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Promulgata la legge sulla legittima difesa: siamo sempre scriminati?

Il Presidente della Repubblica ha, dunque, promulgato la cd legge sulla “legittima difesa” non senza commentarla, manifestando la preoccupazione sul possibile fraintendimento che la norma potrebbe arrecare, sottolineando altresì alcune altre criticità nell’applicazione concreta, venendosi a creare anche delle disparità di trattamento rispetto a taluni reati, ad esempio, la rapina. Sostanzialmente, Mattarella ha inoltrato una lettera alle Camere muovendo le seguenti critiche: all’art. 1 della legge, rispetto al quale ammonisce che i presupposti per la legittima difesa devono essere effettivi; all’art. 3 che non contempla il delitto di rapina ed infine per l’art. 8 nella parte in cui prevede che siano a carico dello Stato le spese di giustizia, nel caso in cui venga riconosciuta la legittimità della difesa, senza però che si escludano gli accadimenti in luoghi diversi dal domicilio.

La lettera

Ho promulgato in data odierna la legge recante: “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”. Il provvedimento si propone di ampliare il regime di non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a un’offesa ingiusta, realizzata all’interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati, il cui fondamento costituzionale è rappresentato dall’esistenza di una condizione di necessità. Va preliminarmente sottolineato che la nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l’azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia. 

L’art.2 della legge, modificando l’art.55 del codice penale, attribuisce rilievo decisivo “allo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto”: è evidente che la nuova normativa presuppone, in senso conforme alla Costituzione, una portata obiettiva del grave turbamento e che questo sia effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta. Devo rilevare che l’articolo 8 della legge stabilisce che, nei procedimenti penali nei quali venga loro riconosciuta la legittima difesa “domiciliare”, le spese del giudizio per le persone interessate siano poste a carico dello Stato, mentre analoga previsione non è contemplata per le ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio.

Segnalo, infine, che l’articolo 3 della legge in esame subordina al risarcimento del danno la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, nel caso di condanna per furto in appartamento o per furto con strappo ma che lo stesso non è previsto per il delitto di rapina. Un trattamento differenziato tra i due reati non è ragionevole poiché – come indicato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 125 del 2016 – “gli indici di pericolosità che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina”.

Fonte ANSA

La legge si compone di 9 articoli e rivede l’Istituto della legittima difesa  che si colloca tra le cause di giustificazione del reato contenuta nell’art. 52 del codice penale:

Articolo 52 c.p. (Difesa legittima)Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa (primo comma). Nei casi previsti dall’art. 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione (secondo comma).

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale (terzo comma). 

I requisiti della legittima difesa: 

  • l’esistenza di un diritto da tutelare (proprio o altrui);
  • la necessità della difesa;
  • l’attualità del pericolo;
  • l’ingiustizia dell’offesa;
  • il rapporto di proporzione tra difesa e offesa.

In tali ipotesi, il soggetto è autorizzato a far ricorso ad “un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo” per la difesa legittima della “propria o altrui incolumità” o dei “beni propri o altrui“.

In relazione alla difesa dei beni patrimoniali, ai fini della sussistenza della scriminante diventa necessario che: 

  • il reo non deve avere desistito dalla condotta illecita;
  • deve sussistere il pericolo attuale di aggressione.

In presenza delle indicate condizioni, poiché l’art. 52, secondo comma non distingue espressamente quali siano i beni per cui vige la tutela dal pericolo di aggressione (bene della vita e incolumità personale e/o beni patrimoniali) , si configura la scriminante della legittima difesa, fermo restante che, come previsto dall’art. 52, 2° comma c.p., nell’ipotesi in cui l’aggredito agisca per difendere beni patrimoniali, è necessitato sempre il duplice requisito della non desistenza e del pericolo di aggressione da parte dell’autore del reato.

Scarica la legge

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