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Abusivo esercizio di una professione: è necessario il requisito della professionalità per l’integrazione del reato?

Nel corso dell’ordinario servizio istituzionale non è raro che sorga la necessità di comprendere se un determinato soggetto si sia reso responsabile del reato di abusivo esercizio di una professione.
Appare evidente, fin da ora, che statisticamente questo accertamento viene compiuto all’esito di una accurata indagine, ma ciò non elimina il fatto che – a mio avviso – la cognizione del reato possa avvenire anche in sede di primo intervento. Ne consegue che l’operatore di polizia debba avere contezza, almeno per sommi capi, della struttura dell’illecito ex art. 348 c.p. e del suo spettro di operatività delineato dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Ciò che capita di sentire quando si discute in merito a tale reato (magari tra colleghi) attiene – per lo più – all’esigenza, o meno, che sia dimostrato il requisito della professionalità, nell’accezione della non occasionalità della condotta posta in essere.
L’assunto così tratteggiato evoca perplessità dato che seguire l’orientamento ristretto (per cui si deve accertare la professionalità) condurrebbe a una parziale abrogazione del reato e all’impunità di determinati soggetti. Per essere più chiari, si pensi solamente a colui che decida di esercitare, sporadicamente, la professionale di odontoiatra pur non avendo conseguito il titolo abilitativo.
Per i sostenitori della tesi rigorosa, il compimento di atti sporadici (per esempio, una volta l’anno) non integrerebbe il reato alla luce dell’assenza del requisito della professionalità, lasciando priva di conseguenze penali la condotta di costui.
Personalmente non sono d’accordo e la giurisprudenza – seppure incerta per taluni tratti – sembra orientata ad accogliere una tesi meno ristretta.
Come noto, l’art. 348 c.p. disciplina il reato di esercizio abusivo di una professione e prevede che:

“chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni
dalla professione o attività regolarmente esercitata. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo”.

Il delitto tutela l’interesse generale dell’ordinamento volto a presidiare determinate professioni in ragione della loro peculiarità e della competenza richiesta, che potranno essere esercitate esclusivamente da chi sia provvisto di standard professionali accertati da una speciale abilitazione
rilasciata dallo Stato. La struttura dell’illecito consente di annoverarlo tra le c.d. norme penali in bianco: sul tema la Cassazione ha precisato che “la disposizione di cui all’art. 348 c.p. costituisce una norma penale in bianco, in quanto presuppone l’esistenza di altre norme volte ad individuare le professioni per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello Stato e, con l’indicato titolo, le condizioni, soggettive e oggettive, tra le quali l’iscrizione in un apposito albo, in mancanza delle quali l’esercizio della professione risulta abusivo” (Cass. pen. 10 maggio 2018, n. 33.464).


L’abusività dell’esercizio sussiste allorquando l’agente sia sfornito del titolo, ovvero non abbia adempiuto alle formalità prescritte, oppure si trovi temporaneamente interdetto o inabilitato dall’esercizio della professione.

La condotta incriminata è l’esercizio (abusivo) di una professione che si concretizza nel compimento di uno o più atti riservati in modo esclusivo all’attività professionale .

L’elemento soggettivo si identifica nel dolo generico che richiede la consapevolezza della mancanza del titolo abilitativo all’esercizio della professione.

Passando al fulcro del tema, ovvero l’esigenza o meno del requisito della professionalità dell’attività, le Corti di merito di legittimità hanno chiarito che l’illecito abbia natura istantanea (quindi non permanente e/o abituale) e per la sua sussistenza non si esige un’attività continuativa od organizzata (che ben potrebbe sussistere, si badi bene) tenuto conto che si perfeziona con il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione abusivamente esercitata (cfr. Cass. pen., Sez. II, 15 novembre 2011, n. 43.328, per cui “l’esercizio abusivo della professione è un reato solo eventualmente abituale, in quanto lo stesso può essere integrato dal compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione. Ne consegue che per tale tipo di reati – i quali, per la loro stessa configurazione giuridica, postulano una ripetizione di condotte analoghe, distinte tra loro, ma sorrette da un unico elemento soggettivo ed unitariamente lesive del bene giuridico tutelato – è possibile operare una scissione della condotta del soggetto in singoli episodi delittuosi, i quali ben possono rientrare fra i reati scopo di un’associazione per delinquere”).

Traendo una conclusione che sia limpida e priva di frizioni interpretative, si può affermare che il delitto di cui all’art. 348 c.p. abbia certamente natura di reato eventualmente abituale, ma nel momento in cui il soggetto attivo compie un atto attribuito in via esclusiva al soggetto regolarmente
abilitato il reato è comunque integrato. Un esempio pratico coniuga l’esigenza di avvicinare il diritto alla realtà. Nei comprensori sciistici spesso sono presenti maestri di sci provenienti dall’estero e privi di un’abilitazione valida (perché non posseduta oppure perché non sono state adempiute le regole amministrative per il corretto riconoscimento). Solitamente il personale di polizia che accerta la violazione assiste al compimento di un singolo atto (insegnare a un gruppo di allievi) senza poter acclarare, in maniera esaustiva, che tale attività sia caratterizzata da professionalità.

Sulla scorta di quanto affermato in precedenza, nulla vieta (e vi sono state conferme a seguito di condanne inflitte) di redigere la comunicazione di notizia di reato all’Autorità giudiziaria ex art. 347 c.p.p., sicché il reato (istantaneo e solo eventualmente abituale) è stato consumato mediante il compimento di un atto tipico riservato alla professione protetta.

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