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I CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E SUGLI ESERCIZI PUBBLICI

alla luce della SCIA 2 (D.LGS. N. 222/2016 E SS.MM. E II.)

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività viene introdotta nell’Ordinamento italiano dall’art 4-bis del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, innovando l’art. 19 della L. 241/90, in sostituzione della DIA.

Le finalità dell’Istituto sono le stesse della precedente DIA: semplificazioni e liberalizzazione in materia di attività produttive ma i presupposti di utilizzo sono molto più ampi, così come le materie cui afferisce, con un più vasto campo di utilizzabilità rispetto alla DIA.

Come la DIA, costituisce riferimento giuridico per le SCIA regionali chiamate ad applicare i principi di semplificazione e liberalizzazione delle attività produttive introdotti dal Legislatore con i DD.LL. 1/2012 e 5/2012, convertiti nelle LL. 27/2012 e 35/2012.

Occorre da subito sgombrare il campo da un equivoco: la SCIA è un atto del privato cui viene conferita legittimità dagli atti a corredo della segnalazione. Essi sono:

– Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

– Atti di notorietà

che riguardo a tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

– Attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati (corredate dagli elaborati tecnici necessari per le verifiche) o dichiarazioni di conformità di Agenzia delle Imprese.

Molto interessanti sono gli aspetti del nuovo istituto in relazione alla gerarchia delle fonti rispetto all’art. 117 Cost.: il Legislatore afferma che le disposizioni sulla nuova SCIA introdotte dal D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 attengono alla tutela della concorrenza  e pertanto, ex art. 117 c. 2 lett. e) Cost. costituiscono livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della successiva lett. m). Altrettanto espressamente il Legislatore, con l’art. 4-bis del D.L. 78/2010, stabilisce che «SCIA» e «segnalazione certificata di inizio attività» sostituiscono, ovunque ricorrano, le espressioni «DIA» e «dichiarazione di inizio attività» con l’effetto che la SCIA, dalla data di entrata in vigore della norma, sostituisce ogni altra forma di DIA statale e regionale e ciò anche nelle materie di competenza esclusiva regionale, in quanto la L. 122/2010 è emanata a sua volta nell’ambito della competenza esclusiva dello Stato.

Quanto alle differenze tra la SCIA e la vecchia DIA, la più lampante è che, con la nuova disciplina, l’attività segnalata PUO’ essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione.

I presupposti di utilizzo della SCIA non sono mutati rispetto a quanto previsto con la DIA: l’Art. 19 c. 1 L241/90: «Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva (…) il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge (…) e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi, è sostituito da una segnalazione (…)»

Per la SCIA continuano a sussistere i limiti di utilizzo quando vi siano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, o nel caso di atti di P.A. preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia ecc.

Non risultano più vigenti i limiti per la SCIA in materia di pubblica incolumità e tutela della salute; pertanto con la SCIA si può legittimamente sostituire l’atto di assenso preventivo (parere) – comunque denominato – della Azienda Sanitaria Locale nei procedimenti riguardanti le attività produttive. Deve ritenersi abrogato, quindi, l’obbligo di parere igienico sanitario della ASL per, ad esempio, attività ricettive in genere, attività di acconciatore ed estetista, ecc. Questa conclusione è confortata dalla nuova formulazione dal comma 1 dell’art. 19 L. 241/90:

(…)Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma (…)

Deve ritenersi implicitamente abrogato, pertanto, il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, almeno nella parte in cui prevedeva l’obbligo del parere sanitario per determinate attività.

Il Legislatore del 2010 ha rimosso anche il limite degli atti propri delle amministrazioni competenti in materia di «pubblica incolumità» per l’utilizzo della SCIA. Pertanto risultano sostituibili dalla SCIA gli atti delle amministrazioni preposte al rilascio della licenza di cui agli artt. 68 e 69 TULPS (pubblici spettacoli e trattenimenti) a condizione che l’attività oggetto di SCIA non rientri in quelle per le quali è previsto un contingente numerico delle licenze e vi sia mancanza di strumenti di programmazione settoriale. Il parere della Commissione di Vigilanza è sostituito da una relazione del tecnico abilitato (eventi fino a 200 partecipanti).

