Legge n. 136/2018 di conversione del Decreto-legge fiscale (DL n. 119/2018)
Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il decreto fiscale è diventato legge, e così in data 19 dicembre è entrata in vigore una ulteriore stretta sugli evasori dell’Rc Auto.
Il decreto fiscale, infatti, affronta anche l’annoso problema delle auto che in Italia circolano senza la prescritta assicurazione e che, a livello nazionale, la quota di autoveicoli non assicurati risulta del 13%, pari a circa cinque milioni (Fonte: www.infodata.ilsole24ore.com).
Al fine di contrastare tale fenomeno è stata introdotta la modifica all’Art. 193 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n 285 (Codice della Strada) si introduce la recidiva:
coloro che nell’arco di due anni, violano per due volte il comma 2 dell’art 193 CdS, circolando senza copertura assicurativa, andranno incontro alle seguenti misure:
- raddoppio della sanzione pecuniaria, rispetto a quanto previsto dal comma 2 art 193 CdS: sanzione passa dalle 849 alla minima di 1698 euro ad una massima di 6792 euro;
- introduzione della sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi;
- fermo amministrativo del veicolo di 45 giorni anche se il proprietario provvede al pagamento della sanzione in misura ridotta e del premio assicurativo per la durata di sei mesi, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista.
- quando l’assicurazione, per la responsabilità verso i terzi, sia stata resa operante nei quindici giorni successivi alla relativa scadenza, l’importo della sanzione irrogata non sarà più ridotto di tre quarti, ma soltanto della metà
- pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, per la restituzione del veicolo se il conducente coincide con il proprietario.
- decurtazione di 5 punti sulla patente di guida per il trasgressore.
Art. 193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata.
2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all'ultima infrazione con segue altresi' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando e' stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale e' stata commessa la violazione non e' immediatamente restituito ma e' sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo e' in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e' ridotta alla meta' quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilita' verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e' altresi' ridotta alla meta' quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volonta' e provvede alla demolizione e alle formalita' di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilita' del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213. (1)
4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice.