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Nuova Riforma del Codice della Strada e le modifiche pro sicurezza stradale

Attenzione alle violazioni! Basta distrazioni alla guida e comportamenti che compromettono la sicurezza!

In osservanza della delega per la revisione del Codice della Strada, avente lo scopo di reprimere determinati comportamenti che compromettono gravemente la sicurezza stradale, che è stata concepita la Riforma del Codice della Strada. Per questa ragione, per questa previsione legislativa, sono inasprite le sanzioni per i comportamenti ritenuti «particolarmente pericolosi e lesivi dell’incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, dei minori e dell’utenza debole della strada». Ne avevamo già ampiamente parlato qui, vi riportiamo alcune delle modifiche relative alla sicurezza stradale.

Non sono solo le disposizioni che vedremo più avanti ad interessare la Riforma perchè molteplici sono gli articoli interessati dalla riforma e che riguardano l’ambito della sicurezza stradale.

GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Tra i comportamenti alla guida che mettono a repentaglio le vite umane vi è l’uso di sostanze. In particolare si fa riferimento all’accertamento dello stato di chi si mette alla guida facendo uso di sostanze stupefacenti. Per costoro saranno obbligatori i prelievi di saliva da analizzarsi presso laboratori accreditati, fissi o mobili che siano con sanzioni più elevate per chi si rifiuta di sottoporsi agli esami. Oltre alle sanzioni previste, segue la revisione della patente di guida.

OBBLIGO DELLE CINTURE DI SICUREZZA

In particolare, nel Dossier 12 luglio 2019 in esame alla Camera, all’Art. 2 vengono illustrate tutte le disposizioni per migliorare la sicurezza stradale. In particolare, come a decorrere dal 1 gennaio 2024 tutti i veicoli di categoria M2 ovvero i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; ed i veicoli categoria M3, ovvero quelli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;  condotti da residenti in Italia adibiti a servizio di scuolabus dovranno essere equipaggiati di cinture di sicurezza il cui uso diventerà obbligatorio.

ARTICOLO 2 Disposizioni per la sicurezza stradale

A decorrere dal 1° gennaio 2024 tutti i veicoli di categoria M2 e M3, condotti da residenti in Italia, adibiti ad uso scuolabus devono essere muniti di cinture di sicurezza. A decorrere dalla medesima data non è più consentita la circolazione dei detti veicoli che ne siano sprovvisti [comma 1, lettera f)]. Viene inoltre modificato l’articolo 172, comma 10, del Codice della strada prevedendo che, quando il mancato uso delle cinture di sicurezza riguarda trasportati maggiorenni, la sanzione (pagamento di una somma da un minimo di euro 83 a un massimo di euro 333) si applica anche al conducente, fatto salvo il caso di conducente di veicolo adibito a servizio di piazza o di noleggio con conducente; in tal caso questi deve tenere informati i passeggeri dell’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza [comma 1, lettera g)].

TABLET, PC, NOTEBOOK

Modificato l’articolo 173, al quale viene aggiunto la specifica che al conducente è vietato, durante la marcia, far uso, oltre che di apparecchi telefonici e di cuffie sonore di smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghiche comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante“. Sembra assurdo, ma evidentemente si è arrivati a porre questi divieti perchè c’è chi ne faceva uso e la faceva franca vedendo accolti i ricorsi poichè il codice prevedeva la sanzione solo per l’uso di apparati telefonici.

AUMENTO DELLE SANZIONI

Rincaro delle sanzioni per i trasgressori in quanto la sanzione amministrativa prevista è del pagamento di una somma da euro 422 (contro i 165 euro della pre vigente normativa) ad euro 1.697 (precedentemente 661 euro), nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. La recidiva costa assai cara perchè qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 644 ad euro 2.588 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

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