Le funzioni Polizia Stradale
La situazione è alquanto controversa, ci sono state sentenze che hanno validato l’esercizio della qualifica di Polizia Stradale all’agente di Polizia Locale che, anche al di fuori dell’orario di servizio, ma all’interno della propria giurisdizione, ovvero l’ambito territoriale dell’Ente Locale al quale è legato dal rapporto di lavoro, abbia sanzionato comportamenti contrari al Codice della Strada. Fra queste il caso su cui si è trovato ad esprimersi il Tribunale di Trento, sezione civile, che con sentenza n. 470/2016, accoglieva il ricorso del Comune di appartenenza dell’agente che aveva elevato il verbale al C.d.S., a seguito della sentenza del Giudice di Pace che glie lo aveva annullato in quanto agendo in borghese, scendendo dal proprio autoveicolo privato aveva contestato il sorpasso di veicoli fermi per ragioni di traffico invadendo la carreggiata dedicata all’opposto senso di marcia. Il Tribunale, in questa occasione, precisava che per le funzioni della Polizia Locale, inerenti la gestione sul regolare il traffico, devono essere distinte da quelle della polizia giudiziaria, per questa ragione, nel relativo esercizio, non si applicano i limiti previsti dall’art. 57 c.p.p.
CODICE DI PROCEDURA PENALE
(d.P.R. 33 settembre 1988), n. 477
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Art. 57.
Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonchè gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55.
A leggere i fatti, si evince come l’agente in borghese abbia, in modo ineccepibile, fermato il trasgressore contestandogli immediatamente la manovra pericolosa per la circolazione, in particolare il sorpasso vietato dei veicoli incolonnati, qualificandosi nell’immediatezza e sanzionandolo per il 148 C.d.S.; e anche se all’interno della Legge Quadro 65/86 sulla Polizia Municipale, o nell’art. 12 del C.D.S., non è riscontrata alcuna limitazione temporale all’esercizio del potere sanzionatorio nei confronti degli utenti della strada, ergo essa è possibile. A rafforzare questa ratio vi è l’intervento del Ministero dell’Interno che con sua circolare 300/A/2/51901/110/26 del 4 marzo 2002, chiarisce come l’agente di Polizia Municipale che si trovi all’interno del Comune di appartenenza, possa esercitare tutte le funzioni di polizia stradale anche fuori dall’orario di servizio.
Diversamente, si possono leggere sentenze altre sull’argomento, in cui l’orientamento è quello di intrepretare queste attività all’interno della qualifica di agenti di Polizia Giudiziaria degli appartenenti alla Polizia Municipale la quale è limitata al territorio di appartenenza ed al tempo in cui sono in servizio, a differenza di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza… i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e non perdono la qualifica al di fuori dell’orario di servizio (cfr. Art. 57 c.p.p.).
Il Tribunale di Trento, nella sentenza sopra menzionata, giustamente, fa rilevare che nonostante gli automobilisti possano essere multati anche dalla Polizia Stradale o dai Carabinieri, ciò non qualifica il poliziotto municipale identicamente, perchè sono Corpi disciplinati in modo differente, e non lo sottopone, quindi, alle restrizioni previste dall’art. 57 del codice di procedura penale. La competenza territoriale, invece, rileva rispetto alla durata temporale delle qualifiche possedute dalla municipale. In altre parole, il limite del territorio persiste sempre ad eccezione dei casi meramente definiti dalla legge (es. flagranza di reato…)
In definitiva non c’è una univoca interpretazione:
se è vero che i poliziotti municipali/locali possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative al Codice della Strada, i giudici non concordano su altri aspetti: possono farlo solo se si trovano nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e se sono effettivamente in servizio.
Recentemente la Corte di cassazione, con ordinanza n. 2748 del 30 gennaio 2019, ha, infatti, accolto il ricorso promosso da un automobilista contro una sanzione per la violazione del Codice della Strada per aver effettuato un sorpasso a velocità non adeguata in prossimità di un’intersezione, il cui verbale di contestazione era stato redatto dal comandante della polizia municipale mentre era fuori servizio e vestiva abiti civili.
Dunque, per non instaurare un contenzioso imprevedibile nelle sue risultanze, è consigliabile sanzionare anche in abiti civili ma solo se si è effettivamente in servizio e solo in ambito territoriale, almeno fino a quando non si avrà una sentenza a sezioni unite che metta tutti d’accordo!
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