Sinistri stradali: che fare?
Sono ancora troppi i conducenti sulle nostre strade che non hanno ancora la consapevolezza di cosa fare in caso di incidenti stradali.
L’articolo 189 del Codice della Strada è una norma scritta per tutti gli utenti della strada e non già per le sole polizie che intervengono sulla strada per i rilievi. Infatti, la conoscenza e l’applicazione della norma ai casi concreti prevede le sanzioni per gli utenti che abbiano adottato un comportamento non confacente a quanto richiamato del dettato normativo.
Allo scopo desideriamo evidenziare le regole da adottare in queste circostanze, al fine soprattutto di non compromettere la sicurezza della circolazione, soprattutto di quegli utenti che non coinvolti potrebbero comunque subire gli effetti negativi dell’incidente stradale in termini di pericolo.
Fermarsi e prestare soccorso

In primis, l’utente della strada, in caso d’incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e prestare soccorso a coloro che abbiano eventualmente subìto danni alla persona. Nello specifico il richiamo è dettato dall’art. 189, al comma 1, che assolve anche ad una seconda non meno importante finalità: consentire la pronta identificazione delle persone coinvolte nell’incidente.
La sicurezza della circolazione
Le persone coinvolte, altresì, devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e non vengano disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità come disposto al comma 2. Ciò è oltremodo imperativo quando dal sinistro sono scaturite lesioni alle persone, motivo per il quale, il comportamento di salvaguardia del teatro del sinistro, assolve all’ottenimento dell’esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, anche attraverso l’esame delle tracce lasciate sul veicolo e dal veicolo.
Sul punto una precisazione che vedremo nel dettaglio più avanti: se l’incidente è con danni alle sole cose, l’imperativo è rimuovere i mezzi coinvolti, ma prima scattate delle foto della scena!
Se l’incidente è avvenuto fuori dal centro abitato, gli occupanti dei veicoli devono mettersi al riparo ed essere visibili indossando (anche di giorno se la visibilità dei mezzi coinvolti lo esige) il giubbetto o le bretelle retroriflettenti. L’importanza si segnalare il pericolo posizionando il triangolo, o altro idoneo segnale, è rimarcato dalla relativa sanzione in caso di inadempienza.
L’intralcio alla circolazione

