Qual è la ragione del consumo di alcol tra i giovani?
In genere i giovani bevono e si ubriacano più frequentemente per ragioni positive, perché voglio essere un pò più disinibiti, piacenti, tendenti a ricevere maggiore approvazione dal gruppo dei pari. In altre parole, l’intento è quello di enfatizzare uno stato d’animo di per sé già positivo, come lo stare in compagnia in allegria, che non per ragioni negative, cioè allo scopo di non pensare ai propri problemi o di superare il proprio senso di inadeguatezza. Ascoltando i giovani si scopre che per loro il piacere di stare insieme è posto al di sopra del piacere del bere e dove la spinta a bere è contagiosa per il fatto stesso di stare insieme in allegria divertendosi. Sul concetto di divertimento potremmo aprire un capitolo a parte, visto che poi l’esagerata assunzione di alcool conduce all’oblio, oltre che a postumi di sofferenza fisica.
Una minoranza di giovani parla però anche di ragioni negative per bere, facendo riferimento ai problemi personali e alle difficoltà di rispondere alle attese sociali. L’alcol diventa dunque, ad esempio, il mezzo attraverso cui mettere al bando preoccupazioni, freni inibitori e timidezza, perché nel mondo della notte, divertimento, disinibizione e protagonismo sono d’obbligo se si vuole ottenere una certa visibilità. Il consumo di tipo binge, tendenza di cui abbiamo ampiamente parlato in un nostro articolo, è una prerogativa essenzialmente del Nord Italia, in forte aumento, che si sta espandendo in tutto il resto della Nazione, tanto che in Molise si registra una quota di binge drinker, fra le più alte.
Ciò che deve essere ben chiaro, dunque, a prescindere dalle motivazioni alla base del bere, è che il consumo di alcol riduce notevolmente l’attitudine alla guida. Questa affermazione è scientifica, per cui, per tutti quelli che si giustificano dicendo che loro l’alcool lo “reggono bene”, portiamo la stima degli effetti sull’attitudine alla guida, perchè anche un tasso alcolico inferiore a 0,25 mg/l (alcol nell’alito), equivalente a 0,5‰ (alcol nel sangue), si riflette sulle capacità attentive e di conseguenza sulle risposte comportamentali richieste dalle circostanze quando si è alla guida:
- 0,2 a 0,5‰
L’attenzione, l’acutezza visiva e uditiva diminuiscono. Il tempo di reazione
aumenta, così come la tendenza ad assumere rischi. - 0,5 a 1‰
L’equilibrio è perturbato, il tempo di reazione aumenta nettamente, la capacità
visiva di notte e la concentrazione diminuiscono. Le inibizioni diminuiscono,
mentre aumenta la tendenza a sopravvalutare le proprie capacità. - 1 a 2‰
Sopraggiungono disturbi nella parola, confusione, difficoltà d’orientamento,
visione tubolare. Gli occhi si adattano più lentamente alla luce e all’oscurità. - Oltre il 2‰
Vuoti di memoria, disturbi di coscienza, perdita di coordinamento motorio.
Rischio acuto di intossicazione alcolica con paralisi e arresto respiratorio.
Ci hanno mai detto quanto possiamo bere ad un pasto, o se siamo stati invitati per un aperitivo, qual’è la quantità che va in circolo tale da produrre un superamento delle soglie consentite quando siamo alla guida? In altre parole, per essere in regola come mi devo comportare nell’assunzione di bevande alcoliche? Premesso che i conducenti professionali devono avere un indice pari a ZERO grammi per litro quando sono alla guida dei veicoli adibiti al trasporto professionale, merci e/o persone che siano, come ad esempio il noleggio con conducente o l’autista di autobus, gli altri conducenti devono osservare quanto disposto dalla norma richiamata in calce. Tuttavia, per risolvere i dubbi, per tutti gli altri conducenti che possono permettersi un drink, qui di seguito la tabella che rappresenta le quantità alcoliche che determinano il superamento del limite previsto dalla normativa di cui all’art. 186 CdS:
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. (2) Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 527 a euro 2.108, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; (3) c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'art. 224 ter. 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222».