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Comandante della Polizia Locale condannato per mancato controllo della segnaletica stradale.

La sentenza n. 20110 del 29 marzo 2018, della 4^ Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha condannato il Com.te della P.L. Municipale, di uno dei tanti Comuni d’Italia, il quale, ricopriva l’incarico di responsabile dei Servizi di “Viabilità e Traffico” (con poteri di emettere Ordinanze in materia di circolazione stradale), ci pone (e riteniamo che dovrebbe porre) molti interrogativi a tutti Comandanti e Responsabili dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale dei circa 8.000 Comuni italiani, che decidono di accettare altri incarichi di Servizi amministrativi, tecnici e contabili non ascrivibili alle funzioni e ai compiti propri della P.L.M., di cui alla legge n. 65/1986.

Il fatto.

Oggetto della sentenza della Suprema Corte, vede un ragazzo alla guida di una Fiat, munito di foglio rosa, con accanto la madre e sul sedile posteriore la sorella, che nel tardo pomeriggio di un dicembre percorreva la strada statale chiusa al traffico alla velocità stimata di circa 70 chilometri orari ed a luci spente. Sul lato sinistro della strada scorreva un torrente su un piano inferiore a quello stradale, delimitato da un muro di contenimento del corpo stradale in cemento armato, che in occasione di piogge alluvionali era franato, unitamente ad una parte del piano stradale, per una lunghezza di circa 60 metri. Precedentemente ai fatti, in seguito alla riunione del coordinamento della Protezione Civile, era stata emanata dal Comandante della Polizia Municipale un’ordinanza di chiusura della strada, realizzata tuttavia in modo approssimativo. Ragion per cui, a “detta” del conducente dell’autovettura pur avendo superato un primo cartello recante un divieto di accesso, ubicato poco prima del luogo in cui aveva inizio la frana, era poi andato ad impattare contro le transenne amovibili poste a chiusura della strada, ma posizionate in modo da lasciare un varco a destra di circa due metri, ed aveva quindi sbandato deviando a sinistra, per finire la propria corsa nel torrente. L’impatto contro i lastroni di cemento aveva cagionato il decesso del conducente e delle trasportate.

Conclusione.

Al Com.te della P.L. Municipale veniva addebitata la circostanza di non avere curato che la chiusura della strada avvenisse con le modalità prescritte per i cantieri stradali, con transennature fisse e con idonei cartelli di segnalazione luminosa, anche notturna, più precisamente, all’imputato si contestava la violazione dell’art. 5, comma 3, d. lgs. 30 aprile 1992, n.285 e del punto n. 3 del Disciplinare tecnico relativo approvato con d.m. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in quanto, dopo aver emesso l’ordinanza con la quale aveva disposto la chiusura al transito della via, su cui poi si è verificato il fatto, omettendo, nella circostanza, “di dare corretta esecuzione e di vigilare sulla corretta esecuzione di detta ordinanza, non assicurando che la chiusura avvenisse con le modalità previste per i cantieri stradali.

Considerazioni giurisprudenziali della condanna.

Il costrutto motivazionale della sentenza impugnata si fonda sui seguenti assunti:

a) l’apposizione di un segnale di divieto di accesso agevolmente eludibile è segnaletica inadeguata a porre l’automobilista nella condizione di percepire la portata del pericolo al quale andrà incontro violando il divieto;
b) la transennatura posta oltre il divieto di accesso avrebbe dovuto essere inamovibile e non avrebbe dovuto lasciare aperto un varco;

c) la segnaletica era estremamente pericolosa al calare dell’oscurità per la mancanza di dispositivi rifrangenti e di segnali luminosi di pericolo;

d) chi è tenuto a predisporre gli strumenti di regolazione della circolazione stradale è tenuto a fronteggiare anche le possibili forme di condotta di guida imprudente degli utenti della strada;

e) il Comandante della Polizia Municipale era tenuto, sia in ragione dei compiti istituzionali inerenti alla regolamentazione della circolazione stradale sia in ragione dell’esercizio di fatto delle funzioni tipiche del garante dei rischi per la circolazione derivanti dalla frana, a controllare che l’ordinanza con cui aveva imposto la chiusura della strada fosse eseguita con modalità idonee ad assicurarne l’efficacia;

f) il Comandante della Polizia Municipale, in funzione di vigilanza sul territorio, era nella condizione di percepire, direttamente o attraverso i suoi sottoposti, la pericolosità del sistema di chiusura del transito concretamente predisposto, valutando i frequenti spostamenti delle transenne operati dai privati nei giorni immediatamente successivi all’emanazione dell’ordinanza.