Per comprendere bene la portata innovativa della SCIA occorre una lettura combinata tra la giurisprudenza della Corte Costituzionale e il testo dell’art. 19 come novellato dai citati interventi legislativi: la Consulta afferma che l’art.19 attiene alla tutela della concorrenza ex art. 117 c. 2 lett. E9 della Costituzione e costituisce livello essenziale delle prestazioni delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della successiva lett.m9 stesso comma; il Legislatore nazionale afferma espressamente che l’istituto della SCIA sostituisce  integralmente quello della DIA previsto sia dalla normativa nazionale che regionale. Da ciò consegue che la nuova SCIA realizza una estensione delle fattispecie di utilizzabilità dell’istituto in sostituzione delle autorizzazioni (o altri atti di assenso comunque denominati) nel caso siano assenti contingenti numerici o strumenti regolatori delle attività.

Questa conclusione appare del tutto realistica qualora si consideri che il Legislatore nazionale, con l’introduzione della SCIA, si propone di semplificare e «deburocraticizzare» l’inizio di qualsiasi attività produttiva attraverso l’attribuzione di maggiori responsabilità a imprenditori e loro consulenti tecnici.

La potestà di controllo della P.A. dopo il D.Lgs 126/2016

Va subito detto che il controllo di una SCIA non costituisce procedimento amministrativo! Il controllo amministrativo è attività di riesame di atti o attività di organi amministrativi: la SCIA, come già detto, è ATTO DI PRIVATI. Non si applicano quindi gli istituti previsti dalla L. 241/90 per il procedimento: Conclusione con provvedimento espresso (art. 2); Comunicazione avvio procedimento  (art. 7); Comunicazione motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (art. 10 bis).

Il controllo di una SCIA costituisce potere amministrativo della P.A. competente per materia incaricata di verificare la sussistenza dei requisiti e presupposti per l’attività oggetto di segnalazione.

SCHEMA ITER PROCEDURALE

Riguardo alla «conformazione», l’art. 19 usa l’espressione «qualora sia possibile»: pertanto la conformazione non va intesa sempre esercitabile e possibile bensì va sottoposta a valutazione di merito circa la tipologia della mancanza

Secondo una lettura combinata dei commi 3 e 4 con il comma 1 appare sensato ritenere che la conformazione non possa richiedersi quando vengano meno o siano assolutamente carenti i requisiti e presupposti previsti dalle norme speciali di settore come indefettibili per iniziare l’attività segnalata. Si pensi, ad esempio, al requisito della agibilità del locale per svolgervi una qualsiasi attività produttiva, o ai requisiti morali e professionali richiesti.

Il nuovo testo dell’art. 19 c. 3 sembra essere la parte più pregnante del decreto in parola: esso afferma che l’amministrazione competente, in caso di mancanza dei requisiti e presupposti richiesti, nel termine di gg. 60 adotta un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell’attività e di eliminazione degli effetti dannosi della stessa. Tale provvedimento inibitorio può essere evitato se il titolare della segnalazione provvede a conformare l’attività alla normativa vigente entro un termine assegnato dalla P.A. che non può essere inferiore a 30 gg.

La modifica più importante introdotta dal D. Lgs 126/16 consiste nella abolizione della sospensione obbligatoria dell’attività  durante il termine concesso per la conformazione. Lo stesso c. 3, dopo la riforma del D.Lgs 126, prevede che, decorso il termine per la conformazione, in difetto di misure idonee, l’attività è vietata.

