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Le Aree Private ad uso pubblico

Il codice stradale regolamenta la circolazione in generale su tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico definibili come “area stradale”. Tale definizione descritta nell’art. 2 Cds richiede che siano contemporaneamente presenti nell’area individuata come strada, 3 connotazioni:

1^ Quella naturalistica;

2^ Quella di uso pubblico:

per tale si intende la apertura alla circolazione di un numero indeterminato di persone, e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso all’area da parte del pubblico (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 5414 del 07.05.1992) per assenza di sistemi protettivi (sbarre, catene, paletti) e/o di visibili divieti. In altri termini, è sempre la Cassazione a parlare, è dunque decisiva la concreta utilizzazione del suolo… (omissis) non essendo essenziale la sua inclusione nel demanio stradale (così Cass. Civ., sent. n. 1694 del 27.01.2005), mentre la Corte di Cassazione Civile sez.II 3/3/2011 n. 5126 afferma che pur non essendo in discussione la porzione di proprietà privata del marciapiede interessata dalla sosta vietata, essa era da considerarsi inerente ad un´area di uso pubblico e, quindi, come tale, assoggettata al regime delle norme della circolazione veicolare e pedonale, non risultata oggettivamente esclusa nel caso di specie, dovendosi comunque tener conto del principio (v. Cass. 9 dicembre 1993, n. 12148, e Cass. 9 ottobre 2003, n. 15063) in base al quale le norme del codice della strada che si applicano, a norma dell´art. 1, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, vanno osservate, quali norme di comune prudenza, anche sulle strade private in qualsiasi modo adibite al traffico vei colare.


Il Consiglio di Stato invece con la sentenza n. Sez. VI, n. 4386 del 31 luglio 2012 statuisce quanto segue:

La proprietà privata di un’area non esclude l’uso pubblico della stessa, infatti, un’area privata può ritenersi assoggettata ad uso pubblico di passaggio quando l’uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives, ossia quali titolari di un interesse pubblico di carattere generale, e non uti singuli ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato. Inoltre, costituisce strada pubblica quel tratto viario avente finalità di collegamento, con funzione di raccordo o sbocco su pubbliche vie, e che sia effettivamente utilizzata dalla collettività uti cives. L’uso del bene da parte della collettività indifferenziata per lunghissimo tempo comporta l’assunzione da parte del bene di caratteristiche analoghe a quelle di un bene demaniale (Cons. Stato, Sez. IV, 15 giugno 2012, n. 3531; Sez. V, 10 gennaio 2012, n. 43), ciò non può che comportare l’uso altresì pubblico dell’area per parcheggio regolamentato in quanto strumentale all’avvicinamento all’arenile, risultando invero illogico e ingiustificato che ai cittadini, innovando rispetto al consolidato e risalente stato dei luoghi, venga consentito il libero accesso al mare vietando loro un’attività risalente nel tempo e volta al medesimo fine.


3^ Quella di destinazione alla “pubblica” circolazione di pedoni, veicoli e animali:

è pubblica l’area che il proprietario destina tacitamente od espressamente, ad uso pubblico (ad esempio, diventa di uso pubblico l’area privata lasciata dal proprietario fuori della recinzione che egli abbia arretrato rispetto ad una strada o ad una piazza);

Il termine strada ha il significato di area soggetta ad uso pubblico anche se privata per quanto riguarda il regime di proprietà.

Tutte le disposizioni del C.d.S. si applicano a prescindere dalla proprietà dell’area che potrà ben essere privata ma dove rimane rilevante la destinazione anche solo di fatto alla circolazione di un numero indeterminato ed indiscriminato di persone ma anche l’effettiva utilità della strada rispetto al soddisfacimento di un interesse pubblico esercitato dalla collettività.

  • Sulle strade ad uso pubblico è il comune che regolamenta la circolazione con i provvedimenti tipici previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del codice della strada. Può essere utile verificare se la strada sia stata inserita nella toponomastica del comune e ciò farebbe presumere che questa sia anche censita catastalmente e che venga asservita alla circolazione pubblica senza limitazioni quanto al numero e alla qualità delle persone che possono accedervi.
  • Comunque, se tutti possono utilizzare detta strada, la regolamentazione della circolazione spetta al comune, ai sensi dell’art. 37 del codice, il quale precisa che l’apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento previsti per singoli segnali, fanno carico:
  • A) Agli enti proprietari delle strade, fuori dai centri
  • B) Ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali.
  • C) Al comune, sulle strade private aperte all’uso e sulle strade locali.

