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Inasprimento sanzioni per chi circola senza la regolare copertura assicurativa

Legge n. 136/2018 di conversione del Decreto-legge fiscale (DL n. 119/2018)

Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il decreto fiscale è diventato legge, e così in data 19 dicembre è entrata in vigore una ulteriore stretta sugli evasori dell’Rc Auto.

Il decreto fiscale, infatti, affronta anche l’annoso problema delle auto che in Italia circolano senza la prescritta assicurazione e che, a livello nazionale, la quota di autoveicoli non assicurati risulta del 13%, pari a circa cinque milioni (Fonte: www.infodata.ilsole24ore.com).

Al fine di contrastare tale fenomeno è stata introdotta la modifica all’Art. 193 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n 285 (Codice della Strada) si introduce la recidiva:

coloro che nell’arco di due anni, violano per due volte il comma 2 dell’art 193 CdS, circolando senza copertura assicurativa, andranno incontro alle seguenti misure:

  • raddoppio della sanzione pecuniaria, rispetto a quanto previsto dal comma 2 art 193 CdS: sanzione passa dalle 849 alla minima di 1698 euro ad una massima di 6792 euro;
  • introduzione della sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi;
  • fermo amministrativo del veicolo di 45 giorni anche se il proprietario provvede al pagamento della sanzione in misura ridotta e del premio assicurativo per la durata di sei mesi, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista.
  • quando l’assicurazione, per la responsabilità verso i terzi, sia stata resa operante nei quindici giorni successivi alla relativa scadenza, l’importo della sanzione irrogata non sarà più ridotto di tre quarti, ma soltanto della metà
  • pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, per la restituzione del veicolo se il conducente coincide con il proprietario.
  • decurtazione di 5 punti sulla patente di guida per il trasgressore.
 
Art. 193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile. 

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. 

2. Chiunque    circola    senza     la     copertura dell'assicurazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro  3.396. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la  sanzione  amministrativa pecuniaria e' raddoppiata. 
2-bis. Quando lo stesso soggetto  sia  incorso,  in  un periodo di due anni, in una  delle  violazioni  di  cui  al comma 2 per almeno due  volte,  all'ultima  infrazione  con segue altresi' la sanzione amministrativa accessoria  della sospensione della patente da uno a due mesi, ai  sensi  del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi,  in  deroga  a quanto previsto dal comma 4, quando e' stato effettuato  il pagamento  della  sanzione  in  misura  ridotta  ai   sensi dell'articolo 202 e corrisposto il premio di  assicurazione per almeno sei mesi, il  veicolo  con  il  quale  e'  stata commessa la violazione non e' immediatamente restituito  ma e' sottoposto alla sanzione amministrativa  accessoria  del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo  le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II,  decorrenti dal  giorno  del  pagamento  della  sanzione  prevista.  La restituzione del veicolo e' in  ogni  caso  subordinata  al pagamento delle spese di  prelievo,  trasporto  e  custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il  successivo fermo, se ricorrenti,  limitatamente  al  caso  in  cui  il conducente coincide con il proprietario del veicolo.  
3. La sanzione amministrativa di  cui  al  comma  2  e' ridotta alla meta' quando l'assicurazione del  veicolo  per la responsabilita' verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di  cui  all'art. 1901,  secondo  comma,  del  codice  civile.  La   sanzione amministrativa di cui al comma 2 e' altresi'  ridotta  alla meta'  quando  l'interessato  entro  trenta  giorni   dalla contestazione  della  violazione,   previa   autorizzazione dell'organo accertatore, esprime  la  volonta'  e  provvede alla  demolizione  e  alle  formalita'  di  radiazione  del veicolo. In tale caso l'interessato  ha  la  disponibilita' del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per  le operazioni di  demolizione  e  di  radiazione  del  veicolo previo  versamento  presso  l'organo  accertatore  di   una cauzione pari all'importo della  sanzione  minima  edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma  di  legge,  l'organo  accertatore   restituisce   la cauzione,  decurtata  dell'importo  previsto  a  titolo  di sanzione amministrativa pecuniaria. 

4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213. (1) 

4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice.
 

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