In presenza di attestazioni non veritiere o in caso di pericolo per l’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale la P.A. ordina la sospensione dell’attività. In questo caso l’atto motivato interrompe il termine di conformazione che riprende a decorrere dalla data della comunicazione di adozione delle misure di conformazione. Decorso il termine, cessano gli effetti della sospensione adottata. Tale norma, letta in combinato disposto con l’art. 19- bis, presta il fianco a censure riguardo alla mancata osservanza principio fondamentale della competenza per materia: l’art. 19 c. 3 prevede che quando per l’inizio di una attività sia necessaria una sola SCIA, la competenza alla sospensione e cessazione è della P.A. competente per materia. L’art. 19-bis c. 2 prevede, invece, che nel caso in cui per una sola attività siano necessarie più SCIA (ed è questo il caso più ricorrente) la P.A. competente per materia per l’attività principale formula al SUAP una proposta di adozione di sospensione. E’ evidente che trattasi di una palese violazione del principio di competenza per materia in quanto si fa assumere un provvedimento di cessazione ad un ufficio (il SUAP) che non è competente, mentre l’ufficio competente che ha accertato la carenza di requisiti si limita a formulare una proposta.

Altro profilo di criticità della riforma è costituito dall’evidente contrasto tra il comma 3 dell’art. 19 e il successivo art. 21 c. 1 stessa legge. l’Art. 19  c. 3 L. 241/90 prevede la possibilità di conformare l’attività in caso di dichiarazioni e attestazioni non veritiere; l’Art. 21 c. 1 afferma testualmente che «…in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività…». Trattasi, con tutta evidenza, di due diversi atteggiamenti che la P.A. è tenuta ad assumere in presenza della medesima fattispecie. E’ evidente come occorra un intervento interpretativo risolutivo da parte di Legislatore e/o Corti di Giustizia.

La disciplina ante riforma prevedeva che decorso il termine (60 gg) per il provvedimento inibitorio, la P.A. poteva intervenire solo in presenza di pericolo per danno a patrimonio artistico, ambiente, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale, previo accertamento dell’impossibilità di una conformazione dell’attività. L’intervento oltre i 60 gg. rivestiva, quindi, carattere di extrema ratio-Il tenore letterale del nuovo comma 4 non appare inappuntabile, costringendo ad una interpretazione forzata circa le intenzioni del Legislatore:

«4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies».

La P.A. può adottare i provvedimenti inibitori anche oltre i 60 gg., ma appaiono poco chiari i presupposti: la norma fa riferimento espresso alle condizioni di cui all’art. 21-nonies, ma questo articolo si riferisce agli ATTI AMMINISTRATIVI che possono essere annullati d’ufficio ricorrendone le condizioni. MA… La SCIA non è un provvedimento amministrativo! Quindi l’annullamento d’ufficio di una ATTO PROVENIENTE DA UN PRIVATO non può ricondursi alla fattispecie di cui all’art. 21-nonies della L. 241/90. Pertanto occorre risolvere il problema interpretativo attraverso una forzatura del termine «provvedimento», intendendo per tale anche la SEGNALAZIONE, anche in relazione al combinato disposto dell’art. 21-nonies con l’art. 21-quater L. 241790 (durata massima della sospensione). Anche il Consiglio di Stato si è espresso sulla natura giuridica della DIA / SCIA ed ha impostato alcuni punti fermi come la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo e il non mutamento  in ordine alla natura giuridica dell’istituto dopo le modifiche delle L. 122/2010 e succ.. Rimangono inalterati i poteri di controllo della P.A. in ordine ai provvedimenti inibitori  durante i termini di legge (60 gg dalla presentazione) nonché i poteri sanzionatori e di vigilanza di cui all’art. 21 L. 241/90.

Resta la natura di atto sostitutivo del tradizionale modello autorizzatorio nell’ottica della semplificazione e snellimento delle attività economiche.

Il soggetto terzo, eventualmente pregiudicato dallo svolgimento dell’attività è riconosciuto quale titolare di «interesse pretensivo all’esercizio del potere di verifica previsto dalla legge» (Cons. Stato sent. N. 15/2011).

