La Commissione Affari Costituzionali, in sede referente, ha approvato alcuni importanti emendamenti frutto delle tantissime richieste avanzate dalla Polizia Locale.
Qui di seguito, in sintesi, riportiamo gli emendamenti al D.L. n. 113/2018, approvati dalla suddetta Commissione, che riguardano:
A) L’Articolo 18. (l‘accesso al CED interforze da parte del personale della Polizia Locale).
Con l’approvazione dell’emendamento 18.600, il 1° comma, dell’art. 18, che recita: <1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all’identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della medesima legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate.>, viene modificato, prevedendo che: <<“progressivamente” nel corso del 2019, agli altri comuni capoluogo di provincia.
Con l’introduzione di un nuovo comma 1-bis a detto articolo, si propone che le disposizioni in esame siano ulteriormente estese ad altri comuni diversi da quelli individuati dal comma 1, sulla base di parametri determinati con un decreto del Ministro dell’interno, previo accordo in Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Tali parametri sono connessi:
– alla classe demografica;
– al rapporto numerico tra il personale della polizia municipale assunto a tempo indeterminato e il numero di abitanti residenti;
– al numero delle infrazioni alle norme sulla sicurezza stradale rilevate nello svolgimento dei servizi di polizia stradale (di cui all’articolo 12 del codice della strada).>>.
B) Con l’Emendamento 18.0.5 viene previsto l'<<Art. 18-bis (Disposizioni in materia di accesso alle banche dati presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)>>, che: <<Estende agli enti locali la possibilità di accedere gratuitamente al sistema informativo della Direzione generale per la Motorizzazione, limitatamente all’espletamento delle funzioni di polizia locale.>>.
A tal fine propone una novella all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 1994. Quest’ultimo articolo prevede, al comma 1, che le pubbliche amministrazioni e le persone giuridiche e fisiche private possano accedere alle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale della Motorizzazione. Il comma 2, nel testo vigente, stabilisce che gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato possono usufruire gratuitamente dell’accesso per gli specifici compiti d’istituto.
C) L’Articolo 19 (Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie Municipali).
– Con l’approvazione dell’Emendamento 19.600, viene proposto di estendere la platea dei Comuni che preveda la sperimentazione per l’utilizzo delle armi comuni ad impulsi elettrici (tipo Taser). A seguito della sperimentazione, i Comuni, con proprio regolamento, da adottare con il relativo atto deliberativo, potranno assegnare dette armi alla Polizia Municipale in dotazione effettiva di reparto.
– Con l’approvazione degli Emendamenti 19.7 e 19.3, viene proposto di sostituire: i riferimenti alla “polizia municipale” con quelli alla “polizia locale”, con il relativo richiamo alla fonte istitutiva della Conferenza unificata citata nel testo.
D) Con l’Emendamento 19.0.3 viene proposto l’<<Art. 19-bis. (Dotazioni della polizia municipale)>>, che sancisce per il personale della Polizia Municipale: <<la portabilità delle armi senza licenza fuori del territorio dell’ente di appartenenza, per il caso di necessità dovuto alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza.>>.
L’articolo così proposto e approvato dalla Commissione referente va ad incidere, con disposizione che si definisce di interpretazione autentica, sul raccordo interno alle disposizioni come richiamate della legge n. 65.
E) Con l’Emendamento 35.0.600 (testo 2) viene proposto l’<<Articolo 35-bis (Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale)>>. Con l’introduzione di quest’articolo: <<é consentito ai Comuni, che abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica nell’ultimo triennio, di procedere nell’anno 2019 ad assunzioni di personale della polizia municipale in deroga ai vincoli previsti dalla legge di stabilità per il 2016.>>
Attendiamo l’approvazione in aula che ci permetterà di conoscere quale sarà il testo definitivo del Decreto Legge convertito in legge, al fine di potere dare un giudizio definitivo su questo decreto sicurezza, in termini di riconoscimenti che possono farci sperare in un cambio di atteggiamento nei confronti della Polizia Locale.
Noi di IPS-OPL, abbiamo presentanto nell’incontro del 19 ottobre scorso, con il Sottosegretario Sibilia presso il Ministero dell’Interno, la ns. proposta di emendamenti elaborati dal “Gruppo Nazionale per la Riforma della Polizia Locale”, composto da Personale di ogni ordine e qualifica delle diverse città e regioni d’Italia e possiamo dire che molti dei ns. emendamenti risultano fra quelli approvati dalla C.A.C..
Ecco in sintesi gli emendamenti presentati da IPS e OPL ed elaborati dal gruppo di lavoro (di cui fanno parte personale, di ogni ordine e qualifica di PL, di Città e Comuni delle diverse regioni d’Italia), qui di seguito meglio elencati:
1 . All’articolo 18, comma 1, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, il periodo: «dei Corpi e servizi di polizia municipale dei Comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza», è sostituito dal seguente: «dei Corpi di polizia locale dei Comuni capoluoghi di provincia e dei Comuni loro associati, in possesso dei requisiti e delle qualifiche per l’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 5 della legge n. 65/1986, per l’effettuazione delle attività operative di sicurezza
urbana integrata, ordine e sicurezza pubblica e di polizia stradale».
