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Il diritto all’assistenza del difensore: l’avvertimento.

Avvertimento del diritto all’assistenza del difensore (art. 114 disp. att. c.p.p.): la Cassazione chiarisce un aspetto e ne rimette un altro al vaglio delle Sezioni Unite.

L’art. 114 disp. att. c.p.p. è una norma cardine della procedura di polizia e spesso la sua applicazione è oggetto di dibattito in sede di processo.

L’articolo evidenzia, in estrema sintesi, due recenti aspetti, sul tema, analizzati dalla Corte di Cassazione: un primo riguarda il caso in cui l’avviso sia espresso dagli operanti nei confronti di un soggetto non particolarmente “lucido”; il secondo, invece, attiene all’esigenza o meno di indicare in atti l’adempimento dell’obbligo di avvisare l’indagato del diritto all’assistenza del difensore.

Quante volte sarà capitato a un operatore di polizia, in sede di controllo o di rilievo di incedente stradale, di doversi confrontare con un soggetto che, seppure fosse cosciente, non fosse perfettamente lucido perché alterato dall’eccessivo consumo di bevande alcoliche.

Gli accertamenti che devono essere compiuti, però, non possono (e non devono) subire frizioni legate all’incapacità dell’interessato di comprendere pienamente cosa stia accadendo intorno a sé, anche alla luce della loro indifferibilità.

Ne discende un interrogativo molto semplice: innanzi a una procedura particolarmente rigorosa per giungere all’accertamento del dato oggettivo per suffragare l’ipotesi di reato ex art. 186 c.d.s., qualora il soggetto sia cosciente ma non particolarmente lucido, come deve comportarsi l’operatore?

Il quesito ha una rilevanza primaria sicché la giurisprudenza è colma di decisioni circa l’esatto adempimento dell’obbligo di informativa ex art. 114 disp. att. c.p.p.

“Leggiamo” la giurisprudenza e cerchiamo di dare una risposta.

La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Feriale, emessa il 2.9.2020, n. 27.538, ha affrontato un caso simile.

La Corte di appello di Ancona confermava la sentenza pronunciata in data 23.10.2017 dal Tribunale di Ancona con cui l’imputato era stato dichiarato responsabile della contravvenzione di cui all’art. 186 c.d.s., condannandolo alla pena di mesi 14 di arresto ed euro 6.000 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena, e con l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno e della confisca dell’autoveicolo.

Il fatto era stato accertato dal personale del Nucleo Radiomobile dell’Arma dei Carabinieri, intervenuto per un sinistro stradale: i militari avevano accertato che l’autovettura, condotta dall’imputato, fosse uscita dalla sede stradale, ribaltandosi.

Sottoposto il conducente ai rituali esami ematici presso una struttura ospedaliera, il tasso alcolemico rilevato era di 2,51 g/l.

In sede di istruttoria era emerso l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p.; ricordiamo, sin da ora, che tale norma prescrive che “nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”; parimenti, l’art. 356, qui richiamato, sancisce che “il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all’immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell’articolo 353 comma 2”.

Pertanto, come ampiamente noto agli operatori, prima di procedere agli accertamenti urgenti per accertare l’illecito ex art. 186 o 187 c.d.s. si deve avvisare l’indagato delle facoltà di assistenza accordate dalla legge.

Gli operanti, nel caso in esame, avevano dato contezza di come l’indagato fosse stato avvisato circa la facoltà di farsi assistere da un difensore (facoltà a cui espressamente rinunciava); infine, era dato certo come non avesse mai perso conoscenza e avesse consentito al prelievo ematico finalizzato all’esame alcolemico.

Il condannato, sentitosi leso nei suoi diritti, ricorreva per Cassazione lamentando che il suo stato di alterazione psicologica gli avesse impedito di comprendere le comunicazioni dei Carabinieri.

Per tesi difensiva l’avviso della facoltà di avvalersi della assistenza di un difensore non era quindi valido perché rivolto a persona “in forte stato di confusione psicologica”.

La tesi è ampiamente disattesa.

Invero, per giurisprudenza costante non è configurabile, a carico della polizia giudiziaria operante, l’obbligo di attendere che l’interessato sia in stato psicofisico tale da poter comprendere l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell’alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dall’attesa suddetta (Cass., Sez. IV, 11 dicembre 2019)

La sentenza di appello aveva motivato circa la condizione psico-fisica dell’imputato che, nel corso della procedura, non aveva mai perso conoscenza e quindi avesse ben compreso tutto tanto da aver, da una parte, rifiutato di avvalersi della facoltà di essere assistito dal difensore e, dall’altra, consentito espressamente al prelievo ematico finalizzato all’alcolemia.

Il principio di diritto è allora chiaro: se il soggetto è in stato di ebbrezza alcolica e quindi non prettamente lucido, la procedura di accertamento non è recessiva e, una volta dato l’avviso ex art, 114 disp. att. c.p.p., l’operatore di polizia ha adempiuto correttamente alla procedura di legge.

 Passiamo al secondo aspetto.

Il 3 dicembre (Cass. pen., Sez. IV, 3 dicembre 2020, n. 34.337) è stata rimessa al vaglio delle Sezioni Unite la decisione circa il seguente, fondamentale, quesito: 

se la prova dell’intervenuto avviso previsto dall’art. 114 disp.att.c.p.p possa essere acquisita in dibattimento attraverso la deposizione del verbalizzate, in assenza di riscontro scritto”.

In ordine a quest’aspetto si è registrato un contrasto interpretativo.

Per una prima corrente di pensiero, in tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di avvisare la persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante.

Secondo altra pronuncia, invece, si è ritenuto sufficiente un avvertimento espresso oralmente prima della sottoposizione dell’indagato, purché poi trasposto per iscritto nel verbale successivamente redatto.

La decisione delle Sezioni Unite sarà commentata appena pubblicata

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