La DIA / SCIA non è un provvedimento amministrativo «tacito» bensì un atto privato attraverso il quale il soggetto (privato) comunica alla P.A. di voler iniziare un’attività DIRETTAMENTE AMMESSA DALLA LEGGE.

Anche nella SCIA /DIA vi è un «silenzio significativo» della P.A., come previsto dall’art. 20 L. 241/90 (silenzio assenso): ma nella nuova formulazione dell’art. 19 il silenzio della P.A. è di tipo negativo in quanto relativo ad un potere inibitorio della stessa P.A., mentre nel caso del silenzio assenso di cui al successivo art. 20 è richiesta l’esistenza di un potere autorizzatorio della P.A.

Il D.lgs. 126 si apre con la previsione della la predisposizione di modulistica unica per tutto il territorio nazionale, che conterrà tutti gli elementi e i dati da allegare per ogni tipologia di attività; conseguenza importante di ciò è che la P.A. potrà chiedere  al dichiarante ulteriori documenti e/o dati solo nel caso di non corrispondenza tra la segnalazione (o comunicazione o istanza) rispetto a quanto richiesto con la pubblicazione sul sito istituzionale della P.A.

Responsabilità del Segnalante

Dopo la riforma di cui al D.Lgs. 126/2015 restano invariati gli effetti e le responsabilità del Segnalante in caso di falsità e/o mendacità nelle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e/o degli atti di notorietà. Rimangono inalterate l’applicazioni delle sanzioni penali previste dal Codice Penale per le fattispecie di reato ravvisabili nonché l’applicazione delle sanzioni previste dal DPR 445/2000. Resta sempre possibile l’adozione SEMPRE E IN OGNI TEMPO  del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione effetti.

SCIA: I Decreti Legislativi 126/2016 e 222/2016

I due decreti legislativi sono interconnessi: il 126 reca la riforma della SCIA così come oggi vigente, mentre il 222 introduce la Tabella A che individua tutte le attività alle quali dovrà essere applicato il nuovo regime.

I due decreti vanno dunque letti in combinato disposto, avendo innovato rispettivamente l’art. 19 e introdotto il 19-bis. Da essi si ricava che tutte le attività produttive potranno essere iniziate con:  SCIA:

Comunicazione;

SCIA;

SCIA Unica;

SCIA Condizionata;

Silenzio assenso;

Autorizzazione espressa.

La comunicazione è prevista dall’art. 2 c. 2 del D.Lgs. 222/2016 e dalla Tabella A per talune attività di scarsa complessità come subingresso o cessazione di esercizi di vicinato settore non alimentare, vendita prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli. Nessun documento da allegare alla comunicazione, salvo che per l’attività non siano necessarie altre comunicazioni: in questo caso si presenta unica comunicazione al SUAP. L’inizio dell’attività può avvenire dopo la ricezione da parte della P.A.

La SCIA unica è prevista dal c. 2 art. 19-bis L. 241/90 ed è necessaria per gran parte delle attività. Ricorre quando, per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta una SCIA unica al SUAP che la trasmette immediatamente alle altre P.A. interessate al fine di metterle in grado di svolgere i controlli di loro competenza su presupposti e requisiti.

La P.A. competente per materia, almeno 5 giorni prima del termine di cui al comma 3 (i 60 gg per adottare divieto di prosecuzione) formula le proposte di sospensione, divieto di prosecuzione o conformazione.

Si è già evidenziato come questo meccanismo violi il principio della competenza per materia delle P.A.

La SCIA condizionata è prevista dal c. 3 dell’art. 19-bis: nel caso in cui l’attività oggetto di SCIA sia condizionata all’acquisizione di altri atti di assenso o pareri di altri uffici o all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato presenta al SUAP la relativa istanza a seguito della quale lo Sportello convoca la Conferenza di Servizi. L’inizio dell’attività oggetto di SCIA in questo caso è subordinato al rilascio degli atti di assenso nominati.

