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Uno sguardo all’art. 340 c.p.: l’interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità

…un delitto da molteplici forme di manifestazione.

L’art. 340 c.p. sancisce che “chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno. Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni”.

Il sistema di illeciti penali previsti a tutela della pubblica amministrazione non poteva non contenere, al suo interno, una norma ad “ampio respiro” finalizzata a includere qualsiasi tipologia di pregiudizio.

Sebbene si tratti di un reato sussidiario, ossia risulta applicabile solo allorché non sia possibile il ricorso da altre disposizioni di legge, la norma plasma una efficace protezione del buon andamento della pubblica amministrazione.

In primo luogo non è prevista la sussistenza di una puntuale qualifica soggettiva dell’agente; inoltre, il reato è a forma libera e pertanto dimostrando come l’attenzione del legislatore si fosse focalizzata, all’epoca della redazione della struttura dell’illecito, sulle conseguenze della condotta dell’agente a prescindere da come la abbia poi materialmente attuata.

Quali sono gli eventi che sono puniti? Si tratta dell’interruzione e/o del turbamento. 

La prima, in dottrina, è definita come la cessazione totale della prestazione del servizio, con possibilità di una ripresa in prosieguo dello stesso previa ristrutturazione e riparazioni.

Con in termine turbamento, per converso, si intende qualsiasi alterazione delle normali modalità di funzionamento del servizio.

Sotto il profilo soggettivo, il delitto esige l’accertamento, in capo all’agente, del dolo generico, consistente nella consapevolezza dell’idoneità del comportamento a realizzare il pregiudizio considerato dalla norma: in particolare, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 340 c.p., è sufficiente che l’agente operi con la consapevolezza che il proprio comportamento, anche in via di mera possibilità, determini l’interruzione o il turbamento di un pubblico servizio.

Quale è l’approccio che l’operatore di polizia deve avere rispetto a interventi in cui potrebbe emergere la consumazione di tale reato?

Ancora una volta preme ricordare un dato primario: l’operatore di polizia (a mio parere) è  l’ “occhio del giudice”. 

E’ vero, esistono sicuramente una serie di mezzi di prova e di ricerca della prova indefettibili per l’accertamento della verità in sede giudiziaria, ma nulla assume una valenza fondamentale come l’accertamento del fatto da parte dell’operatore una volta giunto sulla “scena del crimine”.

La descrizione di ciò che avviene in loco è un’attività, per alcuni aspetti, “irripetibile”.

Pertanto, innanzi a interventi in cui potrebbe essere stato commesso il delitto ex art. 340 c.p. è indispensabile che l’operatore descriva con dovizia di particolari ciò che è accaduto.

La ragione? E’ semplice. 

Se non si evidenziano subito tutti gli aspetti della vicenda, questi saranno oggetto di acceso dibattito in sede processuale.

Uno sguardo a una recente sentenza ne è la prova: la Cassazione, con sentenza 1 agosto 2019, n. 37.456, ha chiarito che “ferma la rilevanza di un’alterazione anche temporanea del servizio, essa deve tuttavia rivestire un’oggettiva significatività, risultando così esclusi dalla sfera di operatività della fattispecie incriminatrice in questione i casi in cui la condotta di interruzione di un pubblico servizio si sia risolta nell’interruzione o nell’alterazione della regolarità di “un singolo atto …, senza che tale comportamento abbia inciso in modo apprezzabile sulla funzionalità complessiva dell’ufficio”.

Di tal guisa, nel caso di una interruzione del trasporto ferroviaria, la Cassazione ha colto l’occasione di ricordare come il giudice, nella doverosa valutazione dell’effettiva offensività della condotta del soggetto agente, deve prendere in considerazione la sua ricaduta sullo specifico servizio colpito dalla condotta contestata in esame, ma non anche sulla totalità in assoluto del servizio: ciò che, ove si tratti di servizi di ampio respiro, come nel caso del trasporto pubblico, ben difficilmente potrebbe altrimenti condurre all’affermazione della rilevanza penale della condotta medesima (l’alterazione della regolarità del servizio non può essere esclusa sulla scorta di un lieve ritardo nella partenza di un singolo treno, atteso che tale valutazione, se accolta, condurre a sterilizzare gratuitamente la causale alla base dell’accaduto, omettendo altresì di soffermarsi sulla sua ricaduta oggettiva che ha avuto la vicenda, come i ritardi di oltre due ore di tutti i treni in arrivo).

Insomma, anche in questo caso, l’operatore deve avere piena consapevolezza della giurisprudenza che ha enucleato una serie di indici determinanti in ordine all’art. 340 c.p.; questa cognizione lo condurrà nella redazione degli atti da compiere e soprattutto in ciò che deve osservare e accertare nel corso dell’intervento.

Un altro esempio della ampissima portata della norma si ricava nella recente Cass. 18 settembre 2020, n. 28.213, in cui è stata confermata la condanna di una madre che, seppure non autorizzata, si era recata a scuola per prendere il figlio alterando il regolare svolgimento delle lezioni.

All’esito dei due gradi di giudizio di merito, la Cassazione ha ritenuto esente da vizi la motivazione per cui era sussistito, nel caso in esame, un danno al regolare svolgimento dell’attività scolastica, essendo incontestato che l’introduzione nella scuola della donna in orario non a ciò previsto, utilizzando una porta secondaria retrostante dell’istituto, prelevando il proprio figlio senza alcuna comunicazione ed autorizzazione, con quel che ne è seguito in termini di aggressione verbale nei confronti della collaboratrice scolastica, ha fatto sì che si determinasse tra gli alunni e gli insegnanti in generale un’agitazione tale da indurli ad interrompere le attività didattiche ed affacciarsi dalle aule per capire cosa stesse succedendo ed intervenire opportunamente, assieme alla dirigente scolastica.

Per la Suprema Corte “integra l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 340 c.p. anche l’interruzione o un mero turbamento nel regolare svolgimento dell’ufficio o del servizio, posto che la fattispecie non tutela solo l’effettivo funzionamento di un ufficio o un servizio pubblico, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento. Ai fini della configurabilità dell’elemento psicologico è sufficiente che il soggetto agente sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare l’interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando e assumendone il rischio”.

L’art. 340 c.p. si qualifica – allora – come un reato che trova ricorrenza in una moltitudine di casi; ne discende, quindi, l’esigenza di “conoscerlo” in maniera approfondita.

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