Potrebbe accadere che un veicolo, che preceda il nostro, non riprenda inspiegabilmente la marcia, nonostante il semaforo verde. Altre volte che, addirittura, si sposti sulla propria destra intenzionato a cedere la strada e invitando, quindi, al sorpasso a causa del suo incedere lento nel traffico quotidiano e proprio nei pressi della canalizzazione semaforica. Così, dopo aver atteso di capire bene, in una rapida sequenza cerebrale, valutata la circostanza e ritenuto che il conducente non sia intenzionato a riprendere la marcia a breve, si decide di superarlo, anche in considerazione del fatto che, non facendolo, si potrebbe rischiare di creare un inutile quanto pericoloso ingorgo al semaforo. Così facendo, però, potrebbe anche accadere che, su un’area semaforica canalizzata, si sia costretti a circolare a ridosso, o a cavallo, della striscia longitudinale continua, e che pur potendo sorpassare il veicolo in condizioni di sicurezza, poichè non si invade affatto l’opposto senso di marcia, per intervento del sopraggiungere del rosso al semaforo, si azioni la telecamera posta a presidio di quell’area. Purtroppo, quel che verrà ripreso dell’intero accadimento, sarà esclusivamente quell’istante in cui la nostra auto ripartirà a cavallo di una segnaletica longitudinale continua e (ironia della sorte!) con a fianco quel veicolo che non si era degnato di ripartire, o che addirittura ci aveva dato strada invitandoci al sorpasso. I fotogrammi, infatti, mostreranno esclusivamente il nostro incedere e quel veicolo che, nonostante il verde semaforico, magari esita ancora a riprendere la marcia e rimane sul posto per altri venti secondi. Provate a contare…
In data successiva, negli Uffici del Comando X, il funzionario Y a seguito delle prove documentali e fotografiche prodotte dall’apparecchiatura deputata ad accertare da remoto (mediante Omologazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 56214 del 08/07/2008 ed estensione dell’omologazione n. 4614 del 29/07/2013) le infrazioni relative al passaggio con il semaforo rosso, procede all’accertamento e contestazione dell’infrazione al codice della strada di cui all’art. 146 c.2 del vigente C.d.S. “Per non aver osservato i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale, nella corsia di sinistra proseguiva diritto e circolava sopra la striscia longitudinale, nonostante il divieto.”
A motivo della mancata contestazione viene addotta la circostanza dell’accertamento mediante un’apparecchiatura automatica: “Violazione accertata per mezzo di apparecchiatura di rilevamento (marca e modello) di cui sopra (Art 201 comma 1 bis lett. g-bis)”,
dalla cui visione, esercitando anche una valutazione a posteriori, il funzionario, in data successiva, accerta l’infrazione in ufficio.
Oltre alla lesione del diritto di difesa, perché al momento non è stata data la possibilità al presunto trasgressore di far rilevare la circostanza che l’ha costretto, per esigenze di circolazione, a sorpassare un’ auto ferma (si immagini se, nel caso di specie, si fosse trattato di un’auto in avaria e tutta la colonna di auto a seguire, fosse dovuta rimanere ferma al semaforo, accodata in attesa del carro-attrezzi e al solo scopo di evitare di incorrere in un’impensabile violazione).
A ben vedere, il surrichiamato art. 146 del Codice della Strada sanziona, sì, i comportamenti in difformità dalle prescrizioni della segnaletica stradale e dei segnali manuali degli agenti del traffico, a norma degli articoli da 38 a 43 del codice e dei relativi articoli del regolamento, tuttavia, si tratta di una norma a carattere residuale; le sanzioni stabilite dal citato articolo 146, infatti, si applicano, ad esempio, anche alle violazioni della segnaletica orizzontale (articolo 40), che non siano già previste e punite in modo specifico da altri articoli del codice. Dunque, la violazione commessa, nel caso di specie, semmai sarebbe stata quella vietata da uno specifico articolo che ne dettagliasse in modo preciso le diverse casistiche: per tale motivo, si tratta di un’infrazione non sanzionabile da un’apparecchiatura automatica, il cui impiego farebbe venir meno l’analisi della circostanza della violazione, che solo un agente del traffico sarebbe in grado di valutare, in quanto presente in loco; valga l’esempio del sorpasso del veicolo fermo in avaria che, divenuto ostacolo al flusso della circolazione, rende necessario il superamento in condizioni di sicurezza, evento -questo- antecedente la fase ripresa dalle telecamere, azionatesi solo nel momento del sopraggiungere del giallo. Sanzionare indiscriminatamente gli automobilisti che, per evitare una sanzione, si accoderebbero ad un veicolo fermo, comporterebbe una situazione di aggravio per la sicurezza della circolazione, dovuta al costituirsi di una coda di veicoli in intralcio e pericolo, anche per gli eventuali soccorsi d’urgenza (ambulanza, vigili del fuoco, polizia..).
