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Fine Covid-19: applicazione delle sanzioni nel quadro normativo del contenimento

 Interpretazione delle norme e buona fede del trasgressore. 

La diffusione, nel nostro Paese, del virus Covid-19 ha avuto delle conseguenze particolarmente rilevanti in ogni settore. Confrontandosi con le notizie riportate dai mezzi di diffusione, di qualsiasi livello, si ha avuto prova della capacità, della pandemia, di intaccare ogni singolo microsistema di cui si compone il nostro ordinamento. Salute, economia, sicurezza pubblica e giustizia ne sono un esempio: ancora oggi, con numero di contagi in netta e costante diminuzione, si registrano categorie di professionisti che lamentano enormi disagi legati alla manifestazione di Covid-19. 

Gli operatori di polizia, nel corso di questi mesi, hanno dovuto recepire e applicare le disposizioni, emanate dall’Autorità, volte a ridurre il contagio. 

Il presente articolo non mira (e ben se ne guarda dal farlo) a giudicare l’opportunità e/o l’efficacia dell’azione politica e gestione della pandemia, bensì analizza, sotto il profilo meramente tecnico, un aspetto ritenuto interessante per chi ha dovuto far rispettare queste regole. In un modo semplice e privo di algoritmi giuridici complessi.  In particolare, si analizza – senza presunzione di esaustività – la tecnica di interpretazione delle norme di contenimento. 

Interpretazione delle norme di contenimento. 

Giova premettere che le regole di contenimento Covid-19 sono tutt’ora rilevanti in accezione pratico/operativa, poiché prevedibile una “pioggia” di ricorsi per le violazioni accertate e contestate nel periodo di vigenza del quadro normativo finalizzato a reprimere l’epidemia. 

Preme evidenziare, sin da ora, che le disposizioni in esame sono connaturate da eccezionalità e limitata vigenza nel tempo. Tale circostanza impone, in parallelo, un’applicazione rigorosa che, a mio avviso, preclude un’applicazione estensiva delle norme in questione. E’ palese che molti ricorsi non avranno come tema centrale la confutazione del fatto accertato dagli operatori di polizia, bensì saranno fondati sull’astratta riconducibilità, delle condotte contestate, alle ipotesi legittimanti gli spostamenti come indicate dal Legislatore. Ciò che dovrà essere evidenziato, nelle eventuali controdeduzioni che dovranno essere redatte, non è un giudizio circa l’opportunità o meno della condotta oggetto di contestazione, bensì la sua astratta riconducibilità o meno al dettato normativo. 

Un esempio semplice e complicato allo stesso tempo 

Un giovane aspirante al conseguimento della patente di guida che, accompagnando un proprio congiunto al supermercato per reperire generi alimentari (attività permessa), si pone alla guida del veicolo al sol fine di esercitarsi.  Vediamo come si potrebbe risolvere il caso. 

Gli spostamenti, per volontà legislativa, erano permessi tassativamente per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazione di necessità e/o motivi di salute.  In relazione alla possibilità di esercitarsi alla guida, il legislatore aveva chiaramente espresso la propria volontà: invero il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il giorno 11 marzo 2020, disponeva la proroga del c.d. “foglio rosa” con scadenza compresa tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 (ora scadenti il 30 giugno 2020). 

Il “foglio rosa” è un’autorizzazione amministrativa che ben può essere limitata dall’Autorità, così come accaduto nel periodo di vigenza delle norme di contenimento dell’epidemia Covid-19. 

Come dianzi accennato, trattandosi di regole eccezionali e strettamente connesse a una situazione emergenziale, l’interpretazione che ne deve essere data non può che essere restrittiva. Pertanto, appare una aporia ritenere che esercitarsi alla guida potesse essere ritenuta una fattispecie ricollegabile ai concetti di “necessità” e/o “assoluta urgenza”. Una eventuale motivazione di ricorso – e sono sicuro che è stata spesso utilizzata – riguarda la mancata puntuale previsione del divieto.  Si ricorda – per meglio analizzare i temi di un eventuale ricorso – che l’interpretazione letterale, ovvero il leggere la norma, non consente di affermare che se un divieto non è indicato puntualmente vuol che sia automaticamente concesso. 

Soccorre all’obiettivo anche il criterio teleologico (le intenzioni del legislatore) che sul tema utilizzato come esempio erano ben chiare. La questione dell’esigenza di garantire l’ampliamento dei tempi per esercitarsi a beneficio degli aspiranti al conseguimento della patente di guida, era, dunque, stata oggetto di determinazione da parte dell’Autorità che, prorogando i tempi di scadenza del foglio rosa, aveva evitato qualsiasi forma di disparità di trattamento rispetto a coloro che, invece, avevano potuto adeguatamente esercitarsi.  Si apprezza – dunque – come le regole di contenimento Covid-19 dovevano essere interpretate, nel rispetto dei precetti normativi, restrittivamente. 

Il ricorso fondato sulla buona fede

Un ulteriore aspetto attiene al possibile motivo di ricorso fondato sulla “buona fede”: è prevedibile, che il ricorrente potrebbe far leva sulla ignoranza della illiceità della propria condotta. 

Ai sensi dell’art. 2 legge 24 novembre 1981, n. 689, “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa”. Al contempo l’art. 4, comma 1, sancisce che “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”. 

Alla luce della configurabilità dell’illecito anche in caso di mera colpa, l’eventuale ignoranza della illiceità della condotta non assumerà alcuna rilevanza ai fini difensivi. 

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