E’ all’esame della Commissione Affari costituzionali del Senato un disegno di legge, il ddl n. 264, per l’installazione delle telecamere nelle scuole materne, case di riposo per anziani e strutture di accoglienza e cura per disabili. Non è la prima proposta di tal genere, in verità, che si affacci nel panorama normativo italiano: come facilmente intuibile, dati i fatti di cronaca che talvolta riferiscono di episodi di maltrattamenti ai danni di bambini, anziani e disabili, da tempo si ritiene che la videosorveglianza possa contribuire a tutelare i soggetti deboli sopra elencati, garantendo loro la sicurezza di un trattamento adeguato e rispettoso delle loro esigenze e alle famiglie la tranquillità di sapere i loro cari in giuste condizioni di cura ed accudimento.
Nella legge di conversione del decreto-legge c.d. “sblocca cantieri” (1), all’art. 5-septies, è stata persino prevista la copertura finanziaria, attraverso un fondo per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture suddette: lo stato di previsione del Ministero dell’Interno prevede una dotazione, per ciascun Comune, di cinque milioni di euro per il 2019 e quindici milioni di euro annui, nel periodo 2020 – 2024, per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza in ogni aula scolastica. Gli stessi importi sono previsti a favore del Ministero della Salute, per tutelare le persone ricoverate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
Tuttavia, nonostante le coperture economiche, il contrasto tra chi crede nella videosorveglianza, se non altro come deterrente, e chi ne vede solo i risvolti negativi, non è ancora risolto e per vari motivi, che vanno dall’impatto sulla privacy al pericolo di snaturare il rapporto educativo tra insegnanti ed alunni.
Alla data del 17 ottobre di quest’anno, infatti, in Commissione Affari Costituzionali del Senato la discussione del disegno di legge non è stata calendarizzata. Il testo, già approvato un anno fa alla Camera, prevede l’installazione di telecamere a circuito chiuso, le cui registrazioni saranno visibili solo alle forze di polizia e dietro denuncia; le immagini dovranno essere criptate (2) e conservate per sei mesi all’interno di un server dedicato, con modalità atte a garantire la protezione dagli accessi abusivi.
Data la presenza di lavoratori, è anche necessario l’accordo con la rappresentanza sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, secondo le previsioni del novellato art. 4 dello Statuto dei Lavoratori : il solo consenso del lavoratore all’installazione dell’impianto sul luogo di lavoro non è sufficiente, in quanto la posizione di subalternità rispetto al datore di lavoro non ne renderebbe libero il consenso.
L’art. 35 GDPR, inoltre, obbliga il titolare del trattamento dati anche a redigere una valutazione d’impatto privacy, strumento introdotto dal regolamento UE 2016/679 (GDPR) fondamentale per valutare i rischi e le opportunità derivanti da tale trattamento, considerando la presenza di interessi confliggenti: da un lato la tutela dell’incolumità fisica dei minori, dall’altro la riservatezza degli stessi.
La proposta di legge attuale prevede che le immagini, cifrate al momento dell’acquisizione già all’interno delle telecamere (privacy by design, art. 25 GDPR), siano visionabili solo dalle forze dell’ordine e solo dietro formale denuncia.
Esse dovranno essere custodite su server locali, non collegati alla rete internet, in modo da ridurre al minimo le possibilità di accesso e diffusione illeciti (cosiddetto data breach). In tal modo la visione delle immagini è riservata esclusivamente alle autorità.
Le strutture pubbliche dovranno procedere all’installazione delle telecamere entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge; quelle private dovranno comunicare all’amministrazione comunale di aver ottemperato al dispositivo, in caso di asili nido, e alle strutture sanitarie locali in caso di strutture socio assistenziali.
Le preoccupazioni relative alle adozioni di tecnologie che filmano, registrano e conservano immagini ed altri dati sono fondate, poichè riguardano la tutela della privacy dei soggetti deboli ripresi, dei lavoratori e la protezione dei dati stessi, soprattutto se conservati in un PC o collegati ad un sistema di rete mediante un applicativo, in quanto suscettibili di azioni da parte di hacker o di disguidi che potrebbero causare un’ inopportuna (ed illegittima) diffusione. Sul tema si era già espressa, in passato, la Commissione Europea, precisando che l’installazione degli apparecchi in parola può essere legittima, purchè si rispettino i principii della protezione dei dati. Un orientamento ribadito anche dal Garante italiano nel 2013, in un provvedimento che riprende il parere del WP 29 del febbraio 2009, in cui ribadisce l’obbligo di rispettare le norme sulla protezione dei dati, i principii di necessità e proporzionalità e il monitoraggio delle autorità di controllo, per installare un impianto di videosorveglianza in un asilo nido; inevitabilmente, visto che non può che esservi un bilanciamento tra i due diritti fondamentali implicati: la sicurezza personale, da una parte, e la protezione della riservatezza e dei dati, dall’altra.
