Oggi più che mai l’obiettivo delle indagini sugli incidenti stradali deve essere sempre più improntato al rigore della scientificità in modo da raccogliere, nella maniera più accurata e completa possibile, i dati necessari per poter procedere ad una ricostruzione obiettiva della dinamica dell’evento scevra da ogni qual si voglia soggettivismo. Infatti, nella classifica degli elementi che hanno forte incidenza sugli errori giudiziari, è proprio l’errore investigativo:
“vale a dire dell’errore commesso dagli organi deputati al compimento delle indagini preliminari (polizia giudiziaria e pubblico ministero)” quando si è poco oggettivi e ci si lascia guidare dalle impressioni: “la ricostruzione investigativa offre maggiori margini di errore per essere il primo tentativo (in ordine cronologico) di rielaborazione di un evento naturalistico del quale non si è avuto conoscenza diretta.”[1]
Il costante aumento delle vittime di incidenti stradali ad opera dei cosiddetti “pirati della strada” ha determinato un’attenzione sempre crescente da parte dell’opinione pubblica riguardo ai reati contro l’incolumità fisica commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Le pene sono apparse sempre meno idonee a soddisfare il bisogno di riprovevolezza che tali comportamenti generano nella collettività, il cui senso di impotenza di fronte a vere e proprie stragi crea sentita rabbia. Molte sono le associazioni di vittime della strada che si sono costituite e che insieme hanno teso le iniziative all’approvazione di quello che è l’attuale legge sull’Omicidio Stradale, Legge 23 marzo 2016, n. 41 “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. (16G00048) (GU n.70 del 24-3-2016)”, entrata in vigore il 25/03/2016 [2] con la quale si sono state inasprite le pene edittali e le conseguenze amministrative accessorie del reato di omicidio stradale e di alcune fattispecie di lesioni personali collegate alla violazione delle regole sulla circolazione stradale. A sottolineare la rilevanza e l’interesse normativo, anche una corposa circolare che il Ministero dell’Interno ha emanato all’indomani della legge de qua (n. 300/A/2251/16/124/68 del 25 marzo 2016).
Correva l’anno 2012 quando per la prima volta scrivevo “L’Infortunistica Stradale quale Scena del Crimine” con l’intento di veicolare un modello di ricostruzione delle dinamiche del sinistro stradale al “modello Giudiziario della Scena del Crimine” .
Qual’è la differenza tra una scena di omicidio e quello di un incidente stradale? L’oggetto delle indagini sono l’ambiente, i veicoli e tutto quanto è stato coinvolto nell’incidente (comprese persone, animali ed oggetti); la raccolta dei dati avviene attraverso l’osservazione, le misure ed i rilievi fotografici come una qualunque altra scena del crimine per la verità. E allora?!
E allora analizzaremo le tecniche mutuate dalla criminalistica per analizzare ed investigare il teatro di un ipotetico sinistro stradale, perchè solo alla fine, nella fase di ricostruzione avvenuta, che si potrà determinare se trattasi di fatto di un sinistro stradale o di altro: omicidio, suicidio, o incidente.
[1]Curtotti Nappi D., Saravo L., “L’errore tecnico-scientifico sulla scena del crimine. L’errore inevitabile e le colpe dello scienziato, del giurista, del legislatore”, Archivio Penale 2011, n. 3 pp. 2-5
[2] http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;41