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Il delitto di “Maltrattamenti contro familiari e conviventi”: la nozione di maltrattamento

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Il reato di maltrattamenti in famiglia e conviventi è un illecito penale ben ricorrente nell’ordinaria cronaca giudiziaria e che deve essere ben conosciuto dalla polizia giudiziaria.

A mente dell’art. 572 c.p. “chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.  Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni”.

Il Maltrattamento

Ciò che interessa, in questa sede, è capire cosa si intenda per “maltrattamento”, condotta che integra l’illecito.

In primo luogo, la condotta di maltrattamento, per ovvie ragioni, sfugge a una predeterminata indicazione dei comportamenti che contribuiscono alla realizzazione del fatto tipico. In verità, la condotta può essere composta, in tutto o in parte, da azioni od omissioni di per sé penalmente irrilevanti, sempre che contribuiscano, nel loro insieme, a realizzare i contenuti offensivi della fattispecie tipica del delitto.

La forma libera della condotta e la (voluta) terminologia all’apparenza indeterminata, hanno consentito alla dogmatica giuridica e alla giurisprudenza, ricorrendo anche alla ricognizione della casistica subiecta materia, di giungere a dare un preciso confine al verbo “maltrattare”.

Si ricomprendono, allora, gli atti lesivi dell’integrità fisica, della libertà, dell’onore o del decoro del soggetto passivo, leso da comportamenti che si risolvono in minacce, percosse, scherno, disprezzo e umiliazione in grado di genere nella vittima uno stato fisico o psicologico di avvilimento, di degradazione e di sofferenza 

I minori…involontari spettatori

Il delitto di maltrattamenti è configurabile anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano indirettamente, come involontari spettatori delle liti tra i genitori che si svolgono all’interno delle mura domestiche (c.d. violenza assistita), sempre che siano state accertate l’abitualità delle condotte e la loro idoneità a cagionare uno stato di sofferenza psicofisica nei minori spettatori passivi (Cass. pen., sez. VI, 23 febbraio 2018, n. 18.833).

Nel concetto di maltrattamenti rientrano poi non solo condotte che si qualificano per una chiara connotazione negativa, talora violenta, talora subdolamente mortificante o ingiustificatamente punitiva, ma sempre e comunque negativa, ma anche atteggiamenti iperprotettivi, qualificabili come eccesso di accudienza, di protezione e di cura.

L’Oggetto giuridico

L’oggetto giuridico del delitto in oggetto, invero, non è costituito solo dall’interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, connotati da una chiara connotazione negativa, ma anche dalla tutela della incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto integrale della loro personalità e delle loro potenzialità nello svolgimento di un rapporto (Cass. pen., Sez. VI, 23 settembre 2011, n. 36.503.

Il disprezzo

Ancora, il delitto non è integrato soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali (Cass. pen., Sez. VI, 30 maggio 2019, n. 35.677). Più in generale – e utile per comprendere il reato in esame – lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori, realizzati nei confronti di un soggetto determinato, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all’interno della comunità, come conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere dei soggetti attivi, i quali ne siano tutti consapevoli, a prescindere sia dall’entità numerica degli atti vessatori che dalla loro riferibilità ad uno qualsiasi dei soggetti passivi (Cass. pen., Sez. V, 22 ottobre 2010, n. 41.142).

La Tirannia

Si ricordi – allora – come il concetto di maltrattamenti, a mio avviso, sia sempre legato al concetto di “tirannia”. Il reato è necessariamente abituale, connotato dalla reiterazione intervallata nel tempo della stessa condotta o di più condotte omogenee, escludendosi la possibilità della forma di manifestazione del tentativo. La polizia giudiziaria, per riuscire a contestare il reato in esame, deve porre particolare parsimonia alle dichiarazioni della persona offesa, evitando la verbalizzazione di informazioni generiche.

In giurisprudenza la testimonianza della persona offesa, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, purché la relativa valutazione sia sorretta da un’adeguata motivazione che dia conto dei criteri adottati e dei risultati acquisiti. Ne discende che l’escussione della p.o. debba essere connotata da una minuziosa ricostruzione degli episodi di maltrattamento, stimolando – senza suggestionare – la memoria di chi rende le dichiarazioni.

Per raggiungere l’obiettivo è auspicabile che si organizzi un solo colloquio nel corso delle indagini preliminari, poiché il moltiplicarsi delle occasioni di contatto tra la p.g. e la p.o., per narrare i fatti di maltrattamento, potrebbe dare origine a una fisiologica distorsione della narrazione stessa.

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