2 . All’articolo 18, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, la parola in intestazione di detto articolo: <<municipale>>, è sostituito dalla seguente: <<locale>>.
3. All’articolo 18, comma 2, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, la parola: <<municipale>>, è sostituito dalla seguente: <<locale>>.
4. All’articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, le parole: «i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unita’ di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia municipale », sono sotituite
dalle seguenti: « quattro unità del personale dei Corpi di polizia locale dei Comuni capoluoghi di provincia e dei Comuni loro associati, in possesso dei requisiti e delle qualifiche per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 5 della legge n. 65/1986, per l’effettuazione delle attività operative di sicurezza urbana integrata, ordine e sicurezza pubblica e di polizia stradale, sono dotati di armi comuni ad impulso elettrico,
quale dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi».
5. All’articolo 19, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, la parola in intestazione di detto articolo: <<municipali>>, è sostituito dalla seguente: <<locali>>.
6. All’articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, la parola: <<municipale>>, è sostituito dalla seguente: <<locale>>.
7. All’articolo 19, comma 4, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, la parola: <<municipali>>, è sostituito dalla seguente: <<locali>>.
8. All’articolo 19, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi: <<6. Al personale della polizia locale è vietato dare incarichi di direzione, gestione ed esecuzione di attività e servizi non compresi tra quelli previsti dalla legge 65/1986, in quanto confliggono, anche se potenzialmente, con le peculiari funzioni e compiti di di cui agli articoli 1, 4 e 5 della legge n. 65/1986.
9. Il personale della polizia locale in possesso dei requisiti e delle qualifiche per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere “a” e “c” della legge n. 65/1986, mantiene in tutto il territorio nazionale dette funzioni, senza limiti temporali.>>
10. All’articolo 1, comma 221 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogate le seguenti parole: “e della polizia municipale”.>>.
11. Dopo l’articolo 19, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, aggiungere i seguenti articoli:
Art. 19-bis.
1. All’articolo 4, della legge 7 marzo 1986 n. 65, al comma 1, punto 4, lettera b, la parola: «esclusivamente» è sostituita dalla parola: «anche».
2. All’articolo 4, della legge 7 marzo 1986 n. 65, al comma 1, punto 4, lettera c, la parola: «previa esistenza di appositi piani o di» è sostituita dalla parola: «previo».
3. All’articolo 4, della legge 7 marzo 1986 n. 65, al comma 1, punto 4, lettera c, la parola: « previa comunicazione al prefetto» è sostituita dalle parole: «comunicazione al prefetto o ai prefetti territorialmente competenti».
4. All’articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986 n. 65, il periodo: «, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale,», è abrogato.
5. All’articolo 5, della legge 7 marzo 1986 n. 65, parte del primo periodo e il secondo periodo del comma 5: « purché nell’ambito territoriale dell’ente
di appartenenza e nei casi di cui all’articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell’interno, sentita l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l’accesso ai poligoni di tiro per l’addestramento al loro uso (come modificato dall’art. 17, comma 134, L. 15 maggio 1997, n. 127) », sono abrogati.
6. All’articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986 n. 65, dopo le parole: «anche fuori dal servizio,», sono inserite le seguenti: «nell’ambito di tutto il territorio nazionale».
Art. 19-ter.
1. Dopo la lettera “b”, del comma 1, dell’articolo 16, della legge 1 aprile 1981, n. 121, viene aggiunta la seguente lettera:
<<c) il personale dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale, quale forza di polizia locale e di prossimità in servizio permanente di sicurezza urbana, ad ordinamento civile, alle dipendenze degli Enti territoriali.>>
2. All’articolo 20, comma 2, del , della legge 1 aprile 1981, n. 121, dopo le parole: «ambiti territoriali», sono inserite le seguenti: «e dai Comandanti della Polizia Locale Municipale, alle dipendenze dei suddetti comuni».
Art. 19-quater.
1. All’articolo 7, comma 2-ter, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al primo periodo, dopo le parole: «dell’equo indennizzo», sono inserite le seguenti: «, della pensione privilegiata».
2. Le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2-ter, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile
2017, n. 48, come modificate dal comma 1 del presente articolo si applicano anche con riferimento agli eventi accertati successivamente all’entrata in vigore dell’articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 2,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 19-quinquies.
1. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio ed al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente decreto, i Comuni che nell’anno precedente hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’art.9 della legge 243/2012 e che abbiano indetto e concluso o provvederanno ad indire e concludere, procedure concorsuali pubbliche nell’ambito del triennio suindicato, possono assumere con contratti a tempo indeterminato personale appartenente ai Corpi di Polizia Locale in ulteriore deroga al totale delle cessazioni intervenute nell’anno precedente a quello di riferimento.
2. Fermo restando gli obblighi del pareggio di bilancio così come indicato nel precedente periodo, le quote di personale assunto in deroga al totale delle cessazioni intervenute nell’anno precedente non concorrono agli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all’art.1 commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006 n°296 .
3. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati ai sensi della normativa modificata dal presente comma. La norma precisa anche che tali cessazioni non sono rilevanti ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale prevista”.
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NON SMETTIAMO DI CREDERCI.
RISPETTO E RIFORMA SUBITO PER LA POLIZIA LOCALE D’ITALIA.