Secondo la ormai consolidata giurisprudenza in merito al sinistro tra veicolo e pedone, spetterebbe al conducente provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo, perché quand’anche abbia una sua colpa nell’evento, non basta ad esimerlo da responsabilità. Spetta, infatti, a chi conduce un veicolo liberarsi della “presunzione di responsabilità” di avere causato lesioni al pedone e di conseguenza di potersi sollevare dall’obbligo di risarcire il danno.
Questo principio di responsabilità fonda le sue radici nel TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO
“Art. 140. Principio informatore della circolazione.
- Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.”
Questo perché, nel nostro ordinamento, la guida di un veicolo è considerata un’attività pericolosa, nel senso che la circolazione stradale costituisce una fonte statistica molto elevata di danno alle persone. La “conduzione in sicurezza” di un veicolo, fa riferimento al fatto che il conducente deve, in ogni modo possibile, adoperarsi affinché non comprometta l’incolumità degli altri utenti della strada.
A questo preciso dovere si aggiunga quanto disposto dall’art. 2054 C.C. che, al comma 1, recita:
«Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno».
Da qui la presunzione di colpa che fa si che ogni volta che un conducente di un determinato veicolo non riesca a fornire la prova che lo sgravi dalla responsabilità di aver cagionato il fatto, gli verrà automaticamente attribuita.
Questa ratio si fonda sulla volontà normativa di voler tutelare le parti deboli della circolazione stradale, principalmente pedoni e trasportati, in modo che si elevi il livello di attenzione alla sicurezza stradale, in quanto la conduzione di un veicolo costituisce di per sé un elemento di maggior pericolo rispetto alla semplice circolazione del pedone.
Ai fini della responsabilità per danni cagionati dalla circolazione di veicoli, l’obbligo imposto ai conducenti di attuare misure di precauzione deve ritenersi correlato alla prevedibilità dell’evento da parte di una persona di media avvedutezza, senza potersi estendere anche alla considerazione ed attuazione di condotta di terzi del tutto irrazionali, e al di fuori di ogni logica prevedibilità. In questo caso, ovvero nello scontro tra veicoli, vige la presunzione di eguale concorso di colpa ex art. 2054 c.c. 2° comma: “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.” Quindi, la richiamata norma parrebbe estendere la stessa presunzione di responsabilità a tutti conducenti dei veicoli venuti a collisione, i quali, quindi, sono ritenuti parimenti responsabili «fino a prova contraria», cioè fino alla dimostrazione che la colpa sia da ascrivere in via esclusiva a un conducente piuttosto che a un altro.
Un solo esempio a sostanziare il fatto che, quanto detto finora, non possa sgravare completamente dalle responsabilità il conducente o pedone a cui la legge prescrive un particolare comportamento che è poi stata la determinante nel sinistro:
Tribunale di Sciacca Sentenza 5 novembre 2015 n. 543. Proc. n. 957/2010 RG
La presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054 co. 2 c. c. detta una regola di
giudizio che indica i criteri di valutazione ai quali il giudice deve attenersi nell ‘ipotesi in cui
non sia possibile ricostruire l’esatta dinamica dell ‘incidente; essa presuppone inoltre che le
parti coinvolte nel sinistro occupino lo medesima posizione deontica. Non può perciò trovare
applicazione allorquando una norma materiale imponga ad una dei conducenti antagonisti di
favorire lo manovra dell’altro e tale precetto sia stato evidentemente violato, come nel caso
in cui sia trasgredito il segnale di stop. Il conducente del veicolo che non rispetti tale
segnaletica è tenuto a dimostrare che anche l’altro conducente ha concorso alla produzione
del sinistro ex art. 1227 c.c., allegando le regole di prudenza da lui violate. Diversamente
l’applicazione della presunzione di corresponsabilità dell’art. 2054 c.c. determinerebbe una
automatica disapplicazione della norma del codice della strada che stabilisce la preferenza di
un conducente rispetto alla posizione dell’altro.”