fbpx

L’Oltraggio a Pubblico Ufficiale: il requisito “in presenza di più persone”

 

Il recente intervento del Legislatore ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 ha abrogato il reato di ingiuria previsto dall’art. 594 c.p. (a decorrere dal 6 febbraio 2016) e, di riflesso, non è ammissibile configurare l’illecito aggravato per aver commesso il fatto nei confronti di un p.u. 

Parimenti è ancora vigente, nella rinnovata forma, il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341-bis c.p. che permette all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria di adottare una reazione giuridica nei confronti di quelle condotte che, seppure non integrino i reati ex artt. 336 e 337 c.p., sono connotate da una spiccata offensività che merita una pronta reazione dell’ordinamento. 

L’art. 341-bis c.p. recita “chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile. Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto”. 

Nel corso dell’ordinario espletamento dei servizi istituzionali non è purtroppo raro che l’operatore sia destinatario di offese. 

Ritengo, senza ombra di dubbio, che oltraggiare un pubblico ufficiale sia un reato particolarmente grave che meriti una decisa risposta senza indugi

Il reale problema applicativo, al contempo, è riuscire a evidenziare con parsimonia di dettagli il contesto in cui l’oltraggio si è manifestato, al fine di permettere al pubblico ministero di rubricare il fatto come vero e proprio oltraggio rispetto a una – penalmente irrilevante – ingiuria aggravata. 

Come noto, in primo luogo la condotta deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico, deve consistere in un’offesa dell’onore e del prestigio del p.u. nel compimento di un atto d’ufficio e a causa o nell’esercizio delle sue funzioni. 

Inoltre, ciò deve verificarsi “in presenza di più persone”. 

Dottrina e giurisprudenza hanno dibattuto – e tuttora il contrasto emerge – circa la reale portata del requisito che, come desumibile, se assente non permette di instaurare il procedimento e il processo penale per la punizione del colpevole. 

La questione è fondamentale, poiché ampiamente frustrante per l’operatore essere insultato in servizio senza nemmeno poter percepire una reazione da parte dell’ordinamento. Per tale ragione è indispensabile che si conosca bene cosa si intende con il concetto “in presenza di più persone”. 

C’è chi sostiene, soprattutto la dottrina, che per integrare il requisito è necessario che l’operatore proceda alla identificazione di chi abbia materialmente percepito le offese (almeno due persone).  Non condivido assolutamente siffatto orientamento, tenuto conto che la dottrina “non esce di pattuglia” (mi si scusi il linguaggio poco formale, ma solamente chi pattuglia il territorio sa cosa voglia dire dover affrontare situazioni emergenziali anche rischiose). 

Tanto chiarito, si deve ricordare che l’oltraggio a pubblico ufficiale è un reato contro la pubblica amministrazione che tutela proprio la pubblica amministrazione (mi si permetta di ripeterlo) e anche il pubblico ufficiale che in quel momento la rappresenta.  Se osserviamo la finalità della norma tenuto presenti questi due aspetti, non è difficile cogliere il fatto che l’offesa al p.u. nel corso della propria opera ben potrà costituire un elemento disturbante in grado di ledere, senza pregiudicarla per forza, la capacità del p.u. di compiere il proprio dovere. 

Sulla scorta di questa indissolubile consapevolezza la giurisprudenza di legittimità ha eretto il proprio convincimento con pronunce convergenti. 

In un recentissimo arresto è stato specificato che “ai fini della configurabilità del reato di oltraggio previsto dall’art. 341-bis cod. pen. è necessario che l’azione si svolga in presenza di almeno due persone, tale essendo il requisito numerico minimo perché possano ravvisarsi più persone. Una volta che sia provata la presenza di più persone, è sufficiente la mera possibilità della percezione da parte dei presenti dell’offesa rivolta al pubblico ufficiale, atteso che già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie” (Cass. pen., Sez. VI, 25 novembre 2019, n. 47.879; v, anche Cass. pen., Sez. VI, 28 marzo 2017, n. 19.010). 

Sarebbe assurdo, sempre a mio avviso, pretendere che il p.u., magari nel corso di un delicato intervento con soggetti non collaborativi, debba pure preoccuparsi di procedere pure all’identificazione dei presenti che abbiano percepito l’offesa (spesso amici e/o conoscenti dell’indagato che molto probabilmente diranno di non aver sentito nulla). 

La tesi così assunta condurrebbe a un travisamento della reale finalità della norma che protegge i pubblici ufficiali, nonché a un aggravio operativo per i membri delle forze di polizia. 

Si tenga bene a memoria che spesso chi interviene è un equipaggio composto da soli due operatori e non è detto che vi siano supporti immediatamente disponibili. Pertanto, in caso di offese ricevute in servizio, è d’uopo descrivere con parsimonia di dettagli come e in quali circostanze obiettive gli insulti siano stati espressi 

©2023 IPS - I Professionisti della Sicurezza - Cod. Fisc. 93209680870 - il portale di informazione e formazione dal mondo della sicurezza e per la polizia locale

Contattaci

Hai domande, desideri informazioni, o desideri collaborare con noi? Inviaci una mail e ti risponderemo al più presto.

Sending
or

Log in with your credentials

Forgot your details?