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I minorenni e la polizia giudiziaria: l’esegesi di un rapporto complesso

Nel panorama normativo la copiosa produzione di testi di diritto di ogni genere conduce a una fisiologica frammentazione della preparazione dell’operatore di polizia (giudiziaria e di sicurezza) che deve mantenersi costantemente aggiornato nei settori di specifico interesse e/o di vocazione operativa.

E’ innegabile che nella (spesso esasperante) ricerca scientifica in cui è protagonista la dogmatica giuridica, sovente si crea un incolmabile iato tra l’approfondita analisi degli istituti giuridici e la loro concreta latitudine applicativa generando, di tal guisa, uno strappo tra la conoscenza teorica e l’attitudine delle nozioni apprese al concreto utilizzo nella realtà della quotidianità.

Teoria e pratica

Due forme di sapere che se non armonizzate tendono a guardarsi reciprocamente con scetticismo. Sulla percepita esigenza di scongiurare una frattura del simposio tra conoscenza e pratica, in molti corsi di deontologia nelle Università italiane si evincono delle indicazioni ben precise ai futuri giuristi: la scrittura giuridica non deve risolversi in una autoreferenziata esposizione di un sapere, ma deve consistere nella trasmissione di un pensiero in grado di essere compreso anche ai profani del diritto.

La consapevolezza delle digressioni formulate, che di per sé rende aderente il diritto alla casistica concreta, è la direttrice che ispira il presente articolo che si pone l’obiettivo di redigere un primo contributo riguardo a un argomento immanente e di particolare rilevanza per l’agente e l’ufficiale di p.g.: il diritto penale e processuale minorile e le incidenze proprio sull’operato della polizia giudiziaria.

Senza volersi dilungare in inutili digressioni, ci si limita a riportare le norme di immediato riferimento per colui che vuole approfondire le relazioni che sussistono tra l’operatore di polizia e il minorenne.

La fonte primaria della disciplina sui minori si rinviene nel R.d.l. n. 1404/1943 (conv. in l. n. 835/1935) recante

Norme per l’istituzione e il funzionamento del Tribunale per i Minorenni, nonché nel d.P.R. n.448/1988 (e relative disposizioni di attuazione formulate mediante il d.lgs n. 272/1989) che delinea le disposizioni del processo penale a carico di imputati minorenni.

L’art. 3 l. n. 81/1987, nel delegare all’epoca il Governo della Repubblica a creare un apparato normativo inerente al processo a carico di imputati minorenni, non ha esitato a indicare specifici criteri per plasmare una giustizia che garantisse sia l’efficace perseguimento degli illeciti penali commessi da un soggetto di minore età sia una risposta sanzionatoria che tenesse conto proprio della giovane età.

Fase di valutazione della scena

Colui che svolge la propria professione esercitando le funzioni di polizia giudiziaria è consapevole che assumere decisioni afferenti a siffatto settore contempla sempre l’ermeneutica delle norme giuridiche, siccome deve valutare i fatti accertati sussumendoli nella rispettiva fattispecie astratta (che può denominarsi nei termini di una fase di valutazione giuridica dei fatti concreti); ancor prima, però, deve adottare la relativa decisione giuridico-operativa assicurando l’incolumità propria e altrui allorquando si stiano attuando le scelte in un contesto prettamente operativo (c.d. fase di valutazione della scena). 

Tanto chiarito in via di principio, le funzioni di polizia giudiziaria mirano all’accertamento di un fatto di reato, identificandone il responsabile e innestando la macchina procedimentale/processuale che, come acutamente analizzato in dottrina, rappresenta una condizione di per sé afflittiva per l’indagato/imputato, nonostante ontologicamente fondata sul principio di non colpevolezza in seno all’art. 27 Cost., comma 2.

Se l’assunto de quo vale per gli adulti è manifesto che l’impatto sarà maggiormente percepito e accusato dai minorenni.

Sovente il contatto con la funzione di polizia (giudiziaria e/o di sicurezza) è la primigenia forma di cognizione che il minore ha della giustizia penale.

Gli operatori di polizia – ancorché non specializzati – devono essere ben consci della circostanza che in quel preciso istante non sono chiamati esclusivamente a svolgere una professione, ma solitamente rappresentano una novità per i giovani che nelle loro uniformi e nel loro modo di rapportarsi percepiscono (o iniziano a percepire) la presenza dello Stato. 

Le ricadute sull’attività pratica della polizia giudiziaria non sono marginali. 

A riprova, l’art. 20 disp. att. d.P.R. n. 448/88 statuisce che nell’esecuzione dell’arresto, del fermo, dell’accompagnamento in flagranza di reato e nella traduzione, sono adottate le opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per ridurne, nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche. È precluso altresì il ricorso a strumenti di coercizione fisica salvo che ricorrano gravi esigenze di sicurezza.

ridurre, nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche del minore

Il precetto specificato dalla norma in cui si impone, tra l’altro, il dovere di “ridurre, nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche del minore” è il chiaro sintomo di come il Legislatore fosse già del tutto consapevole che la prima linea della giustizia penale sia rappresentata dagli operatori di polizia quali organi dell’ordinamento giuridico che avviano il minore nell’alveo della giustizia penale.

Vi è allora la devoluzione di un adempimento forse ultroneo rispetto ai doveri devoluti dalla concezione formale delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 c.p.p, consistente nel compito imprescindibile di ascoltare e proteggere il minore, applicando i rigidi e non negoziabili dettati della legge in una maniera definibile come “a misura di minorenne”, per evitare che l’impatto con la giustizia (dunque con il mondo degli adulti) non lasci segni indelebili e pregiudizievoli per una serena crescita psico-fisica. 

Ma vi è di più.

Concludendo questo primo intervento, l’analisi della legge di riferimento del diritto penale e processuale minorile consente di trarre un primo principio generale alla base di un corretto rapporto professionale tra il minore e la polizia giudiziaria.

Il principio si ricava dall’art. 1 d.P.R. n. 448/1988, comma 2, dacché la norma prevede che “il giudice illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni”. Se la norma impone all’organo giudicante di spiegare ciò che si compie al minore, tale obbligo varrà a fortiori per l’operatore di polizia giudiziaria.

Analizzando contestualmente le due norme appena citate (art. 20 disp. att. c.p.p.m. e art. 1 d.P.R. n. 448/1988) si coglie il principio generale che informa il rapporto tra p.g. e minorenne: l’ordinamento statale, in via indiretta, ha devoluto alla p.g. il compito di proteggere il minore e di spiegare cosa gli stia accadendo, pur sempre nel rigoroso adempimento degli obblighi previsti dalla legge e senza indulgenze dovute alla loro giovane età.

Ciò non deve tradursi in un ingiustificato assistenzialismo ma deve tramutarsi in una equilibrata commistione tra professionalità e capacità di empatia umana dell’operatore di polizia che deve armonizzare il bisogno di rappresentare in maniera ferma la serietà delle forze di polizia e, al contempo, di non mortificare il minorenne con cui, in quel momento, è entrato in contatto.

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