Una menzione particolare merita poi l’area di servizio destinata alla distribuzione del carburante. Se un filone giurisprudenziale ha sostenuto l’orientamento secondo il quale è ben possibile riconoscerne la natura di “area pubblica” (in quanto, anche nell’orario di chiusura del distributore, l’area è destinata all’uso pubblico ed al transito/parcheggio dei veicoli e al passaggio dei pedoni: si veda Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 41050 del 22.11.2010 e Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 5111 del 03.03.2011), un altro si è posto di contrario avviso. E’ stato  invero ritenuto che su tali piazzole “il passaggio degli utenti della strada, anche se in misura elevata, si svolge non <uti cives>, bensì <uti singuli>”  (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 7682 del 07.06.2000 e Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 258 del 10.01.2008). Per quanto numerosi possano essere i servizi esistenti sull’area – osserva la Corte –  resta pur sempre limitato l’uso a coloro che intendono usufruire dei servizi stessi e circoscritto al tempo in cui questi servizi sono aperti. L’ampiezza dell’uso non elimina la condizione per accedervi e non trasforma la stazione di servizio in un’area aperta alla circolazione indiscriminata di pedoni, animali e veicoli, e cioè in un’area di effettivo uso pubblico.

Anche il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è intervenuto più volte sulla problematica delle aree  private ad uso pubblico con una serie di pareri e direttive che vanno ad innestarsi e a confermare in linea di principio quanto già asserito dalla giurisprudenza maggioritaria in materia. Si riportano qui di seguito i più significativi enunciati ministeriali:

Ministero dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti terrestri
Direzione Generale per al Motorizzazione
Divisione VIIIParere n.16789/2008

OGGETTO: Disciplina ed interventi in aree private aperte al pubblico.

Quesito rif. nota fax del 11/02/2008.Con riferimento al quesito in oggetto si comunica quanto segue:Ai sensi dell’art.2 c.1 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) ai fini dell’applicazione delle norme del Codice si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.A tal riguardo non rileva la “proprietà” del manufatto, ma unicamente il suo “uso”; pertanto se esso è aperto al pubblico passaggio, è anche soggetto alla disciplina del Codice.Conseguentemente possono essere espletati i servizi di polizia stradale anche se sulle aree private ad uso pubblico, che comunque rientrano nella definizione di cui all’art.2 c.1 del Codice.Il Comune è tenuto inoltre alla regolamentazione della circolazione ai sensi dell’art.7 c.1 del Codice e all’apposizione e alla manutenzione della segnaletica stradale,ai sensi dell’art.37 c.1 lett.c).Analogamente per le occupazioni della sede stradale, le opere, i depositi e i cantieri stradali, trovano applicazione gli artt. 20 e 21 del Codice.Si resta a disposizione per eventuale ulteriore chiarimento.IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Ing. Sergio Dondolini

Quindi,
Citazione:
Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:a) adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1, 2 e 4;b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; (*)c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all’art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l’obbligo di arrestarsi all’intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest’ultima;d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, [di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane];

Risposta ministeriale > area privata. Strade senza uscita in centro abitato (questo assunto vale anche per quelle extra-urbane che sfociano o s’immettano su strade comunali ai fini della concessione del carrabile nella casistica dell’uso privato > poi per le vicinali, esiste specifica normativa per la manutenzione del sedime stradale).

In risposta ad un quesito presentato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha confermato che una strada, ancorché di proprietà privata, se risulta a tutti gli effetti aperta all’uso pubblico, il comune è tenuto obbligatoriamente alla regolamentazione della circolazione, ai sensi dell’art. 38, comma 10 del codice. Si riporta di seguito il testo della nota. Con riferimento alle problematiche esposte con la nota in riscontro, si premette quanto segue. L’art. 2 comma 1 del nuovo codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. L’art. 14 comma 1 lett. c) ricomprende tra i compiti degli enti proprietari delle strade l’apposizione e manutenzione della prescritta segnaletica. L’art. 37 comma 1 lett. c) pone in capo ai comuni l’apposizione e la manutenzione della segnaletica sulle strade private aperte all’uso pubblico. Ciò premesso, qualora l’area in argomento, ancorché di proprietà privata, risulti a tutti gli effetti aperta all’uso pubblico, il comune è tenuto obbligatoriamente alla regolamentazione della circolazione, ai sensi dell’art. 38, comma 10 del codice. Qualora invece la suddetta area venga interdetta all’uso pubblico, restando così ad uso esclusivo del proprietario, dovrà essere richiesta al comune l’autorizzazione all’apertura di un passo carrabile, secondo il disposto di cui all’art. 46 del Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992). Al riguardo si osserva che, a parere di questo Ufficio, dovranno essere avviati opportuni contatti con il comune, al fine di concordare le più idonee modalità di chiusura al pubblico passaggio dell’area in questione.
—————————————-
Le norme del codice della strada che si applicano, a norma dell’art. 1, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, vanno osservate quali norme di comune prudenza anche sulle strade private in qualsiasi modo adibite al traffico veicolare.
Cass. civ. sez. III 09-10-2003, n. 15063 F. c. M., Mass. Giur. It., 2003, Arch. Civ., 2004, 911. Arch. Giur. Circolaz., 2004, 931

