fbpx

Eurodac: il sistema europeo per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo

Regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l’«Eurodac» — Banca dati dell’Unione per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Estende Eurodac, che è una banca dati biometrica a livello comunitario contenente le impronte digitali dei richiedenti asilo e dei cittadini di paesi extra-UE non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) per il confronto tra i paesi dell’Unione europea (UE).
  • L’obiettivo è di:
    • rendere più facile per i paesi dell’Unione la determinazione della competenza dell’esame delle domande d’asilo, confrontando le impronte digitali dei richiedenti asilo e dei cittadini di paesi extra-UE non appartenenti al SEE, con una banca dati centrale; e
    • consentire alle autorità di contrasto, fatte salve alcune rigide condizioni, di consultare la banca dati Eurodac per la ricerca, l’individuazione e la prevenzione di atti di terrorismo o di reati gravi.

PUNTI CHIAVE

  • Ogni paese dell’Unione deve prendere le impronte digitali di tutti i richiedenti asilo e di coloro che sono arrestati mentre cercano di attraversare un confine illegalmente (ad esempio cittadini extra-UE non appartenenti al SEE o apolidi che entrano senza documenti validi) di età superiore ai 14 anni e, entro 72 ore, trasmettere i dati a Eurodac.
  • Qualora un richiedente asilo o un cittadino di un paese extra-UE non appartenente al SEE sia stato trovato illegalmente presente in un paese dell’Unione, allora tale paese può consultare Eurodac per determinare se l’individuo ha già presentato domanda d’asilo in un paese dell’Unione, o se era stato precedentemente arrestato mentre cercava di entrare illegalmente nell’Unione europea.
  • I dati sulle impronte digitali dovrebbero essere cancellati non appena il richiedente asilo, il cittadino di un paese extra-UE non appartenente al SEE o l’apolide acquisisce la cittadinanza in un paese dell’Unione.
  • Questo regolamento aiuta ad applicare il regolamento di Dublino III [regolamento (UE) n. 604/2013], che stabilisce le norme per determinare quale paese dell’Unione è competente per l’esame di una domanda d’asilo.
  • La normativa originaria Eurodac [regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio] non prevedeva la necessità di richiedere il confronto dei dati da parte delle autorità di contrasto. Il presente regolamento, invece, permette alle forze di polizia e a Europol di confrontare le impronte digitali legate alle indagini penali con quelle contenute in Eurodac. Tuttavia, a causa del diritto fondamentale di tutela della vita privata, le forze dell’ordine hanno il permesso di usare Eurodac per il confronto solo in questi casi:
    • se vi sono ragionevoli motivi di ritenere che, così facendo, ottengono un aiuto sostanziale nella prevenzione, individuazione o indagine di un reato di terrorismo o altro reato grave; e
    • solo come ultima istanza in seguito a diversi altri controlli.
  • Nessun dato Eurodac può essere condiviso con paesi extra-UE (ad eccezione di Islanda e Norvegia).
  • Alcuni richiedenti asilo, cittadini di paesi extra-UE non appartenenti al SEE o apolidi si sono rifiutati di collaborare con i tentativi dei paesi dell’Unione di raccogliere le impronte digitali per la banca dati Eurodac. Ciò ha portato la Commissione europea a pubblicare un documento sulle possibili migliori pratiche relative alle impronte digitali.
  • Il Protocollo tra l’Unione, l’Islanda e la Norvegia, firmato nel 2020, estende l’applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013 alla Norvegia e all’Islanda.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 20 luglio 2015.

CONTESTO

Eurodac è stato originariamente creato nel 2000 [regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio] ed è operativo dal 2003. La Commissione ritiene che sia uno strumento di grande successo della tecnologia dell’informazione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Protocollo tra l’Unione europea, l’Islanda e il Regno di Norvegia dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto (GU L 64 del 3.3.2020 pag. 3).

Documento di lavoro dei servizi della Commissione sull’attuazione del regolamento Eurodac per quanto riguarda l’obbligo di prendere le impronte digitali [SWD(2015) 150 final del 27.5.2015].

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

Fonte: Europa.EU

©2023 IPS - I Professionisti della Sicurezza - Cod. Fisc. 93209680870 - il portale di informazione e formazione dal mondo della sicurezza e per la polizia locale

Contattaci

Hai domande, desideri informazioni, inviaci una mail e ti risponderemo al più presto.

Sending
or

Log in with your credentials

Forgot your details?