Necessità dell’aggiornamento…
In tema di stupefacenti l’operatore di polizia deve costantemente tenersi aggiornato, sicché è un argomento in cui le evoluzioni normative e giurisprudenziali sono in grado di cambiarne la fisionomia in brevi istanti.
Il presente contributo richiama un recentissimo intervento delle Sezioni Unite Penali: con ordinanza n. 42731 del 2019 era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: “se la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 c.p. sia applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, e se sia compatibile con l’autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall’ art.73, comma 5, d.P.R. n. 309/90”.
Le Sezioni Unite Penali, con sentenza n. 24.990 depositata in data 2 settembre 2020, hanno dissipato i dubbi interpretativi e hanno affermato il seguente principio di diritto: “la circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990”.
L’applicazione delle norme
Orbene, l’operatore di polizia non è chiamato a svolgere funzione nomofilattica e pertanto deve applicare la legge attraverso le procedure normativamente previste.
Applicare le norme però non significa accettarne “passivamente” il dato letterale, ma esige un approfondito studio che abbraccia – anche – l’interpretazione giurisprudenziale di una specifica disposizione di legge. Non è sopportabile l’idea di un operatore di polizia che si accinga a studiare una norma “fidandosi” esclusivamente di ciò che riesce a capire leggendola. Si deve – sempre – interrogarsi e percepire la curiosità di volere imparare.
Qui la ragione del seguente spunto di riflessione.
In materia di stupefacenti, la sentenza in esame non cambia l’aspetto operativo e/o stravolge l’ordinaria quotidianità della “lotta” al traffico di sostanze illecite, perché l’operatore, di fronte al rinvenimento di eventuali sostanze vietate, dovrà procedere comunque secondo ciò che la legge gli impone. Parimenti – e deve essere ben evidenziato – la recentissima sentenza suggerisce un’idea dell’orientamento che si sta consolidando in tema di tenuità del fatto e offensività della condotta/evento. A pagina 9 e 10 della sentenza c’è un passo che merita un’attenta lettura: “Ebbene, poiché la fattispecie delittuosa di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 rientra nei limiti di applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., appare evidente che il legislatore ha ritenuto la violazione di quel precetto penale suscettibile di produrre un’offesa ai beni giuridici tutelati qualificabile in termini di particolare tenuità, andando essa, in tal caso, esente da pena. Conseguentemente, risulta smentito, sotto ulteriore e autonomo profilo, l’assunto – posto a base dell’orientamento che nega l’applicabilità ai reati in materia di stupefacenti dell’attenuante del lucro e dell’offesa di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. – secondo cui ogni violazione della disciplina penale degli stupefacenti comporti necessariamente un evento dannoso o pericoloso di cui sia impossibile la qualificazione in termini di tenuità”. L’autorevole assunto deve essere rispettato, perché la funzione nomofilattica è deputata esclusivamente alla Corte di Cassazione; di certo, però, si possono prospettare visioni differenti che possono stimolare un dibattito o un pensiero critico.
In questa sede, allora, si vuole solamente (ed è una mia persona opinione) ricordare come appaia distonico ammettere che una violazione della disciplina penale degli stupefacenti possa qualificarsi come tenue. Non c’è nulla di tenue, ad esempio, in una modestissima cessione di sostanza stupefacente, perché spesso quel piccolo gesto può essere l’inizio di un percorso di dolore per qualcuno. A parere personale, il Legislatore dovrebbe prendere bene in esame la compatibilità della disciplina dell’art. 131-bis c.p. e il macrosistema degli stupefacenti.
Approfondimenti ulteriori
A suffragio, suggerisco un approfondimento giuridico ulteriore qui consultabile: http://www.salvisjuribus.it/coltivazione-di-sostanza-stupefacente-e-offensivita-in-concreto-il-tramonto-del-principio-di-tassativita. Ognuno può avere la propria personale visione sul tema, la mia è che non vi sia spazio per la tenuità quando si tratta di sostanze stupefacenti.