E’ del tutto evidente che in questa ipotesi parlare di SCIA è fuorviante: non ha senso, infatti, una SCIA che non abilita immediatamente all’esercizio della attività. La SCIA edilizia prevista dall’art. 23-bis del DPR 380/2001 rientra in questa tipologia

L’ Autorizzazione. La Tabella A del D.Lgs. 222/2016 prevede le attività per le quali è prevista l’autorizzazione; per esse occorre un provvedimento espresso della P.A. su istanza di parte (che non sarà una SCIA) o la formazione del silenzio assenso ex art. 20 L. 241/90. Se per l’attività occorrono ulteriori atti di assenso, si applicano le norme di cui all’art. 14 L. 241/90 (Conferenza di servizi).

SCIA: disciplina attuale di alcune tipologie di attività

L’attività di vendita dei produttori agricoli ex D.Lgs. 228/2001

Per questo tipo di attività il Legislatore usa il termine «comunicazione» invece che «segnalazione» ma si applica la normativa di cui all’art. 19 L. 241/90.

IL D.L. 69/2013 convertito nella L. 86/2013ha introdotto alcune interessanti innovazioni al D.Lgs. 228/2001: l’imprenditore agricolo esercita la vendita dei prodotti di propria produzione senza alcuna formalità amministrativa nelle aree all’aperto dell’azienda, inoltre vi è la possibilità di vendita senza alcuna formalità amministrativa (nemmeno la comunicazione) in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose e simili.

In questa ipotesi il tenore letterale della norma fa sorgere qualche dubbio interpretativo: l’imprenditore agricolo può svolgere attività di vendita pure al di fuori del perimetro della manifestazione richiamando la terminologia usata nella norma «in occasione di sagre…»?

Sembrerebbe di poter escludere l’ipotesi più ampliativa, riconducendo l’attività libera solo all’interno del perimetro della manifestazione.

La norma in esame prevede anchd la possibilità del consumo sul posto di alimenti e bevande con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme igienico sanitarie, sulla falsariga di quanto previsto per esercizi di gastronomia e panificazione. L’imprenditore agricolo è abilitato a vendere i prodotti della propria azienda nonché quelli provenienti in misura prevalente da essa, cioè provenienti da altre aziende o connessi con la propria attività.

Il limite per la vendita di questa ultima categoria di prodotti è stabilito dal D.Lgs. 228/2001 attraverso un tetto di fatturato: la ditta individuale che dalla vendita di  prodotti di altre aziende agricole ricava un fatturato di €160 mila oppure l’impresa svolta in forma di società che dalla vendita prodotti di altre aziende agricole ricava un fatturato di € 4 milioni. In entrambe queste ipotesi ricorre la fattispecie del commercio al dettaglio e pertanto viene meno la disciplina per la vendita di prodotti agricoli da parte dell’imprenditore.

L’attività di vendita diretta dell’imprenditore agricolo non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali in cui si svolge l’attività e può svolgersi su tutti il territorio comunale.  

L’attività di panificazione

Questa attività è stata oggetto di liberalizzazione già nel 2006 (D.L. 223 «Bersani») che ha sancito la fine del precedente regime autorizzatorio, stabilendo l’utilizzabilità della DIA (oggi SCIA), abrogando espressamente la L. 1002 del 1956 che ancora disciplinava la materia. Anche in questo caso, la ratio sottesa a tale liberalizzazione risiede nella volontà del Legislatore di favorire una maggiore concorrenza nella produzione e vendita dei prodotti della panificazione. In particolare, è stato eliminato il contingentamento delle attività, realizzando, quindi, il presupposto per l’applicabilità del regime DIA / SCIA; è stato abrogato l’art. 22 c. 2 lett. b) che prevedeva, per l’autorizzazione (rilasciata dalla Camera di Commercio), il silenzio assenso ex art. 20 L. 241/90.

