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L’accertamento della mancanza della copertura assicurativa

con apparecchiature elettroniche

Ritorniamo sull’argomento per fare delle precisazioni a riguardo le modalità operative di accertamento della mancanza della copertura assicurativa, qualora si utilizzino apparecchiature elettroniche, tipo Street Control, per distinguerle da quelle strumentazioni che agiscono in via del tutto automatica, tipo autovelox.

Al comma 4-ter di cui all’art.193 CdS si legge espressamente:

 4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo puo' essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. (3)


Il primo dubbio al riguardo è quello sulla omologazione.

Gli attuali dispositivi omologati per il funzionamento completamente in automatico, sono costituiti da quelle strumentazioni che agiscono da soli, indipendentemente dalla presenza o meno di un operatore di Polizia. Notoriamente operano registrando le immagini della violazione per le quali l’apparecchiatura elettronica è stata preventivamente approvata. Allo stato attuale non esisterebbero apparecchiature specificatamente omologate per sanzionare la mancanza della copertura assicurativa e/o revisione in modalità automatica. Queste, sono contemplate solo per l’accertamento di altre e diverse violazioni alle norme del codice della strada, come ad esempio il superamento dei limiti di velocità, la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate. Tali apparecchiature automatiche producono una documentazione fotografica che, una volta visionata a posteriori, potrà essere utilizzata come atto di accertamento relativamente alla circolazione su strada del veicolo, in una determinata circostanza spazio-temporale fissata dallo scatto fotografico.

Quale procedura in caso di mancanza della copertura assicurativa?

4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4- ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8. (3)
4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. (3)

Operato il raffronto con la banca dati della Motorizzazione, il veicolo che risultasse non coperto dall’assicurazione obbligatoria, l’organo di polizia che ne ha accertato la violazione prelevando la fotografia dalla apparecchiatura elettronica che ne comprova la circolazione, sapendo che detta documentazione fotografica costituisce atto di accertamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge n. 689/81, provvederà a notificare un invito, a norma dell’articolo 180, comma 8, Codice della Strada, al proprietario del veicolo, o ad altro soggetto obbligato in solido, di cui all’articolo 196, ad esibire il certificato dell’assicurazione obbligatoria.

Cosa accade successivamente alla notifica?

Si possono verificare diverse condizioni:

  • nel caso in cui il certificato assicurativo venga esibito nei termini indicati nell’invito notificato ai sensi dell’articolo 180, e il veicolo risulti essere stato assicurato al momento dell’accertamento, non si procederà ad applicare alcuna sanzione;
  • nel caso in cui il certificato assicurativo venga esibito nei termini indicati sempre nell’invito notificato ai sensi dell’articolo 180, e il veicolo non risulti essere stato assicurato al momento dell’accertamento (anche nel caso sia stato assicurato successivamente alla data dell’accertamento) si procederà all’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 193, comma 2, CdS. Riguardo alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo, previsto in tali casi, si dovrà applicare ma non eseguire se il veicolo risulti assicurato successivamente all’accertamento a meno che non risulti il pagamento del premio assicurativo per almeno sei mesi e il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. In caso contrario si dovrà eseguire il sequestro amministrativo del veicolo;
  • nel caso in cui il certificato assicurativo non venga esibito si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall’articolo 180, comma 8 e dall’articolo 193, comma 2 Codice Della Strada con l’applicazione anche della sanzione accessoria del sequestro amministrativo.

L’accertamento su strada

street control IPS

Nell’ambito dell’attività di polizia stradale sul territorio, l’organo di polizia preposto ai controlli su strada, può accertare la copertura dei veicoli in transito avvalendosi di appositi dispositivi, tipo Street Control, strumenti non sono omologati poiché non eseguono misurazioni in senso stretto come ad esempio la velocità, per cui, in questi casi, l’omologazione non solo è necessaria ma anche obbligatoria. Al contrario dell’autovelox, i dispositivi Street Control sono stati definiti “Taccuini elettronici” dal Ministero dei Trasporti, rappresentando un mero ausilio ai controlli su strada da parte delle polizie stradali. Il loro compito, di detti strumenti, è agevolare la consultazione delle banche dati, nello specifico della Motorizzazione, consentendo di rilevare, non solo la mancanza della copertura assicurativa, ma anche della revisione. L’accertamento, quindi, è immediato e di conseguenza possono procedere all’immediata contestazione della violazione all’effettivo trasgressore, se presente, o alla notifica del verbale se assente.

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