Altra ragione per cui non si ritiene applicabile la circostanza della sanzione da remoto dell’art. 146, co. 2 alle violazioni che non siano altamente obiettive, come il passaggio con il rosso e giallo, è il fatto che, nel caso richiamato, si configurerebbe un’altra infrazione: il sorpasso di veicolo a cavallo della segnaletica longitudinale continua, fattispecie espressamente prevista dal codice Art. 148 C.d.S. “Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.” A ben vedere, al comma 5 il Codice della Strada pone addirittura l’obbligo di farsi superare quando la propria velocità potrebbe costituire pericolo ed intralcio alla circolazione: “Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densità della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente, di quest’ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all’osservanza di quest’ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.”
Riepilogando: se il Legislatore ha previsto i casi in cui non solo è possibile sorpassare in ragione delle condizioni basse di velocità del veicolo antecedente, addirittura imponendo al conducente di agevolare tale manovra, è spontaneo per il conducente che segue interpretare il messaggio per adoperarsi in tal senso. La suddetta circostanza, poi, non può essere affatto rilevata dall’apparecchiatura elettronica perché l’azione potrebbe non essere ricompresa nel campo di azione del dispositivo che, secondo la prescritta omologazione e per configurazione, prevede l’entrata in funzione, e quindi l’acquisizione delle immagini, a partire dall’accensione della luce rossa dell’impianto semaforico. Infatti, la relativa documentazione fotografica, prodotta dall’apparecchiatura, dovrà mostrare un’area strettamente compresa nella panoramica dell’intersezione controllata (anche per motivi legati alla privacy degli utenti della strada) e la lanterna semaforica che regola l’attraversamento, oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione. Per tale siffatta configurazione è impossibile, quindi, da parte del sistema di rilevamento automatico, accertare le condizioni di traffico che abbiano potuto determinare la manovra approssimata alle corsie di canalizzazione semaforica. E’ questa la ragione per la quale i dispositivi elettronici non possono essere utilizzati con certezza probatoria, perchè non rilevano e circostanziano quei fatti che maturano prima della loro entrata in funzione e che costringono i conducenti a comportamenti che derivano da esigenze della circolazione, potenzialmente scriminati dallo stato di necessità così come previsto dall’Art. 3 della L. 689/81 “Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa.” e dall’Art. 4 “Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.”
Ne deriva che non può essere ammissibile un accertamento in forma automatica, quindi da remoto, delle violazioni, come nel caso richiamato del superamento della linea longitudinale continua, e di tutte quelle violazioni che vadano oltre l’obbiettivo passaggio con il rosso (che la configurazione della telecamera rende in forma assolutamente contestuale e non soggetta ad altre interpretazioni) al contrario di altre situazioni su cui si va ad instaurare un regime di valutazione che potrebbe non tenere in debito conto delle circostanze antecedenti l’accensione dell’apparecchiatura al rosso, così come ampiamente illustrato. Se si vuole procedere a sanzionare il rispetto delle prescrizioni della segnaletica orizzontale, è necessario allargare il campo di azione della telecamera non riferendola semplicemente al contesto della linea di arresto della canalizzazione semaforica, dovendosi accertare il comportamento ab origine, ovvero nel momento in cui il conducente lo pone in essere e non solo nella parte terminale, quando giunge al semaforo a cavallo di una segnaletica orizzontale accanto ad un veicolo alla destra che al verde tardi persino a riprendere la marcia, se non a non riprenderla affatto per avaria, e il cui conducente non sarà mai rintracciato da nessuno per testimoniare l’accaduto.
In conclusione, ci sono fatti certi e fatti desumibili; quelli desumibili non possono, e non devono, essere sanzionati da un’apparecchiatura e da remoto, essendo necessaria una valutazione delle circostanze! Se passasse questo principio si condannerebbe una persona solo perchè ha una pistola fumante in mano, mentre occorre conoscere bene i fatti antecedenti per arrivare alla verità.