Nella nuova normativa non è stata trasposta la previsione del parere di una apposita Commissione composta da rappresentanti delle associazioni dei produttori e rappresentanti sindacali). Con il D.Lgs. 222/16 il riferimento all’art. 19 della L. 241/90 deve essere inteso quale previsione della SCIA Unica. Pertanto l’iter procedurale per questo genere di attività è il seguente: presentazione della SCIA al SUAP corredata da autorizzazione sanitaria  rilasciata dalla ASL (ale atto è oggi sostituito senza dubbio dalla «notifica» e relativa «registrazione» secondo quanto previsto dal nuovo sistema delle autorizzazioni sanitarie di cui al Regolamento CE 852/2004); autorizzazione alle emissioni in atmosfera qualora vi sia un consumo di farina superiore ai 1500 Kg al giorno.

In ordine a quest’ultimo requisito occorre precisare che la normativa attuale tiene conto di un dato ulteriore per il consumo di farina zi fini della quantificazione delle emissioni: le attività che usano fino a 300 kg/giorno vengono considerate ad inquinamento atmosferico poco significativo; le attività che impiegano fino a 1500 kg/giorno sono ritenute attività ad inquinamento atmosferico ridotto; le attività che, invece, vanno oltre i 1500 kg farina/ giorno sono considerate ad inquinamento atmosferico significativo e per esse  è richiesta la SCIA CONDIZIONATA. Pertanto, in quest’ultima ipotesi, l’attività non è iniziabile fino ad ottenimento dell’autorizzazione.Il controllo su tali attività spetta, oggi, a Comuni e ASL essendo stato sottratto al Ministero dell’Industria.

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande

Sulla scorta del dettato della Costituzione, attualmente nelle Regioni ove è stata emanata una specifica legge regionale è solo quest’ultima a costituire fonte normativa primaria per queste attività. Il TULPS si applica solo in mancanza di disciplina regionale o in caso di espresso richiamo.

Anche la L. 287/91 – fondamentale in materia – è da considerarsi implicitamente non più vigente nel caso di normativa regionale.

Dette leggi regionali, in forza del principio di sussidiarietà, hanno delegato i Comuni alla redazione di appositi «strumenti di programmazione settoriale» per regolare il rilascio delle autorizzazioni alle attività in parola. Tali piani costituiscono il limite «vero» alla applicazione della SCIA in questo campo.

Il dubbio di tutti gli addetti ai lavori è il seguente: si può utilizzare la SCIA per le attività di somministrazione di alimenti e bevande?

A tal riguardo abbiamo, ad oggi, due distinte posizioni:

La Posizione del «NO», secondo la quale l’attività di somministrazione ha aspetti di pubblica sicurezza (controllo di sorvegliabilità), come tali riservati alla potestà legislativa dello Stato.

La Posizione del «SI», invece, ritiene che ’atto di verifica della sorvegliabilità è atto privato (autocertificabile) non proveniente da Autorità di PS, ma da una Autorità (il Comune) preposta alla gestione amministrativa della attività. Quindi il riferimento di cui all’art. 19 «con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza» fatto per escludere le materie e i procedimenti esclusi da SCIA non costituisce un vero limite.

L’unico limite reale all’utilizzo della SCIA nelle attività di somministrazione risiede negli strumenti di programmazione settoriale adottabili dai Comuni: in questo caso la SCIA – senza costituire aggiramento del limite – potrà contenere una autocertificazione con la quale, con l’ausilio di un tecnico abilitato, si dichiarerà il rispetto dei piani di programmazione.

Già il MISE, con propria Circolare del 21 giugno 2011, dichiarava che  utilizzabile la SCIA per l’apertura di nuove attività di somministrazione nelle zone escluse dall’attività di programmazione dei Comuni. Successivamente, il D.Lgs. 147/2012, modificando il D.Lgs. 59/2010, ha consentito l’utilizzo della SCIA per l’apertura di esercizi di somministrazione nelle zone al di fuori della programmazione dei Comuni.