La modalità proposta dal disegno di legge, per cercare di scongiurare il più possibile eventuali data-breach, è l’installazione di un sistema a circuito chiuso, in cui dati ed immagini vengano criptati e possano essere presentati alla visione delle sole forze dell’ordine e solo a seguito di denuncia. E’ evidente, in tale proposta, la conformità ad alcuni dei principii alla base dell’attuale disciplina normativa sulla privacy e la protezione dei dati, ossia: la minimizzazione e la proporzionalità, in virtù delle quali le immagini saranno viste solo da poche persone qualificate, in possesso di una chiave di decriptazione, e in presenza di fattispecie di reato.
E’ innegabile, al di là delle legittime preoccupazioni (fortunatamente arginate dalla normativa a protezione di privacy e dati personali) che la videosorveglianza possa fungere da deterrente (oltre che da strumento probatorio, nel caso di abusi, maltrattamento e violenza) per coloro che operano nelle strutture di accoglienza di anziani, bambini e disabili, ma anche a loro tutela, poiché in caso di sospetti sugli operatori delle predette strutture, essi verrebbero scagionati rapidamente, grazie alla visione di filmati, qualora il loro comportamento fosse ineccepibile.
Pertanto, sebbene una disciplina del genere, che tocca diritti fondamentali, quali quelli alla riservatezza ed alla protezione dei dati, nonchè il diritto dei lavoratori di cui all’art. 4 dello Statuto loro dedicato (3) susciti qualche perplessità, la soluzione, visti i vantaggi della videosorveglianza, non può che risiedere nel contemperamento tra i diritti appena elencati, da una parte, e il diritto alla sicurezza e il dovere di prevenire episodi di una certa gravità, dall’altra.
Come sottolinea il Garante della Privacy Antonello Soro “occorre rispettare il principio di proporzionalità previsto nell’ordinamento italiano ed europeo” (4) Il principio di proporzionalità, come recita l’art. 52 della Carta dei diritti dell’ Unione Europea, consente limiti alla protezione dei dati e della privacy solo se necessari a perseguire finalità di interesse generale o a proteggere i diritti e le libertà altrui. Certamente, un uso massivo e generalizzato di telecamere potrebbe violare tale principio, ma anche creare barriere nella spontaneità dei rapporti fra docenti e discenti, soprattutto, che è un aspetto fondamentale nel processo educativo. Ecco un motivo in più, pertanto, per disciplinare (almeno nel modo proposto dal ddl in discussione, sopra riportato) l’utilizzo, pur molto utile, nelle strutture che ospitano le cosiddette “categorie deboli”.
(1) Legge n.55 del 14 giugno 2019, di conversione, con modifiche, del D.L. n. 32/2019, pubblicata nella G.U. n. 92 del 17/06/2019.
(2) La criptazione consiste nell’attribuire un codice particolare alle immagini registrate, in modo da renderle visibili solo a chi possegga le credenziali ed abbia il diritto di accedervi. Si tratta di una forma di pseudonomizzazione, misura tecnica ed organizzativa consigliata dallo stesso GDPR (art. 25) insieme a principii quali la minimizzazione, al fine di tutelare i diritti degli interessati.
(3) Poichè il trattamento-dati consentito dalle telecamere avviene nel contesto di un rapporto di lavoro, occorrerà rispettare anche le prescrizioni del novellato art. 4 della Legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori); quindi: tutti gli strumenti dai quali derivi anche un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori delle strutture di cura, affidamento ed accoglienza potranno essere utilizzati esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo e produttivo, di sicurezza, generale e del lavoro, e di tutela del patrimonio aziendale, non già per monitorare e controllare il lavoratore nello svolgimento della sua attività; il tutto, previo accordo sindacale o, nei casi contemplati dalla legge, autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro. In mancanza dell’ accordo o del provvedimento alternativo di autorizzazione, l’installazione dell’apparecchiatura è illegittima e penalmente sanzionata.
(4) Dal Considerando n. 39 del GDPR si può estrapolare l’esplicazione del principio di proporzionalità: “I dati personali dovrebbero essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del loro trattamento…. I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è ragionevolmente conseguibile con altri mezzi.”