Dal 1° gennaio 2020 è in vigore la nuova a disciplina dettata dall’articolo 5 del D.Lvo n.98/2017, che introduce nuove procedure circa la radiazione per la reimmatricolazione all’estero dei veicoli. Il decreto citato disciplina sostanzialmente il cosiddetto documento unico di circolazione (che ha sostituito il certificato di proprietà) ma che tra le altre cose apporta modifiche all’articolo 103 del codice della strada.
In realtà si tratta di un ritorno al passato, ovvero al regime ante 2016.
Con la legge di stabilità di quell’anno, infatti, erano state apportate delle modifiche all’articolo 103 del CdS. In quell’occasione veniva introdotto il principio secondo cui prima di radiare un veicolo per l’esportazione , bisognava dimostrare che il veicolo fosse stato immatricolato o quantomeno esportato all’estero. In realtà la modifica apportata dalla legge di stabilità formalizzava l’interpretazione dell’art. 103 CdS fornita dal Ministero di Giustizia il quale affermava che l’articolo in questione “disciplina unicamente l’ipotesi di cancellazione successiva all’esportazione, mentre non vi sono disposizioni che prevedano la possibilità di cancellazione anteriore ad un’esportazione non ancora avvenuta ma solo prospettata”.
Altro fine dell’introduzione di tali modifiche era quello di contrastare l’elusione della tassa automobilistica alla quale sono tenuti i proprietari dei veicoli circolanti sul territorio nazionale, ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.
Dal 1° Gennaio 2020 come accennato sopra dunque si ritorna alla disciplina ante 2016 .
Il 1° comma dell’articolo 103 del Codice della Strada, prevede infatti, che per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l’intestatario debba chiedere preventivamente al Dipartimento trasporti del MIT la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal PRA, restituendo le targhe e la carta di circolazione.
La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia sottoposto a revisione con esito positivo in data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione.
Il veicolo da esportare raggiunge i confini munito di foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’art.99 CdS. Ne deriva che non sarà più possibile esportare veicoli all’estero senza la preventiva radiazione e con revisione più vecchia di 6 mesi alla data di richiesta di radiazione. Per la re-immatricolazione di tali veicoli in altri Stati, è necessaria la carta di circolazione originale annullata per esportazione e non valida per la circolazione.
Si ricorda, che in presenza di richieste di radiazione per definitiva esportazione aventi ad oggetto veicoli sui quali siano iscritte ipoteche non ancora scadute, pignoramenti, sequestri, ecc., la formalità potrà essere trascritta soltanto se, alla richiesta, viene allegato l’atto comprovante l’assenso alla radiazione da parte del creditore. Nei casi di veicoli con ipoteche iscritte ma non ancora scadute, l’atto di assenso alla cancellazione dell’ipoteca andrà reso nella forma della scrittura privata autenticata dal Notaio o nelle altre forme previste dal Codice Civile (es. sentenza). Non è invece richiesto l’assenso del creditore se l’ipoteca iscritta sul veicolo è scaduta. Nel caso, invece, di vincoli di natura giudiziaria (sequestri, congelamento beni e pignoramenti) occorre allegare alla richiesta di trascrizione della radiazione per esportazione, il provvedimento:
• di dissequestro;
• di revoca del pignoramento;
• il verbale di vendita all’asta del veicolo effettuata in seguito al pignoramento trascritto al PRA;
• provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria che autorizzi l’esportazione del veicolo;
• il provvedimento dal quale sia possibile evincere il venire meno del gravame.
Tuttavia, è opportuno precisare, come ribadito da circolare ministeriale del 2009, che per i veicoli soggetti a fermo amministrativo, che abbiano subito danni ingenti, o siano addirittura andati distrutti (ad esempio, incendi, incidenti stradali, calamità naturali, ecc.) è possibile effettuare la radiazione, a condizione che alla richiesta di radiazione sia allegata una dichiarazione di un’autorità competente, attestante la non utilizzabilità del veicolo. Parimenti, possono essere accolte le richieste di radiazione dei veicoli oggetto di gravame provenienti da una P.A. (Prefettura, Agenzia del Demanio, ecc.)
NORMATIVA PREVIGENTE
Art. 103.
Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l’avente titolo devono comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni la distruzione, la demolizione o la definitiva esportazione all’estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione. L’ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e Direzione generale della M.C.T.C.
2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d’ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell’art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall’intestatario dei documenti anzidetti o dall’avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. L’ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1.
3. (Abrogato)
4. (Abrogato)
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 695.
NORMATIVA VIGENTE DAL 1 GENNAIO 2020
Art. 103.
Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
1. Per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l’intestatario o l’avente titolo chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione daii’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’articolo 99.
2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d’ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell’art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall’intestatario dei documenti anzidetti o dall’avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. L’ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1.
3. (Abrogato)
4. (Abrogato)
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 695.
ARTICOLO 99 CODICE DELLA STRADA
FOGLIO DI VIA
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l’esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall’autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.
1-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti abilitati, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l’esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch’essi alla medesima finalità.
1-ter. E’ consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O, muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste prescritte dall’autorità militare,a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro parti, anch’essi destinati alle medesime finalità.
2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere i giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.
3. Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoria di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.
4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.
5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 87 a € 345 e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.