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“Codice Rosso”, procedura abbreviata per la violenza di genere

E pur si move!

è una frase celebre della lingua italiana, pronunciata da Galileo Galilei, nel riferirsi, probabilmente, alla Terra. Qualcosa si muove, a significare, stavolta, che lo Stato, che deve proteggere chi denuncia una violenza, specie quando si tratta di una vittima debole (donne, bambini ed anziani), finalmente debba darsi da fare per far sentire il suo peso. Non  solo è necessario che lo Stato faccia sentire la sua presenza su questo tema, ma è soprattutto un dovere  richiamato dalla stessa Costituzione in tema di libertà. E’ innegabile che la violenza di genere nasca da una volontà di sopraffazione, da parte di un uomo che non accetta le volontà altrui, della donna appunto, la quale è costretta a subire, sopportando anche la violenza, pur di non sentire il peso del rimanere sola, ma altre volte anche a causa della vergogna e ancora di più perchè spesso non  creduta, riguardo alla situazione intrafamiliare che sta vivendo.

Finalmente, il Consiglio dei ministri ha approvato il cd ‘Codice Rosso‘, una nomenclatura che rimanda al codice di priorità immediata per le emergenze, un ddl a firma dei Ministri della Giustizia, Alfonso Bonafede, e della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno.

Secondo i Ministri firmatari, la norma nasce come risposta a quelle situazioni che hanno visto le donne  morte in attesa di giudizio dopo che avevano comunque presentato denuncia per le violenze subite.  Dunque, le denunce per i reati di  maltrattamento, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate, quando commessi in contesti familiari o di convivenza, avranno una corsia preferenziale, tant’è che queste dovranno essere   inoltrate direttamente al Pubblico Ministero, il quale sarà tenuto a convocare e sentire la donna entro tre giorni dall’avvenuta comunicazione, mentre con un’integrazione all’art. 370 Codice di Procedura Penale,  la polizia giudiziaria dovrà dare priorità allo svolgimento delle indagini delegate dal pubblico ministero, senza che sussista la possibilità di valutare l’esistenza dell’urgenza. Quindi,  gli organi  investiganti, quando ne ricevono la notizia, dovranno procedere senza ritardo nelle attività e nelle relative comunicazioni al Magistrato in modo da dare immediata esecuzione, previa valutazione, di una misura coercitiva.

Sparisce, quindi,  con la modifica all’articolo 347 del Codice di Procedura Penale, ogni discrezionalità da parte della polizia giudiziaria che, una volta ricevuta una denuncia da parte di una donna riguardo a maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate subiti e commessi in contesti familiari o di semplice convivenza, dovrà inviarla subito al magistrato senza valutare se sussistano ragioni di urgenza. Mentre, con la modifica dell’articolo 362 del C.P.P. si vuole, invece,  dare al P.M. la possibilità di valutare subito l’eventuale sussistenza delle esigenze cautelari a carico dell’aggressore.

Un aspetto che preme sottolineare è l’impegno, suggellato normativamente, a sottoporre a CORSI DI FORMAZIONE il personale di polizia, inteso come Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Polizia Penitenziaria, forze individuate in prima linea nel trattare tale tipologia di reati, in modo che possano perfezionare le competenze specialistiche necessarie a fronteggiarli, sia in termini di prevenzione che di repressione degli stessi, nonché per una più adeguata interlocuzione con le vittime. 

Permane un problema, a parere di chi scrive, e non di poco conto, riguardante l’indagato, ovvero la persona che viene accusata di tali reati. Finora, non si è osservata una vera attenzione a trattare il reo secondo le modalità che meglio possono raggiungere lo scopo di tutelare la vittima e la prole. Atteso che il Pubblico Ministero decida per gli arresti domiciliari, siamo sicuri che uno stalker possa davvero rispettare un’ ordinanza restrittiva, quando il suo bisogno di distruzione è più forte della vita stessa, anche della propria? Sono noti, infatti, i casi di cronaca in cui individui diffidati con Ammonimenti da parte del Questore, abbiano comunque agito in danno della “fonte delle proprie frustrazioni” o, come nel caso della  fine tragica di una storia di maltrattamenti fra le mura domestiche a Sabbioneta, a pochi chilometri da Mantova, dove a perdere la vita è stato un bimbo di 11 anni il cui padre era stato già sottoposto ad un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

Dunque, non ci resta che augurarci  che il “Codice Rosso” sia solo un primo passo verso  una attenzione maggiore alla problematica della violenza in famiglia, che può essere affrontata efficacemente solo se si analizzano tutti gli attori, perché un uomo che usa la violenza è un uomo disturbato,  che agisce per rabbia, a volte impulsivo mentre a volte scientemente pianificatore di un disegno di morte. Purtroppo, in queste fattispecie di reato, il discorso del recupero del reo non regge, non può quando la frustrazione che il soggetto vive trova la sua soluzione nella vendetta, nel  porre fine ad una vita; fintanto che non vi riuscirà avrà sempre il suo obiettivo in mente, proposito che coverà anche nel tempo della reclusione. Quindi, la condanna al carcere potrebbe essere solo del tempo da trascorrere in attesa del momento in cui risolvere la   rabbia. Si rende necessario, quindi,  un percorso di recupero sul piano anche psicologico, dove si potrà, durante il lungo percorso, valutare se ciò sia possibile…al contrario ergastolo a vita! L’unica  alternativa plausibile a questo è il  Metodo Scotland!

 

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