Quando dall’incidente sono derivati danni soltanto alle cose (artt, 189, comma 3, e 161), i conducenti ove possibile, ovvero se i veicoli non hanno subito danni tali da non poter essere rimossi, è obbligatorio evitare l’intralcio alla circolazione. Il perchè è abbastanza intuitivo, è sufficiente osservare la foto per immaginare le ulteriori ripercussioni sulla sicurezza e e la messa in pericolo dell’incolumità delle persone. Si immagini, infatti, gli incidenti causati da guidatori distratti che spesso causano tamponamenti gravi. Quindi, in questi casi è necessario rimuovere i veicoli collocandoli, se possibile, al di fuori della carreggiata o sul margine destro di essa e parallelamente al suo asse.
Spargimento di detriti
Chi non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide (per es. olio), infiammabili (per es. benzina) o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione (per es. vetri e altre parti di veicolo, oggetti contenuti nello stesso), deve immediatamente adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione segnalando il pericolo ed attivando gli organi di polizia affinché si possa ottenere il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.
Scambio delle generalità nel caso di incidente senza feriti
I conducenti devono, dopo aver posto attenzione scrupolosa a non compromettere la sicurezza di tutti coloro che impegnano la strada, a fornire le proprie generalità e le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate. Anche in assenza dei rilievi da parte della polizia, che si ricorda non sono obbligatori per le lesioni lievi, nel caso vi siano testimoni che hanno assistito al fatto, è bene prenderne le generalità. Ciò potrebbe essere utile in un’eventuale causa di risarcimento, qualora vi fosse discordanza fra le parti, tale da produrre un giudizio civile, il teste concorre alla ricostruzione secondo verità dell’occorso.
Importante richiamo è alla circostanza dell’urto di veicoli in sosta ed assenza della controparte.
Quando la controparte non è presente, situazione che spesso si riscontra nei danni provocati nelle manovre di parcheggio, è sempre obbligatorio comunicare loro, nei modi possibili, i propri riferimenti. Chi non adempie ai suddetti obblighi incorre nella sanzione prevista dall’art. 189, commi 3 e 9.
Quando richiedere l’intervento di una forza di polizia?
Nel sinistro senza feriti:
- Quando i veicoli non possono essere rimossi dalla sede stradale e costituiscono grave intralcio non risolvibile altrimenti.
- Quando la controparte rifiuta di fornire le generalità o ci sono dubbi sulla validità dei documenti e sull’identità dello stesso.
- Quando vi è lo spargimento di detriti e sostanze sulla carreggiata.
Nel sinistro con feriti
- E’ sempre obbligatorio ricorrere alle richieste di soccorso per gli infortunati, allertando anche la polizia stradale/locale quando le lesioni comportano l’intervento dell’ambulanza, ovvero che si presume essere di una certa importanza per le lesioni patite, poiché si può accedere all’indennizzo diretto anche senza intervento delle Autorità nei casi in cui il sinistro è con lesioni e la parte si riserva solo successivamente di farsi refertare.
- Nulla deve essere modificato, per questo occorre adoperarsi per salvaguardare le tracce dopo aver segnalato la presenza dell’incidente.
Non meno importante è la circostanza è la tempistica relativa agli indennizzi, più rapidi quando si compila il modulo CAI. Ciò che occorre conoscere è che non è necessario, all’apertura del sinistro da parte delle imprese assicurative, che le parti convergano sulla dinamica del sinistro. Ognuno dei coinvolti, infatti, deve rivolgersi alla propria agenzia assicurativa per rappresentarle quanto accaduto, l’importante è essere in possesso dei dati, quantomeno della targa. Di seguito l’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni sulla procedura dell’indennizzo diretto.

A caldo non si è mai d’accordo sui fatti causanti il sinistro, anche perchè ognuno cerca sempre di attribuire una, seppur minima, responsabilità alla controparte, anche a fronte di evidenze come il mancato arresto allo STOP! Non è, dunque, importante essere d’accordo sulle modalità del sinistro perchè ognuno dovrà seguire le indicazioni di cui all’articolo sopra evidenziato, riferendo alla propria compagnia assicurativa la propria versione. Preme sottolineare che è inutile fornire dinamiche fantasiose poiché dall’altra parte ci sono periti, personale tecnico specializzato in grado di determinare il cosiddetto “torto/ragione” sulla base del quale si determinerà l’effettivo risarcimento.
1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello e’ approvato dall’ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di sinistro.
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
Scarica qui la lettera tipo per l’indennizzo diretto
La polizia intervenuta non ha il compito di attribuire torto o ragione
La polizia, al contrario, non ha il compito di attribuire responsabilità ai fini risarcitori ma di ricostruire la dinamica di un sinistro stradale, cioè di determinare quali sono stati i comportamenti tenuti alla guida che hanno concorso all’incidente stradale. E quando un conducente non si è arrestato allo stop, cosa pensate che accada? Si ricostruisce la dinamica e si applicano le sanzioni previste per la violazione che hanno concorso alla causazione del sinistro.
Questo articolo vuole sollecitare i conducenti ad adeguare i propri comportamenti in modo consapevole all’impianto normativo qui richiamato, sollevando gli organi di polizia, proprio come ha inteso fare il legislatore con la specifica dei comportamenti da tenersi in caso di incidente stradale, dal dover intervenire in caso di incidenti senza feriti, a volte banali (non il sinistro in sé ma gli effetti in termini di danni, come il caso della rottura dello specchietto retrovisore esterno all’abitacolo) che bloccano le pattuglie di polizia in situazioni irrilevanti per l’incolumità degli individui mentre potrebbero essere necessari altrove ed in situazioni, purtroppo, ben più gravi.