La Cassazione torna di nuovo a pronunciarsi sul concetto di “incidente stradale”, importante ai fini della configurazione della circostanza aggravante dello stato d’ebbrezza. Poniamo il caso che Tizio, alla guida della sua auto, sbandi e finisca sulla banchina senza provocare danni apprezzabili a terzi ed intervenga l’Autorità specifica con i suoi atti e accerti che la persona guidi in stato di ebbrezza alcolica apprezzabile…
La Legge, in tema di guida in stato d’ebbrezza, prevede che chi provoca un incidente, perché sotto l’effetto di sostanze alcoolemiche, sia punito più gravemente ai sensi e per gli effetti dell’art. 186, comma 2 bis, Codice della Strada.
Orbene, con ordinanza Num. 31947 Anno 2018 la Sezione VII Penale con Udienza del 27/06/2018 si pronuncia avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Lanciano, in riferimento al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), comma 2-bis, cds. in cui l’esponente osserva che dagli atti di indagine non emerge la prova relativa alla dinamica dell’incidente.
Atteso che la Corte ribadisce che non vi sia alcuna possibilità di ricorrere, in Cassazione, per il controllo nel merito delle risultanze processuali mentre il sindacato di legittimità “deve essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali“, principio avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali, hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per i ricorrenti, più adeguata valutazione delle risultanze processuali” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). Quindi, inutile tentare di spingersi nel ricorrere per Cassazione adducendo vizi nel merito.
Ciò premesso, la Suprema Corte si esprime in favore della Corte di Appello, che nello specifico aveva rilevato che doveva ritenersi sussistente la circostanza aggravante di aver causato un incidente stradale, poiché le valutazioni espresse risultano del tutto coerenti, rispetto alla nozione di “incidente stradale”, ai sensi dell’art. 186, comma 2-bis CdS, elaborata dal diritto
vivente, ovvero che “il sinistro risulta integrato da qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli” .
Quindi, per tornare all’esempio su esposto, in merito al fatto che Tizio abbia perso il controllo del mezzo anche se non si è verificato un danno a terzi, la Suprema Corte chiarisce che, ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, quindi, nella nozione di incidente stradale, sono da ricomprendersi tanto l’urto del veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale; che non sono richiesti né danni alle persone, né danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (Sez. 4, n. 42488/2012, Rv. 253734; Sez. 4, n. 6381/2011).
Per poter applicare la circostanza aggravante della guida in stato d’ebrezza deve ritenersi sussistente la nozione oggettiva di incidente stradale: “inatteso avvenimento concretamente e significativamente idoneo a interrompere (o comunque a turbare) il normale svolgimento della circolazione stradale e di rilevare la potenziale idoneità dello stesso a determinare un qualunque pericolo o danno alla collettività, al fine di attestare la concreta ed effettiva maggiore pericolosità del reato di guida in stato di ebbrezza, laddove circostanziato dalla provocazione di un incidente da parte del reo”.
Alla nozione d’incidente vanno aggiunte la pericolosità del sinistro e la riferibilità causale alla specifica condizione di intossicazione alcoolemica del conducente; vale a dire che se in stato di ebbrezza si viene coinvolti in un incidente stradale non oggettivamente evitabile e privo di connessione con lo stato d’ebbrezza del guidatore, la circostanza aggravante non deve applicarsi.