Quegli aeromobili grandi quasi quanto un giocattolo, adoperati per fare belle riprese o belle foto dall’alto, magari da pubblicare sui social, dall’11 settembre di quest’anno sono oggetto di una nuova normativa, contenuta nella sezione VII (Aeromobili senza equipaggio) del Regolamento U.E. 2018/1139 e relativo allegato IX.
Il Regolamento disciplina, a dire il vero, le norme comuni relative all’aviazione civile, ma poichè “anche gli aeromobili senza equipaggio utilizzano lo stesso spazio aereo degli aeromobili con equipaggio, il presente regolamento dovrebbe disciplinare aeromobili senza equipaggio indipendentemente dalla loro massa operativa” (Considerando n. 26)
Difatti, l’atto in parola abroga il Reg. U.E. 2008/216, che escludeva dal proprio campo d’applicazione i droni di peso inferiore ai 150 kg, attualmente ricompresi nella nuova normativa. Rimangono esclusi i droni usati per scopi militari, di polizia o altre funzioni pubbliche, sottoposti a disciplina speciale.
L’art. 56 precisa, infatti, che gli Stati membri possono stabilire regole per l’uso dei droni (APR=aeromobili a pilotaggio remoto) in ambiti non disciplinati dal Regolamento in parola, sia per ragioni di competenza (come nel caso della pubblica sicurezza, materia di riserva normativa statale) che per la protezione dei dati personali; peraltro, quest’ultima fattispecie è disciplinata da un Regolamento U.E., il 2016/679. Anche per quanto riguarda le sanzioni, il Reg. 2018/1139 ne contiene solo in tema di certificati e dichiarazioni, demandando agli Stati membri, ex art. 131, la potestà sanzionatoria per le altre fattispecie.
Il Regolamento, pur in vigore, per poter essere applicato, allo stato attuale necessita di una serie di atti esecutivi (ex artt. 57 e 127) e delegati (sulla base dell’art. 128) (1) che la Commissione U.E. dovrà adottare entro i prossimi cinque anni. Pertanto, nel frattempo, verranno applicate le norme nazionali attualmente in vigore, come il regolamento ENAC, per esempio, ma è facile prevedere che nei prossimi anni queste potrebbero essere modificate nella direzione tracciata dal nuovo Regolamento U.E., che costituirà il futuro quadro giuridico in materia.
Il Regolamento detta norme anche sugli operatori, che dovranno essere formati, identificati e registrati in appositi elenchi nazionali se useranno droni il cui utilizzo comporti rischi per la riservatezza, la protezione dei dati personali, la sicurezza o l’ambiente.
Anche la progettazione degli APR (che dovranno essere forniti di targhetta identificativa) dovrà fare in modo che il loro uso non metta a repentaglio la sicurezza e l’incolumità delle persone. In base al loro peso, all’area operativa e al rischio correlato, ogni drone dovrà essere dotato di funzionalità ulteriori, come sistemi di anticollisione e di atterraggio automatico.
In quanto apparecchiature dotate di telecamera, i droni APR potrebbero costituire un rischio per la riservatezza delle persone che si trovano nel loro raggio di ripresa. Tale rischio è maggiore per gli APR (che sono i droni usati a scopo professionale) in quanto ad essi è consentito di volare sulle aree critiche, ossia le città, che sono notoriamente zone popolate; mentre i droni usati a scopo ludico, denominati aeromodelli, possono volare solo fuori dei centri abitati, in aree meno popolate, dunque. Le regole per il rispetto della riservatezza e la protezione dei dati personali, in ogni caso, valgono per tutti.
Quali sono i rimedi che la normativa prevede per tutelare la nostra privacy dall’occhio potenzialmente indiscreto dei droni?
Innanzitutto, una tutela indiretta proviene dai requisiti che i piloti di questi velivoli devono possedere, requisiti che restringono il campo degli utilizzatori: il brevetto, l’autorizzazione a sorvolare le aree critiche e l’assicurazione per la responsabilità civile.
La tutela diretta della riservatezza personale, invece, è offerta dall’art. 615 bis C.P. che punisce chi si intromette indebitamente negli spazi in cui vive la persona.