Dopo il D.Lgs. 222/2016 la disciplina della materia è la seguente: nelle zone soggette alla attività di programmazione dei Comuni è necessaria l’autorizzazione con silenzio assenso dopo 60 gg.; nelle zone NON soggette a programmazione si richiede SCIA Unica qualora non si superi la soglia di zonizzazione acustica, oppure SCIA Condizionata se si supera tale soglia. In tutti i casi alla SCIA va allegata la notifica sanitaria compilando l’apposita modulistica da trasmettere alla ASL. Anche per l’impatto acustico va compilato l’atto da allegare alla segnalazione.

Le forme speciali di commercio

Già il D.Lgs. 59/2010 aveva chiarito che la comunicazione «COM» prevista per gli esercizi di vicinato e per le forme speciali di vendita (gli spacci interni, la vendita per mezzo di apparecchi automatici, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, internet o altri sistemi di comunicazione, la vendita presso il domicilio dei consumatori) aveva natura di denuncia inizio attività.

Lo stesso D.Lgs 59/2010 affermava chiaramente che la DIA in questione era quella ad effetto immediato. Oggi, con l’introduzione della SCIA, l’effetto immediato è rimasto quale aspetto caratterizzante di questo genere di segnalazione. Per le medie e grandi strutture di vendita, invece, l’utilizzo della SCIA è da escludere in ragione del presupposto sulla scorta del quale dette attività possono essere autorizzate: lo strumento di programmazione settoriale citato dall’art. 19 L. 241/90 quale impedimento all’uso della SCIA.

Dopo il D.Lgs. 222/2016 z attività di commercio e le forme speciali di vendita sono soggette al seguente regime normativo:

  • Settore non alimentare: SCIA
  • Settore non alimentare: SCIA Unica comprensiva di notifica alimentare.

Le attività di acconciatore ed estetista

Queste due attività sono state profondamente innovate dalla L. 40/2007: essa, accogliendo gli orientamenti comunitari volti a favorire in misura sempre maggiore la concorrenza e la tutela del consumatore, ha abolito il qualunque forma di contingentamento numerico  e di restrizione del mercato, introducendo la DIA (sostituita oggi dalla SCIA). Tale liberalizzazione ha però lasciato inalterato il sistema dei controlli che la P.A. può effettuare, così come restano invariati sia i requisiti igienico sanitari dei locali, sia la necessità del possesso dei requisiti professionali che ogni regione dovrà normare autonomamente.

Decade anche l’obbligo di chiusura settimanale.

Dopo il D.Lgs. 222/2016 la disciplina di queste attività è la seguente:

  • Apertura o trasferimento di attività di acconciatore: SCIA:
  • Apertura o trasferimento di attività di acconciatore con consumo idrico giornaliero superiore a 1mc di acqua: SCIA Condizionata (l’attività non può essere iniziata se non autorizzata).
  • Apertura o trasferimento di attività di estetista: SCIA.

L’attività di autoriparatore

Rientrano in questa attività gli interventi di sostituzione, modificazione e rispristino di qualsiasi componente dei veicoli di cui al Codice della Strada, con esclusione degli interventi più semplici (cambio olio, filtri, rifornimento carburante).

Si distinguono:

Meccatronica (meccanica, motore, impianto elettrico);

Carrozzeria;

Gommista.

La L. 122 /92 richiede una sefrie di requisiti morali e professionali per esercitare l’attività. Con l’approvazione del D.Lgs. 222/2016 il regime amministrativo è il seguente: per gli autoriparatori che non superino la soglia delle emissioni sonore previste dalla zonizzazione comunale è prevista la SCIA Unica; per gli autoriparatori che superino la soglia di emissioni sonore della zonizzazione comunale è richiesta la SCIA Condizionata. In questo caso l’attività non può essere iniziata prima della autorizzazione.

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