INOLTRE, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del cds, ai fini dell’applicazione di tutte le norme del codice stradale, si definisce strada (indipendentemente dalla sua allocazione e quindi sia in centro abitato che al di fuori), l’area ad uso pubblico (anche qualora di proprietà privata), destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
RIFERIMENTO PRINCIPALE: l’art. 2 del D.Lgs.285/92…
A tal proposito si nota che il Legislatore ha volutamente tralasciato l’elemento proprietà della strada, individuando l’ambito dell’applicabilità delle disposizioni del Cds, alle AREE AD USO PUBBLICO, ben potendosi affermare che le aree private ad uso pubblico soggiacciono alle norme del Codice della Strada. Attualmente non vi sono dubbi in proposito nemmeno in sede giurisdizionale quanto giurisprudenziale …Legittimità compresa.

Altra normativa di riferimento è l’art. 37 comma 1, lett. c) del C.d.s:
(Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale)
1. L’apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
[…]
c) al comune, sulle strade private aperte all’uso pubblico e sulle strade locali;
Se il privato proprietario non è d’accordo con l’apposizione della segnaletica in oggetto, può proporre ricorso ai sensi del comma 3 dello stesso art., come specificato dall’art.74 del Reg. C.d.S.
Infatti: (art.37 C.d.S.) 3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito.

Con una nota il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, ha chiarito definitivamente quando possono essere espletati i servizi di polizia stradale nelle aree private aperte all’uso pubblico:

Il Ministero, in via preliminare ha precisato che ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Dlgs n°285/92 ai fini dell’applicazione delle norme del codice, si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. A tale riguardo non rileva la “proprietà” del manufatto, ma unicamente il suo uso; per tanto, SE ESSO E’ APERTO AL PUBBLICO PASSAGGIO, E’ ANCHE SOGGETTO ALLA DISCIPLINA DEL CODICE STRADALE. Conseguentemente, possono/devono essere espletati i servizi di polizia stradale anche sulle aree private ad uso pubblico, che rientrano comunque nella definizione di cui all’ articolo 2 comma 1 del codice. Il comune è tenuto inoltre alla regolamentazione della circolazione ai sensi dell’articolo 7 comma 1 del codice e alla posizione e alla manutenzione della segnaletica stradale, ai sensi dell’articolo 37 comma 1 lettera c. Analogamente, per l’occupazione della sede stradale, le opere, i depositi e i cantieri stradali, trovano applicazione gli artt. 20 (occupazione della sede stradale) e 21 (opere, depositi e cantieri stradali) del codice.

DIRETTIVA M LL PP 24 ottobre 2000
Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione.
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2.4 STRADE PRIVATE APERTE ALL’USO PUBBLICO:
Nelle strade private aperte all’uso pubblico, poste all’interno del centro abitato, rimane pur sempre la competenza del Comune ad assicurare la loro corretta e sicura utilizzazione da parte di tutti gli utenti; incombe quindi al Comune l’obbligo di disciplinare la circolazione attraverso una appropriata ed efficiente segnaletica stradale [art. 37, comma 1, lettera e), cod. str.]. A tale riguardo e’ bene precisare che la locuzione “area ad uso pubblico”, sulla quale il Codice all’art. 2 basa la definizione di “strada”, riguarda anche le strade private aperte all’uso pubblico, ancorche’ la relativa utilizzazione si realizzi “de facto” e non “deiure”. La segnaletica stradale in questi casi e’ posta a cura del Comune ogni qualvolta su di essa venga attuata una qualsiasi disciplina della circolazione avente carattere di generalità ed i provvedimenti relativi siano adottati per perseguire o conseguire un pubblico interesse. Analogamente sulle strade private ad uso pubblico fuori dai centri abitati, la competenza ad apporre la segnaletica e’ del Comune. E’ appena il caso di sottolineare che i segnali stradali devono rispettare le norme di riferimento per quanto riguarda la regolarità sotto il profilo qualitativo e quantitativo, anche sulle aree e sulle strade private aperte ad uso pubblico per le quali al Comune compete la responsabilità della disciplina della circolazione e della opposizione della segnaletica stradale. Su tali strade private, se non aperte all’uso pubblico, l’apposizione dei segnali e’ facoltativa, ma laddove utilizzati, essi devono essere conformi a quelli regolamentari e posti in opera nel rispetto della normativa tecnica che li riguarda. 

 Dalle considerazioni suesposte emerge la risultante che ogni situazione pratica ha una sua  connotazione particolare e caratteristiche assestanti e pertanto sarà compito precipuo dell’operatore quello di appurare attentamente la stato  di fatto del suolo per ben comprenderne il carattere pubblico/privato e quindi per scegliere la soluzione appropriata al singolo caso concreto.

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