Il 3 dicembre 2018, è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 281, la LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018 “decreto sicurezza” contenente numerose norme di rilievo sociale, come l’Immigrazione, e relative alla circolazione stradale. E’ strutturato su 40 articoli suddivisi in 4 Titoli: Titolo I (artt. 1-15) – Disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione; Titolo II (artt. 16-31) – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa; Titolo III (artt. 32-38) – Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’Interno nonché sull’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; Titolo IV (artt. 39-40) – Disposizioni finanziarie e finali.
Riguardo allo specifico in materia di Codice della Strada:
1 – Art. 7 CDS – L’attività di parcheggiatore non autorizzato, nel caso di seconda infrazione o svolta con l’impiego di minori, diventa illecito penale (art. 21-sexies). Queste nuove disposizioni sono state previste dall’art. 21-sexies del decreto, ai sensi del quale il comma 15-bis dell’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: “15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell’attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E’ sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II”.
2 – Art. 93 CDS – Le modifiche dell’art. 93 vietano a chi ha la residenza in Italia da più di 60 giorni di circolare con veicoli immatricolati all’estero, salvo la disponibilità dei veicoli in particolari forme documentate di leasing, comodato o noleggio s.c. (art. 29-bis);
3 – Art. 132 CDS – L’articolo 132 CDS, secondo cui il veicolo immatricolato all’estero può circolare in Italia al massimo per un anno, prevede ora che, scaduto questo termine, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario può chiedere all’UMC competente un foglio di via per lasciare il territorio nazionale. Circolando oltre l’anno la sanzione pecuniaria è aumentata, il veicolo è praticamente sequestrato e, se non si provvede come sopra detto, entro 180 giorni viene confiscato (art. 29-bis).
4 – Art. 196 CDS – L’articolo 196 CDS ha introdotto delle precisazioni sulla figura di obbligato in solido: per l’art. 94 c. 4 bis è tale non più il proprietario del veicolo ma l’intestatario temporaneo; nel caso di veicoli immatricolati all’estero e circolanti in Italia è la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo (art. 29-bis);
5 – Art. 213 e 214-bis CDS – Il nuovo testo dell’art. 213 CDS introduce sostanziali modificazioni nella normativa del sequestro per confisca dei veicoli (art. 23-bis):
– tutti i veicoli sequestrati, compresi ciclomotori e motocicli, devono essere affidati in custodia agli interessati (proprietario, conducente, genitore in caso di minorenne, ecc.);
– in caso di impossibilità o rifiuto, il veicolo è depositato in depositeria ai sensi dell’art. 214-bis con obbligo di tempestivo ritiro, successivo alla comunicazione pubblicata nel sito internet istituzionale della prefettura-UTG competente, altrimenti: trasferimento immediato di proprietà;
– la circolazione con veicolo sequestrato comporta il trasferimento del veicolo in proprietà al soggetto di cui all’art. 214-bis, cui viene consegnato, nonché la revoca della patente;
– è sempre disposta la confisca dei veicoli (non solo ciclomotori e motocicli) adoperati per commettere reati diversi da quelli previsti dal CDS;
6 – Art. 214 CDS – Disposizioni analoghe a quelle del caso precedente sono previste per il fermo amministrativo dei veicoli (art. 23-bis);
7 – Art. 215-bis CDS – Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati – introdotto nuovo articolo (art. 23-bis); si inserisce un sistema nuovo per il controllo dei veicoli presenti nei depositi. I prefetti saranno tenuti al censimento semestrale dei veicoli e alla pubblicazione sul sito della Prefettura dell’elenco di auto, moto, furgoni ecc. posti sotto sequestro. Entro 30 giorni dalla data in cui è stato pubblicato l’elenco, il proprietario di un veicolo sequestrato può prenderselo in custodia pagando le somme dovute. Se il debito non verrà risolto entro quei 30 giorni, il veicolo verrà confiscato.
8 – DLG 66/1948 – Con le nuove disposizioni sul blocco stradale, ostacolare la libera circolazione con ingombri e ostruzioni è illecito penale non solo per le strade ferrate ma anche per le strade ordinarie. È illecito amministrativo l’ostruzione di strada ordinaria col proprio corpo (art. 23).