Conoscere la procedura per essere consapevoli nella pratica di tutti i giorni.
L’attività di polizia giudiziaria è composita e pretende che gli operatori: 1) conoscano e abbiano “metabolizzato” i compiti pratici che ne derivano (l’assenza di addestramento a tale fine può provocare, in scenari operativi, azioni maldestre e/o errate oppure, ancor peggio, il “blocco” emotivo); 2) conoscano perfettamente la disciplina normativa di riferimento che legittima la loro azione in quel momento.
Si ha la certezza che qualora si decidesse di sondare la preparazione degli operatori di polizia molti di loro cadrebbero in errore in merito a una specifica domanda: la polizia giudiziaria, per condurre materialmente un soggetto per sottoporlo a rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici, necessita di contattare il pubblico ministero di turno? Per rispondere al quesito, si deve affrontare il tema progressivamente. Il fondamento logico per l’espletamento di ogni funzione di polizia è sicuramente l’identificazione di una persona.

L’IDENTIFICAZIONE
Identificare significa, innanzitutto, attribuire un nome a un volto per poi raccogliere specifiche informazioni che permettano di avere una visione globale del soggetto (quali il suo stile di vita, l’attività lavorativa e professionale, i legami di parentela e di amicizia, sino al riscontro di eventuali precedenti penali a carico).
Come acutamente osservato in dottrina, “è facile intuire che l’identificazione rappresenta il prodromo logico per il compimento di successivi atti di indagine, giacché dall’identificazione, vuoi dell’indagato, vuoi delle persone in grado di riferire circostanze utili, le autorità potranno articolare una più compiuta strategia investigativa, orientandola verso il compimento di determinati atti piuttosto che di altri, così incidendo in maniera significativa sul rischio di dispersione delle fonti di prova – rischio elevatissimo allorquando gli inquirenti brancolano nel buio, senza avere un punto di partenza certo nell’avvio delle indagini” (GRILLI).
Quando si parla di persona “indagata” si intende un soggetto nei cui confronti la “macchina” investigativa (a iniziativa della p.g. o su diretta indicazione del p.m.) sta svolgendo degli accertamenti per accertare la sussistenza di reati. E’ chiaro che per sottoporre una persona a procedimento/processo penale è indispensabile che la sua identità sia accertata senza ombra di dubbio (ricordiamo che la fase delle indagini preliminari è parte del procedimento penale).
A tal fine, l’art. 349 c.p.p. obbliga la p.g. a identificare compiutamente l’indagato e, qualora occorra, ciò può avvenire mediante i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché mediante altre tipologie di accertamenti.
Nelle parole della legge, in presenza di rifiuto all’identificazione o innanzi a casi di esibizione di documenti in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria può accompagnare la persona nei propri uffici e ivi trattenerla per il tempo strettamente necessario per l’identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore nel caso che l’identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l’assistenza dell’autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente. Il comma 4 è stato oggetto di modifica ad opera del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito in L. 27 luglio 2005, n. 155. A seguito della riforma, la disposizione è stata rafforzata nel senso che è ora possibile che la persona sia trattenuta anche fino allo scadere delle ventiquattro ore nel caso in cui l’identificazione si riveli estremamente complessa oppure necessiti dell’assistenza dell’autorità consolare o di un interprete con facoltà, in tal caso, per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente. La procedura è ben descritta e si ricava un principio chiaro nella sua formulazione: l’azione della p.g. deve essere proporzionata. Infatti, con il primo periodo è imposta la completa identificazione dell’indagato e l’adempimento potrà avvenire con la richiesta di esibizione di un documento; è impossibile per la p.g. prescindere da tale ordine.
In assenza di un documento valido, è ammissibile domandare che siano declinate verbalmente le proprie generalità.
Il primo bivio operativo si scorge nell’atto in cui sia mostrato un documento che si ritenga non genuino oppure le generalità fornite siano sospette di falsità. Solo in questo caso la p.g. potrà procedere a esercitare le successive facoltà previste dalla legge: la norma dell’art. 347 c.p.p. è ispirata a un’azione coercitiva progressiva dell’ordinamento ed è fondamentale, come per ogni altro strumento giuridico accordato, che vi sia un’esaustiva motivazione prospettante elementi di fatto da cui si ricavi il sospetto che il documento fornito o le generalità declinate siano falsi. La possibilità di svolgere “altri accertamenti”, come afferma la norma, è riferita ai casi di prelievo di capelli o saliva e può attuarsi anche in assenza del consenso dell’interessato: la materiale esecuzione è resa possibile esclusivamente previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero. In relazione al minore, oltre alle facoltà prescritte in precedenza, è ammissibile eseguire un esame auxologico (radiologico carpale) previo – però – accertamento della circostanza che il minorenne non vi fosse già stato sottoposto in precedenza (circostanza verificabile dallo sviluppo dell’AFIS). La p.g. per procedere potrà avvalersi di consulenti tecnici nominati ex art. 349 c.p.p., comma 4, che ovviamente non possono rifiutare la loro opera.
L’età del minore s’intende sempre compiuta alle ore ventiquattro del giorno di nascita.
Come si evince dalla descrizione della disciplina, nulla esplicitamente dice se si tratti o meno di un’attività per cui è necessario o meno contattare il pubblico ministero di turno (salvo i casi specifici sopra descritti). Questa connotazione semantica, allora, potrebbe generare frizioni per l’operatore di polizia. In realtà la risposta è semplice. Per consolidata giurisprudenza (che insieme al dato formale conferisce consistenza alla norma) va segnalato che per tale tipo di accertamento l’autorizzazione del pubblico ministero di turno non è necessaria, stante il fatto che è la legge ad accordare tale facoltà alla p.g. senza dover ricorrere al previo assenso dell’autorità giudiziaria. Per conferma, la Corte di Cassazione ha statuito – e confermato più volte – che l’art. 349 c.p.p., comma 2, collocato nel titolo IV del libro V, dedicato proprio alla disciplina dell’attività ad iniziativa della polizia giudiziaria, cioè non delegata dal pubblico ministero, prevede espressamente che alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (attività che la polizia giudiziaria può eseguire di propria iniziativa) possa procedersi anche effettuando, se necessario, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici, nonché altri accertamenti; se quindi è consentito, anzi è autorizzata la polizia giudiziaria ad eseguire rilievi dattiloscopici finalizzati alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, è evidente che la stessa può anche di propria iniziativa, effettuare raffronti, tramite personale specializzato a sua disposizione, tra le impronte rilevate e quelle dei pregiudicati in sua custodia ovvero fra le impronte rilevate e delle dell’inquisito, senza, quindi necessità di delega da parte del pubblico ministero (Cass. 27 agosto 1991). Sempre a conferma della natura proporzionata dell’azione di polizia giudiziaria, a nostro avviso principio immanente dell’intera materia che regola la funzione di p.g., l’identificazione dell’indagato è validamente operata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite, perché il ricorso ai rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici, o ad altri accertamenti, si giustifica soltanto in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle indicate dichiarazioni (Cass. 5 maggio 2010, n. 20.759