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La responsabilità dei rilevatori nell’infortunistica stradale

L’organo di polizia stradale che viene chiamato ad intervenire sul luogo del sinistro è responsabile della conduzione di tutte le attività e delle risultanze dello stesso.

A questo proposito occorre richiamare l’art. 11 c.d.s. al comma 4:

Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all’articolo 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

L’importanza della fase preliminare

Il momento dell’intervento sul luogo del sinistro è l’inizio delle operazioni di gestione e assicurazione delle fonti di prova. Se non è ben condotta, e se non si pongono in atto alcuni accorgimenti nel momento iniziale dell’intervento, non solo alcuni elementi non verranno mai rilevati, ma le risultanze stesse del rilievo, fino alla conseguente attribuzione di responsabilità nella causazione del sinistro, potrebbero risultare falsate, anche non volendo.

A questo proposito, la definizione di colpa per aver condotto con poca professionalità una incombenza si ricava dal secondo capoverso dell’art. 43 del Codice Penale che così recita: 

il reato è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

ERRORI COMUNI: LE DIMENTICANZE

un errore a maggior rischio è il NON RILEVARE TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUENTI IL TEATRO DEL SINISTRO.

Se si insiste su questo aspetto, ovvero sulla necessità che si rilevino tutti quegli elementi che possono in qualche modo aver concorso alla generazione del sinistro stradale stesso, o che si sono prodotti a seguito del sinistro, è perché la validazione dell’ipotesi ricostruttiva deriva proprio dagli elementi su cui si riflette. La mancanza della posizione del testimone che dichiara di aver visto il sinistro, ad esempio, ne può inficiare l’attendibilità dello stesso. E’ capitato che dei testi riferissero azioni che dal punto di osservazione non potevano essere colti.

A volte gli organi di polizia stradale non pongono la necessaria attenzione a rilevare gli elementi relativi alla strada, come le condizioni della segnaletica e la loro funzionalità a livello percettivo, che possono invece risultare molto importanti per la definizione delle responsabilità. Infatti, queste potrebbero essere anche a carico dell’ente proprietario della strada che non si è preoccupato di mantenerla in efficienza.

LE RESPONSABILITA’ PER COLPA

La colpa sussisterà con certezza quando si provi che l’errore professionale deriva dall’essersi discostati da quel comportamento tecnico ovvero dall’aver derogato da quelle regole di condotta che la maggioranza degli operatori avrebbe osservato in quella stessa circostanza. E’ bene dirlo, specie quando ci si trova di fronte a casi di una certa complessità, il rischio di incorrere in errore diventa maggiore. E più si procede ad attività manuali e più gli errori sono possibili.

IMPRUDENZA E NEGLIGENZA

Imprudente è quel pubblico ufficiale che mostra di non tener conto dei rischi cui espone gli altri, si pensi alle persone che sostano in mezzo alla carreggiata durante i rilievi, i veicoli non adeguatamente segnalati, ecc. (cioè si dimostra incapace di prevederli e dunque di prevenirli). Una tale responsabilità rileva penalmente, come abbiamo poc’anzi indicato, tale per cui la superficialità non è mai un bene per quanto consenta di terminare prima il rilievo.

Negligente è quel pubblico ufficiale che mostra col suo comportamento trascuratezza, disinteresse e superficialità nei confronti delle circostanze, che omette, senza giustificato motivo o ragione, di compiere tutti quelli atti necessari alla circostanza, sia di salvaguardia dell’incolumità dei presenti, ma anche del proprio collega, qualora avrebbe potuto incidere positivamente sull’evento, come la maggioranza dei suoi colleghi nelle medesime condizioni avrebbe attuato.

Come ovviare a tutto questo? In aiuto la tecnologia

Non ci si può rifiutare di intervenire, non si può nemmeno escludere che possa accadere qualche intoppo. Sicuramente, bisogna fare leva sulla propria preparazione professionale e sul tecnicismo innovativo. Occorre, sempre più ridurre l’errore affidandoci ai sistemi che permettano di eliminare il rilievo manuale dell’incidente manuale. Rifiutare l’ammodernamento, il passare da quella pratica ormai consolidata negli anni ad una nuova non è sicuramente una passeggiata ma il tempo semplifica tutto. Chi ha transitato il periodo, dall’uso della macchina da scrivere al personal computer, può già immediatamente rendersi conto di cosa si sta parlando.

Abbiamo osservato gli strumenti in uso per il sopralluogo giudiziario. Da questa osservazione abbiamo tratto delle conclusioni: ci sono apparecchiature che sono troppo tecnologiche per essere usate con semplicità e da chiunque, come i droni.

Poi c’è la fotogrammetria ma la dima metrica non restituisce facilmente la ricostruzione senza che si sia “preparata” la scena. E questa preparazione richiama un tempo ulteriore di cui non si ha massima disponibilità, senza che abbia ripercussioni ulteriori sula circolazione stradale già compromessa dal sinistro. Inoltre, si tratta sempre di una ricostruzione con tutte le incertezze che ne derivano in sede di accertamento della dinamica.

Altri sistemi utilizzano la tecnologia GPS, ed è inutile dire che non è fruibile in qualunque condizione, ad esempio nei tunnel, nei vicoli, nelle strade fiancheggiati da palazzi alti e viali alberati.

Recentissimamente, è entrato in uso un semplice tablet che non necessita di connessioni e che promette di acquisire la realtà in forma tridimensionale, volumetrica. Questa nuova tecnologia ha il vantaggio di eliminare totalmente la soggettività nella scelta degli elementi da rilevarsi poiché acquisisce tutto ciò che l’operatore vede ed inquadra complessivamente sulla scena.

E’ bene, dunque, non preoccuparsi degli errori se si può limitarli con l’uso di moderne tecniche che eliminano il ricorso al rilievo manuale dell’incidente stradale e soprattutto alla soggettivizzazione della realtà.

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