Ragion per cui, in definitiva, la IV Sezione Penale, con la sopra citata sentenza, ha confermato la pronuncia di condanna per omicidio colposo emessa dalla Corte d’Appello nei confronti del Comandante della Polizia Municipale, in relazione al delitto previsto dagli artt. 113 e 589, secondo e terzo comma, Codice penale.

Ulteriori motivazioni.

La sentenza ci richiama a sottolineare la necessaria attenzione al tema della Sicurezza Stradale, poichè ciò che emerge chiaramente nel dispositivo è l’obbligo di controllo da cui sorge la posizione di garanzia del Comandante della Polizia Municipale nell’ambito della territorialità su cui insiste l’obbligo alla vigilanza, seppure indiretta sul piano concreto. Non sarà di certo lui a poter verificare la circostanza dell’opposizione, pur tuttavia non è esentato dal verificarne le condizioni sul piano della salvaguardia della sicurezza della circolazione, in tutti i casi anche di illeciti amministrativi, come nel caso di specie che vede il conducente violare la segnaletica di divieto di accesso. Fonte giuridica nel combinato disposto dell’art. 5 legge 7 marzo 1986, n. 65 e degli artt. 11 e 12 d.Igs. 30 aprile 1992, n. 285, che prevedono l’espletamento, da parte dei Corpi di Polizia Municipale, dei servizi di polizia stradale, tra i quali rientrano la tutela ed il controllo sull’uso della strada.

A questo punto, ci sentiamo di suggerire ai Com.ti e Resp.li di P.L.M. che, a fronte di un migliore incarico di P.O. del Sindaco o del Pres.te della Provincia, di turno, è opportuno meditare sulle conseguenze di una pur facile accettazione di detto incarico e tenere conto che:

– la legge n. 65/1986, attribuisce al personale (e quindi al Comandante e Responsabile) dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale, funzioni e compiti, ai sensi degli articoli 1, 3, 4, 5, 7 e 9 della suddetta legge, tipici delle organizzazioni gerarchiche di polizia, ad ordinamento civile dello Stato;

– il T.U.E.L. consente ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province, di conferire, ai sensi dell’articolo 109 del medesimo testo unico, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato ai dirigenti delle strutture apicali degli Enti locali di medie e grandi dimensioni e nelle città metropolitane, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, che vanno ricercate, nel caso si debba ricoprire il posto di Comandante della P.L.M., ai sensi degli artt. 3, 4, 5, 7 e 9 della L. n. 65/1986, all’interno dei Corpi o dei Servizi di P.LM., che assumeranno, ai sensi dell’articolo 107, sempre del suddetto testo unico, la responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, come previsto all’art. 14 del CCNL 2002-2005 del Comparto Regioni e AA.LL., che così recita: <<1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999>>;

– le norme sull’anticorruzione, stabiliscono che al personale del pubblico impiego non è consentito assumere incarichi di responsabilità di servizi che comportino contemporaneamente poteri di controllore (funzioni e compiti di competenza dei Com.ti e Resp.li dei Corpi e dei Servizi di P.L.M.) e di controllato (funzioni e compiti affidati ai responsabili amministrativi, tecnici e contabili di altre strutture comunali o provinciali, secondo il regolamento degli Uffici e dei Servizi);

– ai Sindaci dei piccoli e medi Comuni, laddove la responsabilità delle strutture apicali del Corpo o Servizio di P.L.M., di cui all’art. 109 del TUEL, si vuole conferire, in base alle dotazioni organiche, al personale in servizio appartenente alla categoria “D” (unica categoria prevista, secondo il vigente CCNL del Comparto “Funzioni Locali”, essendo stata eliminata la categoria “D3” giuridica), non è consentito di conferire l’incarico dirigenziale di Comandante o/o Responsabile, in modo discrezionale e in contrasto con le norme previste dalla L. 65/86, dalle relative leggi regionali e dai regolamenti comunali di Polizia Locale e, comunque, dal vigente CCNL sull’Ordinamento professionale delle Regioni e AA.LL., motivo per cui la Corte dei Conti adita, competente per territorio, ha il compito di decidere sul risarcimento dei conseguenziali danni derivanti dall’emanazione di un provvedimento illegittimo, sia a carico di chi ha emanato il provvedimento di incarico illegittimo che ai loro beneficiari.

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