E’ scientificamente provato che internet ci rende distratti. Ci assorbe così tanto che dimentichiamo persino le cose che si stanno facendo. Ci si muove come degli zombie, assorbiti completamente dalle informazioni provenienti dagli smartphone.
Questo articolo illustra il dove e come devono circolare i pedoni (dentro e fuori i centri abitati, nonché nelle ore di oscurità). Anche il come attraversare una strada, con annessi divieti e sanzioni in caso di inosservanza, possibilmente rimanendo connessi con se stessi!
IN STRADA
Non sempre però il pedone ha sempre ragione, e chi parla in questi termini, ovvero di ragione o meno, perde di vista il vero obiettivo: la sicurezza. non è pensabile, infatti, che si possa attraversare una strada, seppur sull’attraversamento pedonale, se non si ricorda che il veicolo che sopraggiunge, per potersi arrestare, ha bisogno di uno spazio di frenata sufficientemente ampia in proporzione alla velocità tenuta. Diciamo che per un veicolo che circola a 50km/h ci vogliono circa 15 metri per fermarsi? Essere presenti a se stessi e prudenti deve essere la regola, non il fatto di avere o meno ragione. Gli incidenti stradali che vedono i pedoni coinvolti sono in terribile aumento, e c’è da chiedersi il perchè. Due delle molteplici ragioni ve le abbiamo appena indicate. Vediamo di seguito le regole che preservano l’incolumità del pedone: Art. 190 del Codice della Strada, ‘Comportamento dei pedoni’.
DOVE CIRCOLARE
Sicuramente non è pensabile che si circoli ovunque, che ci si metta a rischio scendendo dal marciapiede nonostante tutto per un arrogato diritto di precedenza in quanto utente debole della strada. Infatti, non a caso, il comma 1 dell’art. 190 recita testualmente che “i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio alla circolazione”.
Le regole da osservarsi pro sicurezza esamina non solo il comportamento nei centri urbani ma anche al di fuori dei centri abitati dove “i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia; e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione“.
Ma non è finita: “i pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati dopo il tramonto, prive di illuminazione pubblica, devono marciare su unica fila”.
In città ricordiamo, proprio per effetto dell’uso dei cellulari che ci assorbono vitalità, che è vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; come è, altresì, vietato, sostare in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causando intralcio al transito normale degli altri pedoni che si potrebbero vedere costretti a discendere dal marciapiede per superare l’ostacolo. Sembra poco ma in realtà il pericolo è sempre in agguato e le regole di prudenza non sono mai troppe!
PRECEDENZA AI VEICOLI
Non bisogna dimenticare, pena l’incolumità propria che i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti. È altresì vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate. La ragione è molto semplice: la visibilità. Ciò nonostante si osserva una costante eseguita imprudenza nella discesa dagli autobus, non solo da parte di giovani studenti inesperti ma anche da persone in età che sembrano aver dimenticato le antiche regole della prudenza!
Art. 190. Comportamento dei pedoni.
“Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 190. Comportamento dei pedoni.
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
6. È vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all’articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7. (1)
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.
9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99.