione stessa, si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 115, comma 5, del C.d.S., con conseguente fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni ai sensi del successivo comma 6.

   Per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni commesse dall’autorizzato durante l’esercitazione, l’accompagnatore è responsabile in solido con il genitore o con chi esercita l’autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato.
Nei confronti dell’accompagnatore, perciò, deve essere sempre, immediatamente, contestata la violazione ed a lui deve essere consegnata copia del verbale, secondo le disposizioni dell’art. 200 del C.d.S.

   Viene sempre disposta la revoca dell’autorizzazione alla guida accompagnata, ed il minore non può più conseguire una nuova autorizzazione, quando:

  1. pone in essere comportamenti che configurano violazioni per le quali sono previste le sanzioni amministrative accessorie della sospensione (art. 218 C.d.S) o della revoca (art. 219 C.d.s) della patente;
  2. guida senza avere fianco l’accompagnatore indicato nell’autorizzazione;
  3. la patente posseduta è sospesa di validità ovvero revocata.

La revoca dell’autorizzazione è disposta dall’Ufficio provinciale della Motorizzazione che l’ha rilasciata, secondo le procedure di cui all’art. 219 C.d.S.. Pertanto, in occasione dell’accertamento di una violazione da cui discende la sanzione della revoca dell’autorizzazione questa non è immediatamente ritirata dagli organi di polizia stradale che, invece, devono darne avviso al predetto Ufficio per l’emissione del provvedimento di revoca, provvedimento che sarà notificato al genitore o tutore e che darà luogo all’aggiornamento dell’Archivio nazionale degli abilitati alla guida.

[1] Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il minore non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, per cui il verbale va redatto nei confromi del genitore o di chi era tenuto alla sua sorveglianza.
[2] Cfr. art. 6, comma 4, del Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, n. 213.
[3] L’articolo 115/1-quater del C.d.S., attraverso il meccanismo del rinvio ai soli fini della determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell’articolo 122, costruisce di fatto una nuova ipotesi sanzionatoria, diversa ed autonoma rispetto al richiamato comma 9 dell’articolo 122, riconducibile all’articolo 115 C.d.S.. Tale autonomia determina la necessità di applicare anche la sanzione accessoria di cui all’articolo 115, comma 6, per tutte le violazioni previste dallo stesso articolo 115.
[4] Ovviamente anche quelle dell’articolo 115, commi 3 e 6 del C.d.S.
[5] Se munito di patente categoria A1 ovvero quelle di cui all’articolo 116, comma 13, se privo anche di tale patente.
[6] Articolo 125, commi 3 e 5, e articolo 115, commi 3 e 6 del C.d.S.

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