Se c’è dolo e il conducente ha voluto consapevolmente investire il pedone, si è coperti dall’assicurazione?
Quante volte abbiamo avuto notizia del conducente che in preda alla rabbia abbia voluto provocare un incidente stradale. Clamoroso il caso del professore di religione che pare abbia investito volutamente due suoi alunni all’uscita da scuola all’interno parcheggio per rifarsi di tutto quello che questi combinavano a scuola Ci sono ulteriori casi che vedono anche gli operatori di polizia investiti volontariamente e per diverse ragioni:per evitare di arrestarsi ad un posto di controllo, per reazione ad una contravvenzione, ecc..
In questi casi, chi è tenuto a risarcire l’investito? L’assicurazione provvede oppure no?
Per la Suprema Corte di Cassazione (Sentenza n. 20786 del 20.08.2018) esprimendosi su un caso di investimento “particolare”, ovvero un evento in cui l’elemento psicologico del reato di lesioni è di tipo doloso, intenzionale, ritiene che la Compagnia Assicuratrice debba risarcire comunque.
Secondo il Codice Civile, infatti, sulla responsabilità civile (RCA), essa deve risarcire tutti i sinistri che si causano durante la circolazione dei veicoli.
“Le Sezioni Unite, chiamate con la citata sentenza a chiarire i concetti
di circolazione e di sosta ai fini dell’operatività del contratto di
assicurazione, hanno affermato che «nell’ampio concetto di circolazione
stradale indicato nell’art. 2054 cod. civ. è compresa anche la posizione di
arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli
spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in
funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a
tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso
può circolare nelle strade. Ne consegue che per l’operatività della garanzia
per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo
trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, delle
caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in
relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di
eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in
concreto si faccia del veicolo, sempreché che esso rientri in quello che
secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere»
Questo è giuridicamente sostenibile poichè nel concetto di “circolazione” non vi è nessun riferimento alla intenzionalità o meno sui comportamenti che causano un sinistro stradale, mentre si concentra sulla nozione del termine, in cui rientra “ogni uso conforme alla funzione abituale del mezzo”. Secondo la Suprema Corte, infatti,
Il motivo in esame richiama anche l’ampia discussione giurisprudenziale e dottrinale circa il concetto giuridico di circolazione ed osserva che la giurisprudenza di legittimità, pur avendo ritenuto operante l’assicurazione in caso di incendio di un veicolo in sosta, ha poi escluso che ciò valga anche in caso di incendio doloso. Anche in base alla normativa europea, la circolazione del veicolo consiste nella funzione abituale dello stesso, di talché l’uso ai fini di omicidio non potrebbe che escludere l’operatività della garanzia.
Non si applica quindi la norma generale del codice civile che esclude dal risarcimento «i danni derivanti da fatti dolosi» perché la responsabilità civile da circolazione stradale è peculiare.
“…la vettura fu utilizzata come una vera e propria arma,
investendo più volte la malcapitata vittima, nell’intento deliberato di ferirla o di ucciderla – non consente di affermare che il veicolo sia stato utilizzato in modo conforme alle sue caratteristiche, ovvero secondo la funzione abituale dello stesso. Tuttavia è indubbio che di circolazione comunque si trattava…”
Pertanto, uso il mezzo, si configura la circolazione, dunque l’assicurazione del proprietario dell’auto è tenuta a risarcire l’ investito anche se il conducente ha agito di proposito con lo scopo di farlo cadere o solo di spaventarlo. Non importa quindi che vi sia stato un uso improprio dell’autovettura, adoperata come un’arma impropria, perché occorre sempre tutelare la vittima, non l’aggressore, come ribadisce la Suprema Corte: «connotazione principale della responsabilità extracontrattuale si è ormai accentrata sulla posizione del danneggiato e privilegia la componente riparatoria».
Resta comunque salvo il diritto della compagnia assicuratrice di fare rivalsa nei confronti dell’assicurato che dolosamente abbia causato il sinistro, ossia di fargli causa per ottenere da questi la restituzione delle somme versate al danneggiato per causa sua.
Se siete rimasti coinvolti in una “Road Rage” avrete sempre diritto al risarcimento, ma prima di tutto cercate di fare il possibile per non rimanerne vittima