Ma anche la recente normativa europea (Reg. 2016/679, conosciuto anche come GDPR), integrata dal D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, detta regole generali per la protezione dei dati personali, tra le quali evidenziamo la Privacy by design e la Privacy by default (art. 25 GDPR), come principii che obbligano a costruire e configurare gli apparecchi in modo che essi possano raccogliere il minor numero di dati personali possibili (in omaggio al principio di minimizzazione).
Altro principio fondamentale è costituito dal consenso (art. 6 GDPR), che va ottenuto dalla persona eventualmente ripresa, se si intende utilizzare o diffondere l’immagine.
L‘articolo 12 del GDPR, inoltre, richiede che siano fornite le informazioni sul trattamento dei dati personali: in particolare, tale informativa deve essere facilmente reperibile, nel senso che l’interessato non deve avere difficoltà nel trovarla e gli deve essere fornita nella maniera più semplice e veloce possibile.
Anche per i droni vale il medesimo principio. Nell’ambiente di vita reale ove solitamente vengono effettuate riprese è necessario adottare cartelloni visibili o pannelli contenenti le informazioni sulla privacy ed anche informative rilasciate sui giornali e sui media qualche giorno prima di eventuali utilizzi. Durante l’uso dei droni sarebbe consigliabile anche che il pilota sia ben visibile e non troppo lontano dall’apparecchio, in modo da poter interloquire con lui, domandare informazioni, rilasciare o meno il consenso, etc.
La questione fu affrontata per la prima volta anche dal Garante della Privacy nel caso relativo a Google Street View. In tale circostanza il Garante impose a Google di dare notizia delle riprese attraverso due quotidiani ed una radio locali, per ogni regione oggetto di riprese, e obbligò ad apporre sulle vetture che acquisivano le immagini cartelli o adesivi che indicassero le attività di ripresa svolte per la pubblicazione su Street View.
In base alla normativa vigente il Garante della Privacy, con provvedimento web n° 6952903 dell’11.10.2017, ha fornito i seguenti consigli, che riassumiamo a parole nostre, per l’uso dei droni a scopo ricreativo:
1) Rispettare le regole previste dall’E.N.A.C. (e dal Reg. UE 2018/1139, appena applicabile, N.d.A.);
2) evitare di invadere gli spazi personali e l’intimità delle persone, quando si vola su aree pubbliche, come parchi, spiagge, campeggi, e via dicendo;
3) non diffondere le riprese su social, web, chat, se non dietro consenso delle persone filmate;
4) senza il consenso si possono diffondere le immagini solo se le persone non sono identificabili (per es. se riprese da molto lontano o se un software ne ha oscurato i volti);
5) le medesime accortezze devono essere usate per le targhe dei veicoli, gli indirizzi di casa, le camere d’albergo e tutto quello che renderebbe identificabile una persona;
6) evitare sempre riprese in spazi privati altrui, come giardini, case, etc.
7) non captare suoni, voci e conversazioni volontariamente e non diffonderli, se possano contribuire ad identificare le persone.
In sintesi: trattare dati personali (ossia registrarli, catalogarli, conservarli, modificarli, diffonderli) è vietato, tranne che nei casi previsti dalla Legge, se il titolare dei dati non dia il suo consenso previa informativa sulle finalità per le quali quei dati vengono raccolti. La Pubblica Amministrazione e le Forze di Polizia vedono leggermente attenuati tali obblighi (a determinate condizioni stabilite dalla normativa); ma per i soggetti privati l’attenzione dev’essere massima e l’uso dei droni impone inevitabilmente attenzione e rispetto, per la Legge e per la vita privata altrui.
(1) Gli atti delegati, ex art. 290 TFUE, sono atti demandati alla Commissione U.E. per integrare o modificare elementi non essenziali degli atti normativi di cui all’art. 288 TFUE (regolamenti, direttive, decisioni).
Gli atti esecutivi, ex art. 291 TFUE, sono atti della Commissione U.E. che servono ad eseguire gli atti normativi di cui sopra.