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La perquisizione del minorenne tra la (primaria) sicurezza degli operatori e le peculiari ricadute applicative

La perquisizione è un mezzo di ricerca della prova con cui l’Autorità giudiziaria ricerca il corpo del reato, le cose pertinenti al reato, l’imputato o l’evaso.

L’universo delle perquisizioni – meglio dire dei mezzi di ricerca della prova – deve essere connotato da una chiara regolamentazione senza paralizzare l’attività della polizia giudiziaria, così da ottenere quel giusto equilibrio fra capacità repressiva (e preventiva) dell’ordinamento e tutela procedimentale per gli interessati.

La perquisizione può essere operata dalla polizia giudiziaria sia in esecuzione di un decreto emesso dall’Autorità giudiziaria sia di iniziativa nei casi prescritti per legge.

Qualora sorga la necessità di procedere alla perquisizione di un minorenne, si devono distinguere le implicazioni in caso di perquisizioni delegate dall’Autorità Giudiziaria oppure intraprese di iniziativa da parte degli ufficiali o degli agenti di polizia giudiziaria.

Le prime non pongono particolari dubbi di carattere interpretativo e operativo, giacché la polizia giudiziaria si muoverà su indicazioni specifiche del pubblico ministero delegante.

Invero, nel campo delle perquisizioni di iniziativa, si consiglia una cautela esclusivamente operativa, giacché in punto di diritto (per evidenti ragioni) la perquisizione dovrà sempre avvenire in presenza dei presupposti di legge.

Sebbene non vi sia una precipua disciplina che regolamenti lo specifico mezzo di ricerca della prova qualora sia eseguita nei confronti di un minorenne, si devono tenere comunque in debita considerazione i principi che informano i rapporti tra la giustizia penale e il minorenne medesimo.

Pertanto, la valutazione avrà riguardo, primariamente, al livello di necessità e di urgenza riscontrate nella specifica circostanza, cui deriverà l’ampiezza o meno della cautela operativa da adottare.

Così, se si ritiene di dover perquisire un minorenne giacché sospettato di avere con sé armi o esplosivi, la celerità dell’operazione sarà indispensabile per garantire la sicurezza degli operanti che applicheranno rigorosamente la disciplina delle garanzie in ordine alle operazioni preliminari della ricerca.

Se, per converso, il minorenne sia sospettato di possedere una modica quantità di sostanza stupefacente, magari per uso personale, allora si potrà impiegare più tempo per dar luogo alla ricerca, magari attendendo i genitori (ancorché non proprio reperibili in breve tempo) al fine di evitare che la solitudine, in un momento così particolare, possa avere un eccessivo impatto nella psiche del minorenne.

La valutazione presuppone un’acutezza nell’operante a vagliare l’incisività di diversi fattori quali la finalità della ricerca, l’età del perquisendo, l’atteggiamento assunto e i precedenti di polizia.

Sicuramente nel momento in cui si decide di perquisire un minorenne (che magari non è mai stato destinatario prima di tale attività) si devono indubbiamente adottare le cautele volte primariamente a tutelare la sicurezza degli operatori.

Al contempo, però, tenuto conto che il minorenne potrebbe vertere in una fase delicata della sua crescita psicofisica, è indispensabile che l’attuazione della perquisizione avvenga in maniera proporzionata rispetto ai fattori descritti in precedenza.

Per ragioni di tutela e garanzia, al termine delle operazioni si dovrà redigere un dettagliato verbale di perquisizione che dia conto delle motivazioni fondanti la ricerca di p.g., nonché è opportuno descrivere, sommariamente, la tecnica intrapresa durante la perquisizione del minorenne (da cui emerga il rispetto, ove possibile, di tutti i canoni sanciti dal d.P.R. n. 448/88).

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