Nel tempo la figura del vigile urbano, oggi poliziotto locale, dedito al controllo delle soste è stata soppiantata dalla figura dell’Ausiliario del Traffico, introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 17, cc. 132 e 133, della L. 15 maggio 1997, n. 127 (c.d. Legge Bassanini).
Tale legge ha statuito la possibilità, per i Comuni, di attribuire competenze in materia di prevenzione, accertamento e repressione delle violazioni al codice stradale, inerenti alla sosta dei veicoli, a personale diverso da quello normalmente inquadrato nei ruoli della Polizia Municipale e, in alcuni casi, anche a personale esterno alla stessa Pubblica Amministrazione.
Queste nuove figure sono, dunque, chiamate a svolgere alcuni importanti compiti di polizia stradale relativi al controllo dei veicoli in sosta regolare in alcuni precisi ambiti ben circoscritti, come desumibile nei commi dell’art. 17 summenzionati e sotto riportati:
132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.
133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
134. Al comma 5 dell’articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la parola: “portano” è sostituita dalle seguenti: “possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare”.
In tal senso, gli ausiliari del traffico sono definiti anche ausiliari della sosta; sono nominati dal Sindaco allo scopo di coadiuvare gli altri organi di polizia nell’attività di contrasto di quei diffusi comportamenti irregolari che congestionano la circolazione nei centri abitati.
In base all’area, fisica e tematica, in cui andranno ad operare possono essere individuati dei dipendenti, che assumeranno la qualifica di ausiliari della sosta, previo possesso di determinati requisiti, tra i:
– dipendenti comunali,
che sono i soggetti diversi dagli appartenenti alla Polizia Locale, vincolati all’Ente Locale per via di un rapporto di lavoro (indeterminato o determinato);
– dipendenti di aziende che hanno in gestione i parcheggi,
ossia, i lavoratori delle imprese che gestiscono i parcheggi o le aree di sosta a pagamento, individuati come coloro che, operando nelle aree in gestione, vi accertano le violazioni della sosta;
– dipendenti delle imprese di trasporto pubblico.
individuati tra le fila del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, con competenza ad accertare le violazioni in materia di sosta e di circolazione sulle corsie riservate.
REQUISITI
Gli ausiliari del traffico, per poter essere designati nominativamente dal sindaco, devono possedere sia dei requisiti soggettivi che oggettivi:
– requisiti morali, atti garantire l’imparzialità e la correttezza necessaria all’assunzione di qualifica di Pubblico Ufficiale, per la quale non si devono avere carichi pendenti o essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
-cittadinanza italiana;
-maggiore età;
-titolo di studio della scuola dell’obbligo.

Tra i requisiti oggettivi vi è, poi, la Formazione.
Modalità e durata dei corsi di formazione non sono fissate dalla norma e, pertanto, le amministrazioni comunali possono determinarle con un certo margine di discrezionalità, in funzione delle situazioni e delle esigenze locali. Per questo è fondamentale essere preparati sulle materie che, nell’ambito del Codice della Strada, costituiscono oggetto di intervento operativo su strada; in particolare:
– violazioni in materia di sosta;
– violazioni in materia di sosta e di circolazione sulle corsie riservate, per gli ausiliari dipendenti delle aziende del trasporto pubblico.
E’ bene precisare che gli ausiliari della sosta non possono accertare altre violazioni in materia di Codice della Strada, neanche se dovessero verificarsi in loro presenza, ancorché commesse nell’area di parcheggio o di sosta regolamentata, in concessione o comunque gestita dalla società da cui dipendono. Allo stesso modo il personale delle aziende di trasporto, nominato ausiliare del traffico, non può accertare altre violazioni a norme di comportamento, seppur commesse su corsie o strade riservate, limitandosi, dunque, solo a quelle relative alla sosta ovvero alla circolazione non autorizzata sulle corsie o sulle strade riservate ai mezzi pubblici, delimitate ai sensi dell´art. 7, c. 1 lettera a) o lettera i).
In tutti i casi, la competenza è soggetta al limite territoriale del Comune.
Gli ausiliari del traffico contribuiscono, quindi, alla sicurezza (segnatamente, alla sicurezza stradale) in maniera diretta, poichè la loro attività incide sulla fluidità della circolazione. Indirettamente, contribuiscono alla sicurezza generale poichè, sgravando le polizie stradali, ed in particolare la Polizia Locale, dai compiti assunti in materia di violazioni della sosta e di circolazione su corsie riservate, consentono che gli agenti della P.L. siano impiegati principalmente in altre attività. Infine, non meno importante è la loro presenza sul territorio al fine di scoraggiare, si vuol sperare, malintenzionati che in aree di parcheggio o sui mezzi pubblici intendano compiere atti, a dir poco, non commendevoli e oltre.